Novità in tema di perdite su crediti e risvolti IVA
Con la conversione del D.L. 83/2012 con la legge 134/2012 entrata in vigore il 12 agosto 2012, sono state apportate considerevoli modifiche in materia di deducibilità delle perdite su crediti. Queste novità interessano sia la redazione del bilancio dell’esercizio in corso sia le decisioni riguardanti piani di ristrutturazione o concordato di imprese colpite dalla crisi. Qui di seguito si illustrano brevemente ile novità:
- Novità ai fini delle imposte sui redditi:
Già per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione si registrano tre novità riguardanti la deducibilità delle perdite sui crediti con riferimento a
- perdite su crediti conseguenza di accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis della legge fallimentare);
- perdite su crediti di modesto importo;
- perdite su crediti in seguito a prescrizione del diritto alla riscossione.
Con la modifica dell’art. 101 co. 5 TUIR la detraibilità delle perdite su crediti in seguito a accordi di ristrutturazione dei debiti (art.182-bis del R.D. 267/1942) è stata finalmente stabilita per legge a partire dalla data di omologa dei suddetti piani (in precedenza l’Amministrazione Finanziaria aveva temporeggiato per poi giungere alla conclusione secondo cui, per essere detraibile la perdita, il piano doveva assumere carattere definitivo - Circolare n. 42 del 2010).
Nella seguente tabella si riporta il momento rilevante per la detraibilità fiscale della perdita su crediti in caso di procedure concorsuali:
Procedura | Momento rilevante |
Fallimento | Sentenza di apertura del fallimento |
Liquidazione coatta amministrativa | Data del relativo decreto |
Concordato preventivo | Data del decreto di omologa della procedura |
Amministrazione straordinaria | Data del decreto di apertura |
Accordi di ristrutturazione dei debiti | Data di omologa del piano |
Con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, per cui è necessario il consenso di almeno il 60% del debito per l’omologa del piano, la dottrina maggioritaria ritiene che la detraibilità delle perdite su crediti sia ammessa anche per coloro che non hanno aderito all’accordo di ristrutturazione.
Per quanto riguarda le nuove procedure concorsuali, introdotte nella legge fallimentare con il D.L. 83/2012, le eventuali perdite su crediti conseguenti all’esecuzione di tali piani non sono automaticamente deducibili fiscalmente. In futuro quindi continuano a restare esclusi dagli istituti che consentono la deducibilità automatica delle perdite su crediti i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato (ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. d) del R.D. 267/42). Allo stesso modo non sono deducibili nemmeno le perdite su crediti derivanti dai c.d. concordati in bianco (art. 161 co. 6 del R.D. 267/42), in quanto questi ultimi non rappresentano procedure concorsuali in senso stretto, ma prefigurano solamente futuri passi della procedura. Al contrario, il concordato con continuità (art. 186-bis del R.D. 267/42) dà diritto alla detraibilità delle perdite su crediti in quanto si tratta di una specifica procedura del concordato preventivo.
Avvertenza: le perdite su crediti devono essere imputate per competenza, prendendo come riferimento il momento rilevante della rispettiva procedura come riportato nella tabella qui sopra. Al contribuente non è ammessa discrezionalità nella scelta del periodo in cui imputare la perdita (Sentenza della Cassazione n. 22135, del 29 ottobre 2010).
Perdite su crediti di modesto importo: ai sensi dell’art. 101 TUIR le perdite sui crediti sono fiscalmente deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. Per adempiere a queste condizioni in passato era spesso necessario sprecare tempo e denaro per provare la già prevista impossibilità di incassare dei crediti. Lo scopo del provvedimento è proprio quello di evitare tale inefficienza considerando di modesto importo i crediti fino ad un importo di 5.000 Euro per le imprese di grandi dimensioni e 2.500 Euro per le altre imprese e rendere immediatamente detraibili le relative perdite decorsi sei mesi dall’esigibilità del credito. Per imprese di grandi dimensioni si intendono quelle con un fatturato superiore a 100 milioni di Euro. Secondo la dottrina prevalente la novità è applicabile dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi già per il periodo di imposta 2012. Secondo la circolare del gruppo di studio della banca “Gruppo Intesa Sanpaolo” n. 4/2012 va fatto riferimento al valore nominale contabile del credito e non andrebbero perciò considerate eventuali precedenti svalutazioni. Per i crediti parzialmente coperti da assicurazione va invece fatto riferimento solamente alla parte non assicurata. Esempio: se un credito di 10.000 Euro è assicurato per l’80% del suo valore nominale, l’eventuale perdita non potrebbe superare i 2.000 Euro restando in ogni caso al di sotto dei limiti di 2.500 o 5.000 Euro. La questione se il limite sia riferito a singole fatture oppure alla situazione debitoria complessiva è ancora dibattuta, ma in via interpretativa si ritiene di dover considerare l’intera posizione debitoria.
Perdite su crediti in seguito a prescrizione del diritto alla riscossione: il D.L 83/2012 prevede inoltre la facoltà di detrarre fiscalmente i crediti nel periodo di imposta in cui si prescrive il diritto alla riscossione indipendentemente dal loro ammontare, sempre che ciò non sia già stato fatto in precedenza sulla base di altri presupposi. In questo contesto bisogna fare attenzione ai termini di prescrizione civilistici. Il termine di prescrizione ordinario (art. 2496 c.c.) è di 10 anni, ma per numerosi contratti sono previsti termini più brevi:
- 5 anni per canoni di affitto, interessi e pagamenti a scadenza periodica o annuale (es. contratti di somministrazione come energia elettrica, telefono, servizi di pulizia ecc.)
- 1 anno per provvigioni del mediatore (art. 2950 c.c.), crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (18 mesi se il trasporto termina o inizia fuori Europa) e premi assicurativi.
Ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione decorre a partire dal giorno in cui il credito diventa esigibile, nella pratica si fa riferimento al termine di pagamento indicato nella fattura.
Consiglio pratico: si consiglia di registrare separatamente i crediti non riscuotibili che superano il limite sopra illustrato e per cui non è stata intrapresa alcuna procedura esecutiva o concorsuale (quindi mancano gli elementi certi e precisi) che si vogliono comunque svalutare ai fini civilistici. In questo modo tali crediti potranno almeno essere detratti fiscalmente in seguito a prescrizione del diritto alla riscossione.
- Novità ai fini IVA
Le modifiche apportate dal D.L. 83/2012 non hanno alcuna ripercussione immediata sull’IVA. Per le ristrutturazioni del debito ai sensi dell’art. 182-bis R.D. 267/42 non potranno essere emesse note di credito per recuperare l’IVA persa in quanto non si tratta di procedure concorsuali in senso stretto. Di questo si tenga conto quando ci/vi vengono formulate proposte di ristrutturazione dei debiti, perché in questo caso possono essere emesse note di credito soltanto entro un anno dall’emissione della fattura a cui si riferiscono, altrimenti, a differenza di fallimento e concordato preventivo, l’IVA è persa.
L’art. 26 del D.P.R. 633/72 prevede che è possibile emettere note di credito per l’IVA non incassata nei seguenti casi:
- Procedure esecutive rimaste infruttuose: è consentita l’emissione di note di credito quando il verbale di un pubblico ufficiale attesta l’assenza o l’insufficienza di mezzi per soddisfare le pretese creditorie;
- Fallimento: è possibile emettere note di credito per l’IVA una volta approvato il piano di riparto (dopo la chiusura della procedura) quando la perdita è definita. In questo caso bisogna attendere che anche il termine per l’impugnazione del piano di riparto sia scaduto, in assenza di un piano di riparto va attesa la definitività della chiusura della procedura.
- Liquidazione coatta amministrativa: anche in questo caso ha rilevanza il termine dell’esecutività del piano di riparto;
- Concordato fallimentare: omologa del concordato da parte del giudice fallimentare;
- Concordato preventivo (art. 10 del D.P.R. 633/72): il concordato deve essere approvato dal tribunale ed il debitore deve adempiere al pagamento, solo in questo momento il concordato assume carattere definitivo e possono essere emesse le note di credito per l’IVA.
Attenzione: la nota di credito deve essere emessa al più tardi entro due anni dai termini indicati qui sopra.
Avvertenza: i crediti devono essere generalmente svalutati all’apertura di procedure concorsuali, mentre l’emissione di una nota di credito per recuperare l’IVA può essere emessa di norma solamente alcuni anni dopo. Il pericolo di dimenticare di emettere la nota di credito è elevato, per questo consigliamo vivamente di registrare separatamente i crediti di questo tipo in modo da poter controllare a fine esercizio lo stato della procedura concorsuale. Tale verifica è diventata molto agevole sui siti internet dei tribunali fallimentari (per Bolzano www.fallimentibolzano.com). Si ricorda infine che per avere il diritto ad emettere una nota di credito per il recupero dell’IVA, in caso di procedure fallimentari, è necessario insinuarsi al passivo .
Restiamo naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.
Distinti saluti
scarica qui la circolare C-48- 17.12.2012 Novitá in tema di perdite su crediti