Novità in ambito immobiliare ed edile

Novità in ambito immobiliare ed edile

 

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto numerose novità nell’ambito della tassazione immobiliare e nel settore dell’edilizia in genere. Come di consueto, alla promulgazione di una legge fanno ora seguito, seppur a singhiozzo, numerosi decreti attuativi e documenti interpretativi. Con la precedente circolare 17/2016 Vi abbiamo già aggiornato in merito ad una prima serie di chiarimenti, che andiamo ora ad ampliare con la seguente circolare:

 

Registrazione dei contratti di locazione abitativi La Legge di Stabilità 2016 (comma 59) ha introdotto l’obbligo a carico locatore (e di egli soltanto) di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni (dalla minore tra la data di decorrenza e quella di sottoscrizione del contratto) nonchè di darne notizia entro i successivi 60 all’amministratore del condominio oltreché dell’inquilino.

In caso di omessa registrazione, il contratto è nullo e il conduttore puó chiedere il rimborso dei canoni di locazione versati.

Dal punto di vista fiscale è dunque sorto il dubbio se ad essere responsabili nei confronti del fisco per l’omessa registrazione del contratto continuino ad essere entrambe le parti o meno.

La domanda è stata risposta nel corso di “Telefisco”, durante il quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

-          Locatore, conduttore ed eventualmente agente immobiliare, tranne nel caso di contratto stipulato tramite notaio, rimangono solidalmente responsabili per la registrazione del contratto,

-          Trovano applicazione le disposizioni in tema di “ravvedimento operoso”,

-          In caso di rinnovo tacito del contratto, questo va comunicato all’Agenzia tramite modello RLI, contestualmente all’eventuale versamento dell’imposta di registro dovuta.

 

Bonus fiscale per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici Come noto, la Legge di Stabilità ha prolungato fino al 31.12.2016 la detrazione del 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino ad un importo di 10.000 Euro. Prerogativa per poter usufruire del beneficio è che nell’immobile arredato siano stati effettuati lavori di ristrutturazione. A riguardo, il 22 Aprile 2016 in risposta alle domande della stampa specializza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due interessanti chiarimenti:

-          Il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui i mobili vengano acquistati in un anno successivo a quello di svolgimento dei lavori suddetti (purchè successivi al 26 giugno 2012),

-          Il bonus è inoltre riconosciuto anche per quelle unità acquistate da un’impresa costruttrice la quale ha effettuato un’opera di ristrutturazione dell’intero edificio, grazie alla quale il contribuente ha potuto beneficiare della detrazione del 50% (detrazione del 50% sul 25% del prezzo di acquisto, fino ad Euro 96.000).

Prima casa – vendita entro 1 anno La Legge di Stabilità ha introdotto l’importante novità di permettere l’acquisto agevolato della prima casa (IVA 4% o imposta di registro 2%) anche nel caso in cui la “vecchia” prima casa non sia ancora stata venduta, purchè il contribuente si impegni a vendere quest’ultima entro un anno dalla data di acquisto della nuova.

L’Agenzia, in stretta aderenza al testo della norma, ha chiarito che l’agevolazione in parola non riguarda l’acquisto della prima casa che si trovi nello stesso comune in cui si trova la “vecchia” prima casa e per la quale a suo tempo non si sia beneficiato delle agevolazioni in oggetto. In questo caso dunque, così come in passato, per poter acquistare una nuova “prima casa” e beneficiare delle aliquote agevolate sarà prima necessario vendere la vecchia abitazione.

Determinazione e revisone delle Rendite catastali In merito abbiamo gía fornito alcune informazioni: A seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2016 (L. n. 208 del 28 dicembre 2015, Art. 1, commi 21- 24) al fine della determinazione della rendita catastale gli impianti e macchinari infissi al suolo (cd. imbullonati) facenti parte di un immobile a destinazione speciale, (in particolare  nelle categorie catastali dei gruppi D ed E), rilevano soltanto qualora risultino rilevanti e caratteristici per l’immobile stesso oggetto di valutazione. La nuova disposizione tocca anche gli immobili giá accatastati e pertanto prevede la possibilita di presentare un istanza per la rideterminazione dei valori, qualora la vecchia rendita tenga conto anche degli impianti  non caratteristici e significativi per il fabbricato. Viene altresì precisato che, limitatamente all'anno 2016, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il 15 giugno 2016,  la rendita catastale rideterminata ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.  Il 29 gennaio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il software per la presentazione dell’istanza in oggetto (DOCFA 4.00.3). In data 27 aprile 2016 invece l’Agenzia ha divulgato un’ampia circolare contenente ulteriori dettagli riguardanti in particolare gli impianti fotovoltaici e le centrali elettriche. La circolare contiene numerose informazioni in merito all’aggiornamento delle rendite catastali, che alleghiamo alla presente circolare con l’invito di inoltrarla ai geometri e tecnici incaricati a presentare l’istanza di rideterminazione della rendita catastale.
Trasferimento delle detrazioni su ristrutturazioni all’impresa che effettua i lavori In seguito un ulteriore chiarimento in merito alla legge finanziaria del 2016: La legge in oggetto prevede la possibilitá  per pensionati con reddito imponibile fino a 7.500 Euro e per i titolari di reddito da lavoro subordinato fino a 8.000 Euro di cedere la propria detrazione fiscale derivante dagli interventi di riqualifiazione energetica (65 %) su parti comuni, in quanto altrimenti non potrebbero fruire del beneficio della detrazione. Il trasferimento puó avvenire verso i fornitori che hanno effettuato i lavori. Possono essere cedute detrazioni per spese sostenute su lavori effettuati tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016. Col provvedimento del 22 marzo 2016 sono state emanate le necessarie disposizioni attuative che consistono in quanto segue:

-          La  cessione  del  credito può essere effettuata dai soggetti con reddito incapiente di cui sopra che quindi non sono  tenuti  al versamento dell’imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche.

Per le spese sostenute nel 2016, tale condizione deve sussistere nel periodo d’imposta precedente, ovvero il 2015.

-          Le spese devono riguardare spese sostenute dal condominio a partire dal 1/1/2016 fino al 31/12/2016, anche se riguardanti interventi effettuati (ma non pagati) a partire dal 6 giugno 2013.

-          La detrazione dovrá essere calcolata in base ai millesimi posseduti sulla parte comune oggetto dell’intervento di riqualificazione.

-          La cessione può essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla  realizzazione  degli  interventi  di riqualificazione  energetica le  cui  spese  danno  diritto  alla detrazione d’imposta.

-          I  fornitori ,  a  loro  volta,  comunicano  in  forma  scritta  al  condomìnio di  accettare  la cessione  del  credito  a  titolo  di  pagamento  di  parte  del  corrispettivo  per  i  beni  ceduti  o  i servizi prestati.

-          Al fine del trasferimento delle detrazioni sono inoltre previsti in capo all’amministratore condominiale specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, i quali dovranno essere convalidate dall’assemblea condominiale.

-          I fornitori potranno far valere il credito d’imposta mediante compensazione in F24 a partire dal 10 aprile 2017 e in 10 rate dello stesso importo da ripartire in 10 anni.

  Qualora siate interessati al caso in esame Vi preghiamo di mettervi in contatto con noi per ulteriori dettagli. Da tener presente che nel caso estremo l’impresa si vedrebbe accreditare subito soltanto il 35 % del corrispettivo e per il rimanente 65 % concederebbe un finanziamento infruttifero della durata di 10 anni al cliente.
   

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica circolare C-21-09.05.2016 - Novita in ambito immobiliare ed edile

  • Allegato: Chiarimenti operativi alla rideterminazione della rendita catastale