Di seguito alcuni aggiornamenti e alcune brevi considerazioni su varie novità fiscali degli ultimi giorni.
1. Decreto „dignità“ e iperammortamento
Nella ns. Circolare n° 31/2018 via abbiamo informati sulle novità in relazione alla delocalizzazione di beni/investimenti che usufruiscono dell’iperammortamento. Il decreto dignità aveva introdotto una serie di limitazioni in particolare all’uso dei beni agevolati all’estero. Ora nella versione definitiva del decreto convertito in legge, tali limitazioni sono state “ammorbidite”: le agevolazioni non saranno disconosciute per i casi in cui i beni agevolati siano per loro natura destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche all’estero. Ciò viene incontro alle esigenze di molte imprese, in particolare del settore delle costruzioni, che utilizzano macchinari agevolati spesso anche in cantieri situati all’estero.
2. Iperammortamento e “interconnessione“
Un nuovo importante chiarimento proviene dal MISE con la circolare 295485 del 1° agosto 2018, con la quale vengono chiariti alcuni aspetti della “interconnessione” dei beni agevolati, che notoriamente rappresenta un elemento essenziale per potere usufruire dell’agevolazione. Il Ministero spiega che per determinati beni strumentali, progettati per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata (ad es. trance, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione) non è necessario il vincolo del caricamento da remoto di istruzioni o simili; è invece sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, ad es. per i seguenti scopi:
- Telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
Tale chiarimento dovrebbe facilitare notevolmente l’investimento in macchinari per i quali altrimenti venivano installati inutili software aggiuntivi.
3. Bonus pubblicità – aperta la piattaforma per la comunicazione
Con la ns. Circolare 33/2018 vi abbiamo informati sul nuovo „bonus pubblicità“. Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate ha reso accessibile sulla propria homepage la piattaforma tramite la quale effettuare la richiesta e la dichiarazione sostitutiva. Come da noi comunicatovi, l’istanza andrá presentata separatamente per i canali utilizzati per la promozione (giornali e periodici e radio/TV) e per ogni periodo di imposta. Se l’importo del bonus è superiore a 150.000 Euro è necessaria anche una dichiarazione anti-mafia. Sono state pubblicate anche le istruzioni per l’utilizzo del bonus e la presentazione dell’istanza. Rinviamo alla ns. circolare di pochi giorni fa per ulteriori dettagli e informazoni.
4. Beni significativi nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie in abitazioni
Ricordiamo che quali „beni significativi“ in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’edilizia sono considerati ascensori, porte e finestre, caldaie, impianti citofonici, impianti clima e riscaldamento, sanitari e rubinetterie e impianti di allarme. La fornitura di tali beni soggiace all’aliquota IVA ridotta del 10% per un importo pari a quello della prestazione di manodopera, mentre il resto eccedente tale importo sconta (di norma) l’IVA ordinaria del 22%. È importante quindi la determinazione del valore dei suddetti beni significativi. Con la legge finanziaria 2018 è stata emanata una norma di interpretazione autentica, che stabilisce il valore dei beni significativi sulla “base dell’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti” tenendo conto “solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi”. Altresì non ricadono nell’applicazione dell’aliquota ridotta “beni funzionalmente autonomi rispetto al manufatto principale”: si fa l’esempio, per i produttori di finestre, delle tapparelle, veneziane, scuri, inferriate, zanzariere ecc., fornite e montate come accessori.
Importante: nella fattura del fornitore devono essere indicati separatamente e chiaramente i costi di produzione del bene significativo fornito! Vi invitiamo a verificare tale fatto per tutte le fatture ricevute a partire dal 1° gennaio 2018 – data a o partire dalla quale è efficace tale interpretazione – per evitare errori nell’applicazione con le conseguenti sanzioni.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.
Josef Vieider