Novità fiscali nella Finanziaria per il 2015 – nuovo regime forfettario per piccoli imprenditori e lavoratori autonomi

Novità fiscali nella Finanziaria per il 2015 – nuovo regime forfettario per piccoli imprenditori e lavoratori autonomi

La Legge Finanziaria (c.d. “Legge di Stabilità”) per il 2015 (legge. n. 190 del 23 dicembre 2014, art.1, commi da 54 a 89), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, contiene una riforma completa del vecchio regime fiscale dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi. La nuova normativa sostituisce tutti i regimi agevolati vigenti previsti dall’art. 13 della legge 388/2000, dall’art.27 Dl 98/2011 e dall’art.1, commi 96-117 legge 244/2007.

Il nuovo regime è entrato in vigore al 1° gennaio 2015 e, a differenza dei vecchi regimi fiscali, non sono previsti limiti temporali o di età del contribuente.

Le nuove soglie e condizioni per l’accesso al nuovo regime forfettario ed i relativi benefici sono state fissate ad un livello abbastanza basso.

Requisiti soggettivi

 

Il nuovo regime forfettario può essere adottato da imprese individuali, imprese familiari e da lavoratori autonomi. Società di persone e associazioni tra professionisti sono invece esclusi.
 
Requisiti oggettivi Per poter usufruire del nuovo regime forfettario, devono essere soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

- Gli investimenti in beni strumentali relativi all’anno di imposta precedente non devono superare la soglia di 20.000 Euro; nel conteggio non devono essere considerati gli immobili ed i beni di costo unitario non superiore a 516,46 Euro. Nel caso siano utilizzati beni in locazione va considerato il loro valore d’uso. Anche beni utilizzati in privato contano nella misura del 50%.

- Le spese per il personale non devono aver superato il limite di 5.000 Euro lordi nell’anno precedente; il limite riguarda i compensi a lavoratori dipendenti, ma anche a collaboratori autonomi (art. 50 comma 1 lett. C e d-bis) nonché associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro nell'impresa.

- Il limite dei ricavi per poter usufruire del nuovo regime forfettario dipende del codice attività e varia da 15 mila Euro a 40 mila Euro, come verrà specificato successivamente.

- Redditi di lavoro dipendente e assimilati (pensioni) non devono essere prevalenti; la verifica della prevalenza non è, comunque, rilevante, se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma totale di suddetti redditi (lavoro dipendente/pensione e/o lavoro autonomo/impresa) non eccede l’importo di 20.000 Euro.

 
Determinazione del reddito La determinazione del reddito avviene in modo forfettario e varia secondo il coefficiente di redditività del codice ATECO (p.es. lavoratori autonomi 78%, agenti di commercio 62%, attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40% dei ricavi). Un commerciante al dettaglio con un fatturato di 30.000 Euro avrà un reddito di 12.000 Euro. Per i contribuenti, che intraprendono una nuova attività, per i primi tre anni il reddito è ridotto di un terzo.

Importante: Sia per i ricavi realizzati da lavoratori autonomi che per quelli realizzati dalle imprese dovrà essere applicato il principio di cassa.

 

 
Tabella riassuntiva dei limiti e coefficiente redditività Nella tabella seguente sono elencati, divisi per attività, i limiti dei ricavi per avere accesso al regime forfettario e il coefficiente di redditività che va calcolato sul fatturato realizzato:

 

Gruppo di settore Codici attività ATECO Limite ricavi Redditività %
Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 35.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 15.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 15.000 78%
Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 20.000 67%
 
Tassazione del reddito o dell‘avanzo Al reddito e/o all’avanzo determinato in modo forfettario, si applica l’imposta sostitutiva del 15% (finora 5%). Questo significa, che per un commerciante al dettaglio, come nell’esempio precedente, con un fatturato di 30.000 Euro e reddito determinato forfettariamente di 12.000 Euro, l’imposta sostitutiva ammonta a 1.800 Euro.

Il contribuente non è soggetto passivo ai fini dell’IRAP. Attraverso l’imposta sostitutiva i redditi percepiti non fanno parte del reddito globale del singolo contribuente. La conseguenza: oneri deducibili nonché le detrazioni d’imposta (p.es. spese di risanamento energetico, spese mediche) non potranno essere portate in detrazione.

 

Ripercussione sull‘IVA: non va esercitata la rivalsa dell’IVA

 

 

Chi opta per il regime forfettario non potrà emettere fattura con IVA (l’indicazione “operazione di cui all’art. 1, comma 58, lettera a), della L. 23/12/2014, n. 190). Se l’importo della fattura è superiore a € 77,47 andrà applicata l’imposta di bollo di € 2,00. Di conseguenza chi opta per il regime forfettario non può esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e prestazioni. Sono invece da contabilizzare (con versamento dell’IVA) tutti gli acquisti intracomunitari di beni e/o servizi che superano l’importo di 10.000 Euro.
 

Contabilità

 

Coloro che applicano il nuovo regime forfettario non sono soggetti all'obbligo di tenere la contabilità sia ai fini dell’Irpef che ai fini dell’IVA, dovranno essere solamente conservati tutti i documenti. Perciò non devono essere compilati gli Studi di Settore, la comunicazione clienti fornitori, le comunicazioni black-list nonché le dichiarazioni d’intento. Devono essere invece presentate le dichiarazioni Intrastat per le operazioni intracomunitarie. Rimane invariato l’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e dell’emissione dello scontrino fiscale.

Opzione Per il nuovo regime forfettario non dovrà essere esercitata alcuna opzione, costituisce il regime naturale se sussistono le relative condizioni. All'inizio di una nuova attività lavorativa, tuttavia, l'opzione viene indicata nel modello di dichiarazione di inizio attività. Nel comunicato del 31 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”.

Come accennato in precedenza, il nuovo regime forfettario, diversamente dai regimi precedenti, non è limitato nel tempo.

Regime transitorio Coloro che entro il 2014 hanno adottato uno dei tre precedenti regimi, abrogati con il 1°gennaio 2015, hanno le seguenti opzioni:

-         Optare per il regime ordinario;

-         Optare per il nuovo regime forfettario (se rispettati tutti i requisiti)

-         Proseguire con il regime semplificato (minimi), seppure abrogato, fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino a 35 anni) se non sono stato superati i limiti del regime abrogato; altrimenti ha sempre la facoltà di optare per il regime ordinario oppure per il nuovo regime forfettario (se rispetta tutti requisiti).

 

Contributi previdenziali Per i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi non è previsto alcun trattamento particolare. Per i contributi degli artigiani e commercianti può, invece, essere presentata una richiesta all'INPS / INPS, per evitare il pagamento dei contributi minimi.
 
Ritenute d’acconto I compensi percepiti dai piccoli imprenditori e lavoratori autonomi non sono soggetti alla ritenuta alla fonte e, viceversa, queste imprese e lavoratori autonomi non trattengono alcuna ritenuta d’acconto. Questa circostanza deve essere osservata da tutte le imprese e lavoratori autonomi che hanno rapporti con soggetti che applicano il nuovo regime forfettario.

 

Esclusioni Infine, le principali cause di esclusione dal nuovo regime forfettario:

-         Imprese e lavoratori autonomi con partecipazioni in una società di persone o in studi associati;

-         Commercio con immobili, terreni edificabili o autoveicoli nuovi;

-         I contribuenti soggetti ad un regime speciale di contabilità ai fini dell'IVA (ad esempio i commercianti di tabacchi, l’editoria, le agenzie di viaggio, ecc.);

-         Soggetti non residenti in Italia sono ammessi al nuovo regime, solamente se sono residenti in un altro paese comunitario o in un paese SEE con scambio di informazioni e raggiungono almeno il 75 % dei loro redditi in Italia.

 

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-11-12.01.2015 Finanziaria 2015 - nuovi minimi