Novità in tema di fatturazione a partire dal 1° gennaio 2013
Con il D.L 216 dell’11 dicembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013, è stata recepita anche in Italia la direttiva europea 2010/45/EU che detta le linee guida per la fatturazione all’interno dell’Unione europea.
In considerazione del fatto che il provvedimento sopra citato non sarebbe potuto essere ratificato a causa della crisi di governo, le parti più importanti di esso sono state inserite nella legge di stabilità (l. 228 del 24 dicembre 2012).
Alcuni accenni alle novità sono già stati esposti nella nostra circolare n. 1/2013. La riforma riguarda principalmente, ma non esclusivamente, la fatturazione delle operazioni internazionali. Si avrà un quadro completo degli effetti relativi alle numerose novità introdotte solamente nei prossimi mesi, quando anche l’Agenzia delle Entrate fornirà i dovuti chiarimenti. Qui di seguito si riporta un primo quadro di insieme delle novità:
1. Nuovi obblighi di fatturazione: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estensione dell’obbligo di fatturazione alle operazioni attive non soggette ad IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale | Gli obblighi di fatturazione sono stati estesi anche alle operazioni non soggette ad IVA in Italia per carenza del presupposto di territorialità. Non sussiste invece l’obbligo di fatturazione per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto soggettivo o oggettivo (es. vendita di terreni agricoli). Riassumendo, a partire dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis della legge IVA devono essere emesse fatture per le seguenti operazioni attive:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 - 4 e 9 del DPR 633/72) non soggette all’imposizione IVA in Italia per difetto del presupposto territoriale ai sensi degli art. da 7 a 7-septies effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE, riportando sempre l’annotazione: „inversione contabile“; - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate territorialmente fuori della UE indipendentemente dal fatto che il destinatario ovvero il committente sia impresa o persona fisica, riportando sempre l’annotazione: „operazione non soggetta“. Si ricorda che fino al 31 Dicembre 2012 non vigeva l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni prive di presupposto territoriale in Italia, unica eccezione era rappresentata dalle sole prestazioni di servizi “generiche” rese ad imprese stabilite in altri Paesi UE („non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter legge IVA“). Qui di seguito alcuni effetti della novità: - per prestazioni di sevizi di consulenza ad imprese in altri Paesi comunitari la fattura continua ad essere non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter legge IVA, ma a partire dal 1 gennaio 2013 deve essere indicata la dicitura “inversione contabile”; - le prestazioni di servizi di costruzione di un’impresa italiana ad un’impresa tedesca su un immobile situato in Germania in passato non dovevano essere fatturati; ora invece deve essere emessa fattura riportando l’annotazione “inversione contabile” ai sensi dell’art. 7-quater legge IVA. Se l’imprese italiana prestasse gli stessi servizi ad una persona fisica, l’impresa italiana sarebbe obbligata a registrarsi ai fini IVA in Germania. In questo secondo caso non verrebbe a crearsi un’inversione contabile in capo al committente e quindi non sussisterebbe l’obbligo di emissione di fattura in Italia; - per la prestazione di servizi al di fuori dell’Unione Europea l’inversione contabile non rappresenta presupposto per l’emissione di fattura e, indipendentemente dal committente, deve essere sempre emessa la fattura. Esempio: un’impresa italiana presta servizi ad una persona fisica in Svizzera. In questo caso l’impresa italiana ha l’obbligo di registrarsi ai fini IVA in Svizzera, tuttavia deve emettere anche fattura italiana e annotare „operazione non soggetta“ ai sensi dell’art.7-quater legge IVA: Ripercussioni: le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies legge IVA per le quali, a partire dal 1 gennaio 2013 deve essere emessa fattura, concorrono a formare il volume d’affari e quindi hanno impatto sui limiti per la periodicità delle liquidazioni IVA (400.000 Euro per le imprese di servizi e 700.000 Euro per le altre imprese), per le comunicazioni Intrastat e Black-list nonché per l’accesso all’IVA per cassa. In seguito alle modifiche apportate all’art. 1 D.L. 749/1983 queste operazioni non hanno effetti per l’individuazione dello status di “esportatore abituale”; questo è penalizzante in quanto non consente di effettuare acquisti senza IVA in presenza di dichiarazioni d’intento (parola chiave: „Plafond“). La conseguenza più importante é tuttavia rappresentata dall’inclusione delle operazioni extraterritoriali di cui al citato art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72 ai fini della determinazione del volume d’affari, il che dovrebbe agevolare il rimborso annuale IVA ai sensi dell’art. 30 co. 3 lett. d) del DPR 633/72, previsto per i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette a IVA ai sensi degli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72.
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Pesanti
sanzioni |
Naturale conseguenza dell’estensione degli obblighi di fatturazione e registrazione alle operazioni extraterritoriali non soggette ad IVA è rappresentata ad una pari estensione del regime sanzionatorio. La sanzione amministrativa prevista per la mancata documentazione o registrazione dei corrispettivi va dal 5 al 10% degli stessi, ridotta ad un importo tra 258,23 Euro e 2.065,83 Euro se la violazione non influisce sulla determinazione del reddito.
Avvertenza: l’applicazione delle novità sarà abbastanza problematica soprattutto nella fase iniziale, consigliamo pertanto di non esitare a metterVi in contatto con il nostro ufficio in caso di dubbi o insicurezze.
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Nessuna conseguenza per le operazioni passive | Per completezza si precisa che le novità sopra esposte riguardano solo le operazioni attive delle imprese italiane e non anche le operazioni passive. Per i beni e le prestazioni ricevute che non sono soggette ad IVA in Italia non sono state apportate modifiche (art. 17. co. 2 legge IVA), quindi non bisogna né emettere autofattura né integrare la fattura ricevuta.
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2. Nuovi contenuti delle fatture: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice fiscale e partita IVA del cliente | A partire dal 1° gennaio 2013 diventano elementi obbligatori della fattura il numero di partita IVA del cliente o committente oppure, se si tratta di persona fisica, il codice fiscale. Fino ad ora questi elementi non erano previsti per legge ma richiesti per ragioni commerciali (e per gli elenchi clienti-fornitori). Anche per i clienti/imprese residenti in altri Stati UE diventerà obbligatorio indicare il numero di partita IVA, mentre per le persone fisiche residenti in uno Stato comunitario e indifferentemente per le imprese e le persone fisiche residenti in Stati extra UE non è richiesto indicare in fattura il codice fiscale o la partita iva.
Risulta importante la distinzione che deve operare colui che emette la fattura con riferimento all’utilizzo dei beni o dei servizi acquistati dai clienti residenti in Italia: se l’acquisto è avvenuto all’interno dell’attività di impresa deve essere indicato il numero di partita IVA, altrimenti deve essere indicato il codice fiscale della persona fisica. Secondo la legge attualmente in vigore non è prevista corresponsabilità del fornitore in caso di errata indicazione della partita IVA dell’acquirente invece del codice fiscale della persona fisica in presenza di cessioni di beni non utilizzati nell’attività di impresa. In questo caso potrebbe configurarsi al massimo un errore formale.
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La numerazione delle fatture emesse dall’1.1.2013 | Negli ultimi giorni è stata molto discussa la nuova normativa che riguarda la numerazione delle fatture. In dettaglio: Ai sensi dell'articolo 21 della legge IVA, dal 1° gennaio 2013 non è più necessario iniziare ogni anno la numerazione delle fatture partendo da 1, ma si può anche continuare la numerazione dall’anno precedente. Vari sistemi informatici internazionali in passato hanno avuto grandi difficoltà nel ripristinare ogni anno la numerazione, come previsto dalla precedente normativa. Tuttavia, il nuovo articolo 21 della legge IVA richiede una numerazione progressiva, che garantisca l'unicità della fattura. I pubblicisti sulla stampa specialistica, ritengono ora dunque inammissibile la numerazione che parta ogni anno dall’uno, in quanto questa numerazione viola il principio di unicità. Per chiarire ogni possibile dubbio in merito a cosa si debba intendere per “numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco”, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 1/E del 10 gennaio 2013, ha precisato che “è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.
Di conseguenza, nel 2013 si hanno le seguenti possibilità: - Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012 (ad esempio, l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 6888; la prima del 2013 sarà la n. 6889); - Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi; - Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, ripartendo negli anni successivi sempre da 1; - Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l’anno di emissione della stessa (per esempio, 1-2013 o 2013/1, ecc.);
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Obbligo di indicare nella fattura la tipologia di operazione (operazioni soggette, imponibili e esenti), nonché dell’inversione contabile | Come già anticipato, per le operazioni che non sono soggette ad imposta in Italia dal 1° gennaio 2013 vale l’obbligo di emettere fattura. Al fine garantire chiarezza, viene ora richiesta una chiara distinzione nella fattura tra operazioni “non soggette” (vendite a contribuenti fuori dell’Unione Europea), operazioni “non imponibili” (esportazioni e operazioni intracomunitari) e operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 (che possono limitare la detrazione dell’IVA sugli acquisiti). Anche nei casi in cui debitore dell’imposta sia il cessionario o il committente è richiesta l’indicazione dell’inversione contabile. L’annotazione aggiuntiva della relativa norma per il mancato assolvimento dell’IVA (ad esempio, articolo 41 D.L. n 331/1993 per acquisti di beni intracomunitari) è consigliata, ma non obbligatoria. Di seguito un elenco di annotazioni con la relativa traduzione nella lingua tedesca:
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Valuta estera |
È stato modificato anche l’art. 13 del D.P.R. n 633/1972, che riguarda la determinazione della base imponibile in valuta estera: i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri in valuta estera sono computati in base: 1) al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, se indicato nella fattura; 2) in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione di quest’ultima; 3) ovvero, in mancanza del giorno di emissione, sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. È inoltre previsto, nell’ultimo periodo del comma in esame, che “la conversione in Euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea”. Tuttavia, tale opzione è poi vincolante per tutte le vendite dell'anno.
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Obbligo generalizzato di integrare le fatture ricevute da soggetti passivi comunitari | Dal primo gennaio 2013 è stato introdotto l’obbligo di integrare (ex art. 17, comma 2 del D.P.R. n 633/1972) da parte del soggetto passivo stabilito in Italia, la fattura ricevuta dal fornitore/prestatore UE per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia, e di non di emettere dunque autofattura; la previgente formulazione della disposizione in esame prevedeva che l’obbligo di integrare la fattura fosse limitato ai soli acquisti di beni intra-UE e di prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per la cessione di beni sul territorio nazionale, cioè effettuati in Italia, da un soggetto passivo estero non residente, che però si è identificato nel territorio nazionale nella forma “indiretta”, cioè nominando un proprio rappresentante fiscale, ovvero attraverso la “registrazione diretta”, dal primo gennaio 2013 non sarà più necessaria l’autofattura ma sarà sufficiente il meccanismo dell’inversione contabile. Diversamente, in caso di acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da parte di fornitori stabiliti in Paesi extra-UE (per esempio Svizzera), resta l’obbligo, in capo al cessionario/committente nazionale, di emissione dell’autofattura. Ecco una panoramica delle novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2013:
Nota: Solo nei casi in cui esiste l’obbligo di emettere un’autofattura è anche necessario indicare l’annotazione “autofattura“ o “Eigenrechnung”.
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3. Momento dell’effettuazione dell’operazione: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le operazioni intracomunitarie si considereranno effettuate al momento dell’inizio del trasporto o spedizione | Per cessioni intracomunitarie e acquisizioni di beni il momento di effettuazione delle operazioni viene armonizzato riformulando l'articolo 39 del D.L. 331/1993. Fino al 31.12.2012 gli acquisti intracomunitari di beni si consideravano effettuati al momento della consegna. L’armonizzazione della disciplina dovrebbe portare ad un maggiore coordinamento nelle comunicazioni Intrastat.
Dal 1° gennaio 2013, le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati infatti all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. In pratica, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza (Italia per le cessioni, altro Stato Ue per gli acquisti) e non rileva più il momento della consegna. Le eccezioni riguardanti ad esempio i contratti di somministrazione rimangono valide.
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L’anticipato pagamento dei corrispettivi non è più rilevante | Rispetto alla disciplina applicabile fino al 2012 per tali operazioni e per quelle nazionali, il pagamento anticipato del corrispettivo totale o parziale che sia, non integra più il momento impositivo. Da ciò ne consegue che soltanto l’emissione della fattura, se anteriore all’inizio del trasporto/spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza, integra il momento impositivo. Se quindi viene emessa una fattura di acconto, viene anticipato il momento di effettuazione dell’operazione.
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Cessioni o acquisti intracomunitari continuativi | Viene introdotta una regola speciale nell’art. 39, comma 3 del D.L. 331/1993 riguardante le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo, nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare. Queste d’ora in avanti saranno da considerarsi effettuate con cadenza mensile. Mentre per le cessioni periodiche o continuative nazionali dunque (art. 1559 cc), – indipendentemente dalla durata di questi contratti – vale che la fattura viene emessa al momento del pagamento del corrispettivo, per le cessioni intracomunitarie, in futuro, sarà richiesto di emettere mensilmente fattura. Quindi: le cessioni periodiche o continuative nazionali non sono influenzate da questa novità.
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Servizi intracomunitari | Non modificati dalla riforma sono invece le previgenti regole in tema di momento in cui la prestazione di servizi intracomunitari ed internazionali si considera effettuata.
Richiamiamone brevemente la disciplina: Le prestazioni di servizi intracomunitari (Art. 7-ter legge IVA) verso e di imprese commerciali non residenti (B2B), si considerano come in passato effettuate al momento della loro conclusione. E al contrario delle forniture di beni, continua a valere la regola per la quale a seguito di un pagamento effettuato prima della data di perfezionamento della fornitura, questa si considera effettuata a tale data, mentre l’emissione anticipata della fattura non anticipa il momento in cui la fornitura si considera perfezionata. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi continuativi, queste si considerano effettuate alla data del pagamento, ovvero a fine anno se si protraggano oltre. Anche in questo caso quindi non vi sono novità. Le prestazioni di servizi diverse da quelle ex. Art. 7-ter legge IVA, soggiacciono invece alla norma generale valida per gli scambi sul territorio dello Stato, considerandosi dunque effettuate alla data del pagamento ovvero alla data dell’emissione della fattura (se antecedente il pagamento).
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4. Momento di emissione della fattura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Più tempo per l’emissione della fattura per forniture e prestazioni di servizi intracomunitari
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Ai sensi del nuovo art. 46 comma 2 D.L. 331/1993, le forniture intracomunitarie possono essere generalmente fatturate entro il quindicesimo giorno del mese seguente al momento di effettuazione dell’operazione. Al contrario di quanto previsto per le operazioni nazionali, per queste fatturazioni “differite” non è necessario provare l’avvenuta fornitura tramite un qualsiasi documento di trasporto.
Nota bene: su queste fatture intracomunitarie è da riportare la dicitura “fornitura non imponibile IVA ex art. 41 D.L. 311/93”. Per prestazioni di servizi intracomunitari generiche (Art. 7-ter legge IVA), la fatturazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo del termine della prestazione. In aggiunta è stata introdotta la possibilità per questo tipo di prestazioni di servizi, di emettere entro il quindicesimo giorno del mese successivo una fattura riepilogativa di tutte le prestazioni conclusesi nel mese precedente. In pratica, come per le forniture di beni, sarà ora possibile emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi intracomunitari. Per le prestazioni di servizi internazionali o intracomunitari soggiacenti specifiche, continuano a restare valide le norme generali e non è dunque possibile beneficiare della fatturazione differita.
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Integrazione fattura acquisto intracomunitario
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Le fatture intracomunitarie di acquisto vanno integrate ai fini IVA e contabilizzate, entro il quindicesimo giorno successivo al mese di ricevimento della fattura.
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Termine di liquidazione irrilevante | Complessivamente viene dunque riconosciuto un maggior termine di 15 giorni. Ma attenzione: ad essere modificato è stato unicamente il termine per l’emissione, l’integrazione e la contabilizzazione delle suddette fatture. Ai fini della liquidazione IVA periodica però, le fatture rimangono da contabilizzare nel mese in cui si è perfezionata la vendita ovvero in quello in cui la fattura è stata ricevuta. Ne consegue che la gestione dell’emissione ovvero la contabilizzazione delle fatture differita, può essere adottata solo tramite una dispendiosa riorganizzazione delle proprie procedure contabili.
Consiglio: se possibile, le fatture vanno contabilizzate nel mese di emissione/ricezione.
Ulteriore consiglio: le fatture ricevute per servizi generici (art. 7-ter) non danno luogo ad alcun anticipo del momento impositivo fintanto che non vengono pagate. Conviene dunque procedere ad integrarle e contabilizzarle solamente nel momento in cui vengono pagate; allo stesso modo è possibile trattare le fatture ricevute da paesi terzi (non-EU), procedendo all’emissione dell’autofattura ed alla contabilizzazione solo al momento del pagamento.
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Maggiore limite temporale per le autofatture
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Coloro che non ricevono la fattura per una prestazione intracomunitaria, non dovrnno più come in passato preoccuparsi di emettere autofattura entro il secondo mese successivo, bensì entro il quindicesimo giorno del terzo mese successivo.
Anche in questo caso però l’IVA va considerata nella liquidazione del mese precedente, rendendo il maggior termine di trascurabile utilità.
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5. Fattura semplificata per operazioni di valore ridotto:
La nuova fattura semplificata può rivelarsi una reale semplificazione, soprattutto per i commercianti al dettaglio ed i ristoratori:
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Semplificazioni per le fatture fino a 100 €
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Per le fatture e le note di accredito che non superano il limite di 100,00 Euro (IVA compresa), sono state previste interessanti semplificazioni:
- Al posto del nome e della denominazione del cliente, è sufficiente riportare il suo numero di partita IVA o codice fiscale. - Non è necessario separare base imponibile e IVA; è sufficiente riportare a lato dell’importo totale della fattura l’aliquota di imposta, al fine di renderne calcolabile l’importo dal soggetto passivo. - è sufficiente riportare una descrizione generica della fornitura o prestazione di servizio.
In questa maniera, la fattura semplificata somiglierà molto allo scontrino di cassa c.d. “parlante”. La semplificazione non trova luogo in caso forniture intracomunitarie e prestazioni di servizi con inversione contabile a società residenti in altri stati membri; Comunque, l’uso della fattura semplificata può essere fatto nei confronti di imprese UE alle quali si fatturano vitto e alloggio, non essendo prevista per questo tipo di operazioni l’inversione contabile. La soglia dei 100 Euro potrà essere in futuro alzata a 400 Euro, dovessero essere confermate alcune norme applicative.
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6. Fatturazione elettronica:
Grazie alle nuove linee guida, l’uso della cd. fattura elettronica verrà facilitato.
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Definizione | Per fattura elettronica si intende qualsiasi fattura emessa e ricevuta in formato elettronico. Può dunque trattarsi di una fattura in formato xml, html come anche PDF, che venga inoltrata per posta elettronica o fax ELETTRONICO.
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Obbligatorietà dell’accettazione | Prerequisito fondamentale per l’emissione di una fattura elettronica è l’esplicito assenso del cliente a ricevere le fatture unicamente in tale forma; in caso contrario non si tratterà di fattura elettronica ma di semplice fattura inoltrata anche in forma elettronica.
Importante: non è necessaria l’accettazione scritta; questa può infatti essere dedotta per comportamento concludente (per esempio quando la fattura elettronica viene successivamente pagata). Per fatture elettroniche è però imposto l’obbligo di conservazione elettronico delle stesse. È dunque in ogni caso consigliabile produrre un accordo scritto con il quale venga certificata l’accettazione delle fatture in formato elettronico.
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Autenticità, integrità del contenuto e leggibilità
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L’art. 21 comma 3 della legge IVA pone tre condizioni fondamentali alla validità del formato della fattura elettronica:
- certezza dell’identità mittente, - integrità del contenuto, - leggibilità del contenuto, anche per l’intero periodo di conservazione successivo, L’autenticità e l’integrità del contenuto devono essere garantiti dall’emittente, potendo ricorrere questi all’uso di una certificazione con firma elettronica del documento come anche all’utilizzo di un sistema di scambio di dati EDI (Electronic Data Interchange). Alternativa è ancora quella di utilizzare le funzioni dei sistemi ERP con i quali viene normalmente tenuta la contabilità, sistemi che garantiscono certamente autenticità ed integrità del documento. Il dubbio rimane a questo punto sul rispetto di queste variabili da parte di un semplice invio di file PDF tramite posta elettronica. A tal riguardo il punto è ancora da chiarire, come da chiarire è l’utilità dell’indirizzo di posta certificata (PEC) rispetto a quello di posta normale. Ci auguriamo che in merito sia al più presto fatta chiarezza. Importante: la fattura elettronica è considerata emessa dal momento dell’inoltro effettivo da parte dell’emittente.
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La conservazione
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Le fatture elettroniche devono essere archiviate in formato elettronico come previsto dal Decreto n. 82 del 7 marzo 2005.
In tale senso il ricevente è tenuto a dotarsi di un archivio elettronico con firma e timbro elettronico a marca temporale. All’inverso: dovesse il ricevente stampare una fattura elettronica e procedere alla contabilizzazione e archiviazione cartacea, ciò farebbe automaticamente presumere il rifiuto tacito alla ricezione di fatture elettroniche. L’obbligo in questo caso resterebbe quello di archiviare le fatture in formato cartaceo.
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Per ulteriori chiarimenti a riguardo, restiamo come sempre a completa disposizione,
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-03-14.01.2013-Fatturazione