Novità introdotte dalla Finanziaria 2014

Novità introdotte dalla Finanziaria 2014

L’ultima legge finanziaria ha introdotto una serie di nuove norme in materia tributaria. Alcune di queste novità, data la loro immediata applicabilità, sono già state oggetto di nostre recenti circolari. Con la presente circolare teniamo invece darvi conto delle restanti, la cui applicazione avrà rilevanza in sede di redazione dei bilanci e di calcolo fiscale. La Finanziaria, legge di stabilità 147/2013, si compone di un unico articolo suddiviso in numerosi commi; nell’elencare le diverse novità faremo quindi unicamente riferimento ai diversi commi, dando per inteso che l’articolo in questione sia il numero 1.

 

  1. Novità per le persone fisiche:

Aumento delle detrazioni di imposta per dipendenti ed assimilati (comma 127) – la finanziaria introduce a partire dal 2014 un piccolo aumento delle detrazioni di imposta spettanti ai lavoratori dipendenti. Per contribuenti con redditi inferiori ad € 8.000, la detrazione viene aumentata dagli attuali 1.840 € a 1.880 €. L’importo della detrazione decresce al crescere del reddito e, a seguito dell’aumento, con un reddito di ca. 15.000 € ammonterà ad € 226, arrivando a ridursi a soli 14 € con un reddito pari a 50.000 €.

Rimborso di corrispettivi (comma 174) – per i redditi conseguiti e tassati in anni passati, nei casi in cui, indipendentemente dalle cause, tali compensi vengano rimborsati in tutto od in parte al proprio committente,  si potrà portare a riduzione del reddito l’importo rimborsato nel periodo del rimborso. La norma ha validità retroattiva a partire dal 2013.

Franchigia fiscale per transfrontalieri (comma 175) – negli anni passati la franchigia per transfrontalieri è stata di anno in anno oggetto di proroga. Questa, fissata per l’anno 2014 ad € 6.700, viene ora finalmente resa norma definitiva. Ricordiamo come i redditi percepiti entro questa soglia siano esenti da imposta in Italia e come per transfrontalieri si intendano i lavoratori con residenza in una regione di confine aventi uno stabile rapporto di lavoro nello Stato confinante.

Contributo di solidarietà sul reddito (comma 590) – il contributo di solidarietà calcolato con un’aliquota del 3% sui redditi eccedenti i 300.000 Euro e inizialmente previsto per i soli anni 2011, 2012 e 2013, viene ora prolungato di ulteriori tre anni (fino al 2016).

Riduzione della detraibilità delle spese (commi 575-576) – la detraibilità di talune spese prevista dall’art. 15 comma 1 TUIR (come ad es. i premi pagati per assicurazioni sulla vita, spese mediche ecc.) viene ridotta dall’attuale 19% al 18%, per il 2013 (retroattivamente) e al 17% per il 2014. L’effettiva entrata in vigore della suddetta riduzione non è però ancora certa; il Governo avrà tempo fino al 31 gennaio 2014 per reperire risorse alternative capaci di scongiurare il taglio delle detrazioni.

Devoluzione del 5 e dell’8 per mille (commi 205-206) – le norme previste in tema di 5 ed 8 per mille sono state confermate anche per l’anno 2014. Coloro che, avendone i requisiti, fossero interessati all’iscrizione nelle relative liste, avranno tempo fino al 7 maggio 2014 per presentare domanda agli organi competenti.

Controlli particolari delle dichiarazioni fiscali Mod. 730 (commi 586-589) – le dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730, dalle quali risulti un credito di imposta dovuto a detrazioni per familiari a carico superiore ad € 4.000, saranno oggetto di controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate competente. Nello specifico, il credito di imposta risultate dalla dichiarazioni potrà essere rimborsato al contribuente soltanto trascorsi 6 mesi dall’avvenuto controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo anche nel caso in cui il credito risulti da riporto di crediti maturati negli anni precedenti. La novità è valida a partire dalle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta 2014.

Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere (comma 582) – la cosiddetta IVAFE viene innalzata, a partire dal 2014, dal precedente 0,15% al 0,20%. Facciamo notare come le attività finanziarie sulle quali l’imposta è da calcolarsi sono quelle oggetto di dichiarazione nel quadro RW di UNICO.

 

  1. Novità per le imprese:

Aumento dell’ACE (commi 137-138) – l’ACE, ovvero la detrazione di imposta calcolata in riferimento al patrimonio netto dell’azienda (che come già illustrato in passato si calcola diversamente in funzione del tipo societario: società di persone o di capitali), viene potenziata a partire dal periodo di imposta 2014. L’aliquota ACE viene infatti aumentata dall’attuale 3% al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 ed al 4,75% per il 2016. Ricordiamo che l’importo dell’ACE è detraibile dalla base imponibile per il calcolo delle imposte sul reddito di esercizio. Soprattutto per le società di persone, che calcolano l’ACE sull’intero patrimonio netto anziché sul solo incremento dello stesso, la novità è di forte impatto. Da notare come l’incremento in parola non potrà essere preso in considerazione ai fini del calcolo degli acconti di imposta dovuti per i futuri esercizi.

Agevolazioni IRAP per incrementi del personale (comma 132) – a partire dal 2014 è prevista un’agevolazione IRAP per le aziende il cui numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato sarà superiore al numero medio di dipendenti avuto nell’esercizio precedente. L’agevolazione consiste in una deduzione forfetaria ai fini IRAP di 15.000 € per ogni dipendente aggiuntivo rispetto all’esercizio preso a confronto.  Si potrà usufruire della deduzione nell’anno dell’assunzione e nei due successivi, a condizione che il numero dei dipendenti non venga nel frattempo ridotto. La norma non trova applicazione per le imprese di nuova costituzione la cui attività sia una mera continuazione di altra precedentemente svolta sotto diversa forma societaria. La deduzione si aggiunge a quelle già previste in ambito IRAP (cd. “cuneo fiscale”).

Deducibilità delle perdite su crediti (comma 160) – viene estesa anche ai contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali la previsione, sino ad ora riservata ai soli soggetti IAS/IFRS-Adopter (principi contabili internazionali), che permette di dedurre fiscalmente le perdite su crediti commerciali se queste sono contabilizzate in base ai criteri civilistici vigente. La novità vale a partire dai bilanci chiusi al 31.12.2013 e ha l’indiscusso merito di portare maggior certezza giuridica in tema di deducibilità crediti. La normativa fiscale vigente, prevede che una perdita su crediti possa essere dedotta solo in presenza di “elementi certi e precisi” che attestino l’inesigibilità del credito stesso.  D’ora in avanti tale clausola sarà rispettata anche nel caso in cui lo stralcio dei crediti sia stato fatto in aderenza alle previsioni civilistiche (e dunque fondamentalmente del principio contabile OIC n. 15). La novità consente di dedurre perdite derivanti da cessioni pro-soluto, transazioni e accordi extra-giudiziali, rinunce a crediti e anche, ad esempio, per aperture di procedure concorsuali dopo il 31.12.2013 ma prima della redazione del bilancio 2013.

Transfer price ed IRAP (comma 281) – Con validità retroattiva a partire dall’esercizio in corso al 2007, viene prevista l’applicabilità delle disposizioni in tema di transfer pricing anche ai fini IRAP. Nella sostanza si tratta di una interpretazione della norma già vigente in tema di “prezzi di trasferimento”. La nuova interpretazione, seppur sfavorevole ai contribuenti, perlomeno non prevede l’applicazione di sanzioni  negli accertamenti per annualità precedenti a quella la cui dichiarazione andava presentata entro il 1°gennaio 2014. Tale agevolazione non è chiaramente applicabile per le sanzioni già irrogate alla data di entrata in vigore della legge in oggetto.

Riduzione di crediti di imposta (commi 577-579) – entro gennaio 2014 doveva essere emesso un provvedimento con il quale venivano ridotti del 15% diversi crediti di imposta alle imprese. Tra questi, oggetto di riduzione saranno i bonus per progetti di ricerca universitari ed i crediti per l’assunzione di personale altamente qualificato. Il credito di imposta per l’acquisto di carburante da parte degli autotrasportatori rimane invece invariato e valido ancora per almeno tutto il 2014. Non appena pubblicata, sarà nostra cura informarvi più dettagliatamente sui contenuti del provvedimento.

Abolizione agevolazioni fiscali (co. 583) - A decorrere dall'anno di imposta 2014, sono soppresse le seguenti agevolazioni fiscali:

  • regime fiscale di attrazione europea – di fatto mai attuato, prevedeva la possibilità per le imprese residenti in altri Stati membri della Unione Europea che intendevano intraprendere una nuova attività in Italia di chiedere l'applicazione della normativa tributaria vigente in un qualsiasi altro Stato membro;
  • agevolazioni fiscali per le reti di imprese;
  • credito d'imposta per la ricerca scientifica delle PMI;
  • esenzione delle plusvalenze reinvestite in "start up".

Nuove agevolazioni (co. 54-57) - La legge di stabilità promuove invece, con adeguati strumenti di sostegno anche da parte delle Camere di Commercio, i processi di crescita e di aggregazione alle cooperative di garanzia. Inoltre si sostiene la costituzione di associazioni temporanee d’imprese – ATI.

Servizi di pubblicità online/internet (co. 178) - La nuova tassa “Web-Tax” prevedeva per le imprese e i liberi professionisti che vogliano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche per il tramite di centri media ed operatori terzi, l’obbligo di rivolgersi a soggetti titolari di una partita IVA italiana: la norma è pero sospesa.  Il pagamento dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari va effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario /postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, in particolare la partita IVA. L’obbligo di comunicazione delle relative informazioni all’Agenzia delle Entrate deve essere assolto dall’operatore finanziario (banca). Attenzione: tale norma non è stata sospesa ed è entrata in vigore il 1°gennaio 2014.

IMU –deducibilità limitata (co. 715-716) - Per il 2013 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%. L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.

Trasformazione delle imposte differite attive in crediti d'imposta (co. 715-716) - La legge di stabilità 2014 ha esteso l’applicazione anche all’IRAP. Il legislatore ha messo la parola fine sui dubbi emersi, disponendo l’applicazione della disciplina sulla conversione delle imposte differite attive in crediti d’imposta, sia per quelle riguardanti l’IRES che quelle riguardanti l’imposta regionale (IRAP), con effetto retroattivo dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013.

 

  1. Novità in ambito IVA:

Aumento dell’aliquota IVA per la somministrazione di alimenti e bevande (co. 173) - A decorrere dal 1°gennaio 2014 l’aliquota IVA sugli alimenti e bevande prelevati dai distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, caserme, uffici, scuole e altri edifici destinati a collettività passa dal 4 al 10%.  Per i gestori di tali distributori viene data la possibilità, per i contratti di somministrazione in esame stipulati entro il 4.8.2013, di adeguare i prezzi al fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA.

Riduzione dell’aliquota IVA per i servizi delle cooperative sociali (co. 172) - Il Legislatore ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4% sui servizi socio-sanitari e assistenziali, precedentemente elevata al 10%.

Emissione fatture da parte degli autotrasportatori (co. 95) - In relazione ai contratti di trasporto di merci su strada, viene soppresso l'obbligo di emettere fattura entro la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. La fattura dovrà essere emessa entro la data del pagamento del corrispettivo. Rimane invariato il regime particolare (di all’art. 74, DPR 633/72) che prevede che i trasportatori siano contribuenti trimestrali, indipendentemente dal volume di affari annuo che raggiungono. Essi versano quindi l’IVA a debito ogni tre mesi, anziché ogni mese come fanno i contribuenti in regime ordinario al superamento di un determinato volume di affari. Ai trasportatori in conto terzi viene inoltre consentito di annotare le fatture emesse per le prestazioni di servizio entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Facciamo un esempio: una fattura emessa il 1 aprile 2014 può essere annotata nel trimestre luglio – settembre e l’IVA a debito di tale fatture può essere versata entro il 16 novembre  2014.

Rimane invariato il termine di pagamento del corrispettivo dei contratti di trasporto di merci su strada fissato in un massimo di 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Prodotti non commercializzati ceduti gratuitamente (co. 238) - La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti di cui all'art. 10, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, Onlus), non rilevano ai fini della fatturazione di forniture ma si considerano sempre “distrutti” ai fini IVA.

Web tax (co. 33) – È previsto che le imprese e i liberi professionisti che intendono acquistare servizi di pubblicità online sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. La norma impone ai soggetti non residenti di registrarsi in Italia (apertura di una partita IVA italiana). La norma doveva entrare in vigore il 1° luglio 2014, ma è stata sospesa.

 

  1. Novità per le imposte e i tributi locali

Nuovo assetto della fiscalità locale (co. 515-518) - Le disposizioni concernenti le province autonome di Trento e di Bolzano, sono state integrate da ultimo dalla legge di stabilità 2014, in particolare con riguardo alla competenza legislativa in materia di finanza locale. Dal 2014 l’Alto Adige può determinare autonomamente l’aliquota IMU come anche l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF. Il legislatore ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione dell’importo equivalente a quello derivante dagli immobili ad uso produttivo (categoria D), che rimane destinato allo Stato.

Imposta Comunale sugli Immobili IUC, IMU e TASI (co. 369-640, 682-703) - Con la legge di stibilità per l'anno 2014 viene rivista la fiscalità comunale nel suo complesso con effetto dal 1° gennaio 2014.

La IUC si compone:

  • dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; la base imponibile non è variata;
  • della componente riferita ai servizi comunali, che si articola:

- nel tributo TASI per i servizi indivisibili (ad es. illuminazione pubblica, lavori di asfaltatura pubblica, ecc.), aliquota base dell’1 per mille fino al 2,5 per mille, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (quindi anche a carico dell’inquilino/conduttore). Il nuovo tributo graverà anche sulle abitazioni principali; viene calcolata sulla stessa base imponibile dell’IMU;

- nella tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; sarà parametrata alla superficie dell’immobile oppure determinata nel rispetto del principio “chi produce paga”;

L’aliquota massima complessiva delle tre imposte non può superare il 10,6 per mille (6 per mille per le abitazioni principali e 2 per mille per edifici agricoli – stalle, fienili). La presentazione della dichiarazione IUC avviene mediante apposito modello unico.

Sanzioni amministrative relative al pagamento IMU (co 722 – 728) - Il 16 dicembre è scaduto il termine entro il quale doveva essere versato il saldo IMU 2013 sugli immobili diversi dalla prima casa, ma visto il poco tempo a disposizione per un corretto calcolo, la Legge di Stabilità 2014 ha previsto la possibilità per coloro che hanno sbagliato ad effettuare il versamento, di poter rimediare all’errore entro il 16 giugno 2014 senza incorrere in sanzioni ed interessi.

Nota bene: finalmente è stato chiarito l’iter procedimentale da seguire nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il versamento dell'IMU ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, oppure nel caso in cui abbia corrisposto una somma a titolo di IMU spettante allo Stato al Comune o viceversa. Il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per riversare al Comune competente le somme indebitamente percepite, oppure deve provvedere al relativo riversamento all'Erario

 

  1. Altre novità

Deposito su un conto dedicato (co. 63-67) - I commi dal 63 al 67 della Legge di stabilità 2014 hanno introdotto il deposito obbligatorio del prezzo delle compravendite di immobili o aziende e di altre somme presso il notaio. Il notaio consegnerà le somme al venditore solo dopo che l’atto è stato registrato e trascritto. La nuova normativa sarà operativa quando verrà emanato il decreto di attuazione, cioè entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (entro 1° maggio 2014).

Reclamo e mediazione (co. 611) - Per le controversie tributarie di valore non superiore a € 20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, è richiesta preliminarmente la procedura di mediazione, affinchè possa successivamente essere presentato un ricorso. La sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica della richiesta di mediazione. Al termine del procedimento di mediazione, in caso di esito negativo, è possibile presentare ricorso. Si evidenzia che tale modifica non opera immediatamente, ma solo a partire dagli atti reclamabili notificati decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi dal prossimo 3 marzo.

Mini-sanatoria per i ruoli (co. 618-624) – Vengono disciplinate le modalità di definizione agevolata di somme incluse in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. La possibilità consiste nella non applicazione di interessi maturati sulle somme dovute, purché l’integrale versamento di quanto dovuto venga effettuato entro il 28 febbraio 2014

Contributo unificato tributario dovuto per ogni singolo atto impugnato (co. 598) Con la legge di stabilità 2014, il legislatore ha messo la parola fine sulla querelle relativa alla corretta determinazione del contributo unificato nel processo tributario allorquando, con unico ricorso, il contribuente intenda impugnare più atti impositivi o appellare diverse sentenze. Dal 1° gennaio 2014, infatti, il contributo unificato va determinato inequivocabilmente con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Bollo su prodotti finanziari (co. 581) – Viene modificata la misura dell’imposta di bollo dovuta sui depositi a risparmio e titoli e di altri prodotti finanziari. Le modifiche riguardano:

  • l’incremento dell’aliquota proporzionale dall’1,5 per mille al 2 per mille, da applicare sul valore dei prodotti finanziari, a partire dall’1° gennaio 2014;
  • l’abolizione, a decorrere dall’1° gennaio 2014, dell’imposta minima di euro 34,20 rapportata ai giorni di rendicontazione

Inoltre viene modificato l’importo massimo dell’imposta di bollo per i clienti diversi da persona fisica che passa a Euro 14.000, mentre il precedente limite era di Euro 4.500.

Per quanto riguarda all'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui libretti di risparmio la situazione non è cambiata: l'imposta resta fissa (34,20 Euro se titolare è persona fisica, 100 Euro se diverso da persona fisica).

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-11-31.01.2014-Legge di stabilità 2014 - Novità fiscali