Novità Legge di Stabilità per 2015 – IVA e settore edile
Accanto alle numerose novità contenute nel primo Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014), con la fine dell’anno 2014, entra in vigore anche una serie di provvedimenti introdotti con la Legge di Stabilità per il 2015. Qui di seguito proponiamo una panoramica delle novità della Legge di Stabilità (L. n. 190 del 23 dicembre 2014) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014. Per rendere possibile la tempestiva approvazione della legge tutte le norme sono state inserite in un unico articolo composto da 735 commi, questo espediente ha fatto sì che la Legge di Stabilità sia di difficile lettura.
In questa sede Vi informiamo sulle novità in tema di IVA ed edilizia visto che queste, a differenza delle novità sulla determinazione del reddito, vanno osservate immediatamente nelle operazioni quotidiane:
- Novità in tema di IVA
“Split Payment” (co. 629-633)
Quali Enti Pubblici?
In vigore per le fatture emesse
Esempio di fatturazione
Eccezioni Conseguenze sulla Sanzioni |
1.1. Gli Enti Pubblici versano l’IVA direttamente all’Erario
Gli Enti Pubblici a cui sono state emesse fatture per cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate con l’applicazione dell’IVA, a partire dal 1° gennaio 2015 pagheranno al fornitore solamente l’importo corrispondente alla base imponibile IVA. Questa è la conseguenza del c.d. “Split Payment”: la nuova procedura introdotta con il comma 629 della Legge di Stabilità nell’articolo 17-ter DPR 633/72. L’IVA indicata in fattura deve essere versata direttamente dall’Ente Pubblico all’Erario tramite un conto vincolato. I soggetti interessati allo “Split Payment” sono i seguenti: - Stato; - Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica; - Enti pubblici territoriali (regioni, provincie e comuni) e rispettivi consorzi; - CCIAA (Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); - Istituti universitari; - ASL ed enti ospedalieri; - Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza. Nonostante le anticipazioni discordanti delle ultime settimane, la novità entra in vigore immediatamente il 1° gennaio 2015; originariamente la procedura avrebbe dovuto ottenere espressa approvazione da parte della UE. Sostanzialmente si tratta di quei committenti per cui, ai sensi dell’art. 6 co. 5 DPR 633/72, fino ad ora l’IVA diventava esigibile al momento del pagamento (c.d. “esigibilità differita”). Secondo il comma 632 l’entrata in vigore della novità si riferisce alle operazioni per cui l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. Il MEF con un comunicato stampa del 09.01.2015, anticipando in parte il contenuto del decreto attuativo, precisa che i pagamenti delle fatture emesse fino al 31.12.2014 non saranno interessate dalla procedura di “Split Payment”. Al momento del pagamento l’IVA indicata nella fattura del fornitore / prestatore di servizio diventa esigibile ma non deve essere più versata da quest’ultimo; il debito IVA che risulta dall’operazione va a zero chiudendo il credito verso il fornitore Ente pubblico. Si attendono opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla determinazione delle liquidazioni IVA con riferimento a questa nuova procedura. Per quanto riguarda la fatturazione a partire dal 2015, salvo che i chiarimenti dell’Amministrazione non prevedano altre prescrizioni, si consiglia di adottare la seguente formulazione: Imponibile Euro 10.000,00 IVA 22% Euro 2.200,00 Totale Euro 12.200,00 IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 Euro -2.200,00 Netto da pagare Euro 10.000,00
Questa procedura non trova applicazione - alle prestazioni soggette a ritenuta a titolo di imposta come i servizi forniti da professionisti e agenti (provvigioni con ritenuta). Questi continuano a ricevere il versamento anche dell’IVA da parte dell’Ente pubblico. - operazioni in cui l’Ente pubblico già assume la qualifica di debitore d’imposta come per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse-charge. In questi casi in fattura non è indicata l’IVA. Per addolcire le indubbie conseguenze negative sulla liquidità dei soggetti nei confronti dei quali è applicato lo “Split Payment” in sede di rimborso IVA verrà data priorità a queste imprese. Le relative disposizioni dovranno essere promulgate con un decreto attuativo entro il 1° Marzo 2015. Avvertenza: saranno in prima linea colpite dalla novità le imprese edili, questo avviene in un periodo in cui la situazione finanziaria già tesa viene ulteriormente aggravata. Si consiglia di prendere contatti con le banche per eventuali anticipi su fatture, in quanto l’IVA indicata in fattura non verrà pagata dall’Ente pubblico e, solo successivamente, si manifesterà il maggior credito IVA (oppure un minor debito IVA). La norma prevede per l’Ente pubblico sanzioni amministrative del 30% in caso di omesso o ritardato versamento dell’imposta all’Erario.
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Reverse charge su prestazioni di servizi (co.629 -633) |
1.2. Estensione del regime di reverse-charge
a) Estensione del regime di reverse-charge in edilizia A partire dal 1° gennaio 2015 il regime di reverse-charge in edilizia (art. 17 co. 6 DPR 633/72), ovvero lo spostamento della qualifica di debitore d’imposta IVA sul committente, viene esteso ai seguenti servizi di: - pulizia; - demolizione; - installazione di impianti e - completamento relativi ad edifici Rispetto al tradizionale regime di reverse-charge in edilizia, secondo la relazione illustrativa della legge di stabilità in commento, le prestazioni di servizi sopra citati non dovrebbero sottostare alle attuali limitazioni soggettive; da ciò discenderebbe che per questo tipo di prestazioni lo spostamento della qualifica di debitore di imposta sul committente avverrebbe anche quando - le controparti contrattuali non sono imprese edili (attività del gruppo F – elenco Atecofin) e - non sussiste un contratto di subappalto. In base alla relazione illustrativa, questi quattro nuovi gruppi di servizio dovranno essere fatturati sia nei confronti di committenti imprese edili che non, senza l’applicazione dell’IVA. La nuova norma dovrebbe trovare maggior impatto con riferimento ai servizi di pulizia, che quindi, da quest’anno, saranno fatturati alle imprese sempre senza l’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 17 co. 6 DPR 633/72. Consiglio: ci si augura che l’Amministrazione Finanziaria intervenga tempestivamente con opportuni chiarimenti in merito all’esatto ambito di applicazione del regime di reverse-charge alle attività soggette all’esenzione. In caso di dubbi si consiglia, se possibile, di attendere i chiarimenti prima di procedere all’emissione della fattura. Trattandosi di prestazioni di servizi, la novità interessa le fatture emesse dal 1° gennaio 2015.
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Forniture |
b) Reverse charge nel settore energetico
Completamente nuova è l’introduzione del regime reverse-charge nel settore energetico con decorrenza dal 1° gennaio 2015. In concreto a partire da quest’anno: - le forniture di energia elettrica e gas a rivenditori verranno fatturate con lo spostamento della qualifica di debitore d’imposta IVA sul committente ai sensi dell’art. 17 co 6 DPR 633/72; - lo stesso regime si applica al commercio di certificati per emissione di CO2 per cui l’esigibilità dell’IVA relativa alla cessione non è più in capo alla parte venditrice ma passa all’acquirente. In seguito a questa novità dal 1° gennaio 2015 l’energia da impianti fotovoltaici e centrali idroelettriche verrà fatturata generalmente senza IVA. In particolare, trattandosi di contratti di fornitura continuativa per cui il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA è il pagamento oppure l’emissione della fattura se precedente, la novità riguarda le fatture emesse a partire da quest’anno indipendentemente dalla data di fornitura dell’energia o del gas. Per completezza si fa presente che il GSE con un avviso del 19 dicembre 2014 sulla propria homepage ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di rivenditore di energia elettrica ai sensi dell’art. 7-bis DPR 633/72 e che, a partire dal 1° gennaio 2015, le forniture di energia elettrica nei propri confronti dovranno essere fatturate senza l’applicazione dell’IVA in regime di reverse charge.
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Reverse charge nella grande |
c) Reverse charge per cessioni di beni alla grande distribuzione
Lo spostamento della qualifica di debitore d’imposta IVA ai sensi dell’art. 17 co. 6 DPR 633/72 è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. Per l’entrata in vigore di questa norma si attende il rilascio di un’apposita autorizzazione UE. Avremo cura di tenerVi informati sull’evoluzione di questa situazione.
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Reverse-charge per i bancali di legno |
d) Reverse charge per la cessione di bancali di legno (pallet)
L’attuale regime di reverse charge per i rottami (art. 74 co. 7 DPR 633/72) viene esteso alla vendita dei bancali di legno recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo. Con decorrenza 1° gennaio 2015 la fatturazione di questo tipo di cessione dovrà riportare l’indicazione “Inversione contabile ai sensi dell’art. 74 co. 7 DPR 633/72; il momento impositivo ai fini IVA è la consegna del bene. |
Avvertenza: l’introduzione del regime di reverse-charge per le operazioni sopra descritte comporta, nel periodo di transizione, un incremento del credito IVA per le imprese fornitrici coinvolte, le quali continueranno ad acquistare beni e servizi con l’applicazione dell’IVA e venderanno i propri beni e servizi senza poter addebitare e incassare l’IVA. Conseguentemente i soggetti interessati da queste nuove diposizioni godranno di una via preferenziale per quanto riguarda la liquidazione dei rimborsi IVA, sempre che il relativo decreto attuativo venga emanato entro il 1° marzo 2015.
Aliquota IVA E-book (co. 667) |
1.3.Modifica delle aliquote IVA
Per i libri elettronici è stata prevista l’aliquota ridotta del 4%. Questa novità ha rilevanza anche in relazione al requisito della territorialità IVA per le operazioni B2C di commercio elettronico diretto che, in deroga alla regola generale, è quella del paese del destinatario. Dunque, a partire dal 1° gennaio 2015, si applicherà l’IVA italiana alla cessione nei confronti di una persona fisica italiana che scarica un e-book per esempio dalla homepage di un venditore tedesco e non più l’IVA tedesca come accadeva in passato.
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Aliquota IVA pellets (co. 711, 712) |
Con decorrenza 1° gennaio 2015 la cessione di trucioli di legno pressato (pellets per riscaldamento) è soggetta all’aliquota del 22% invece dell’aliquota ridotta del 10% finora applicata. I pellets sono stati esclusi dalla lista dei prodotti del legno agevolati (riga 98 tabella A-III DPR 633/72). Indirettamente questa novità rappresenta conferma del fatto che fino al 31.12.2014 l’applicazione dell’aliquota del 10% era corretta; in passato sul punto c’erano state interpretazioni divergenti.
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Novità in tema di dichiarazione IVA
Possibile aumento delle aliquote IVA (co.718-719) |
1.4.Novità per la dichiarazione IVA dal 2016
Per l’anno di imposta 2014 la comunicazione IVA deve essere trasmessa entro il 2 marzo 2015, mentre la dichiarazione IVA può essere inviata in forma singola entro il 2 marzo 2015 oppure insieme alla dichiarazione dei redditi (modello UNICO) entro il 30 settembre 2015. A partire dal 2016 la più volte criticata comunicazione IVA viene abolita, non sarà quindi più possibile inviare la dichiarazione IVA con la dichiarazione dei redditi ma dovrà essere inviata in forma singola già entro il 29 febbraio 2016.
1.5 Possibile aumento delle aliquote IVA in futuro
La legge di stabilità contiene al proprio interno alcune clausole di salvaguardia: se alcune novità soggette all’approvazione dell’UE non saranno convalidate è previsto che l’aliquota ridotta attualmente pari al 10% sarà innalzata al 13% fino al 2017 mentre l’aliquota ordinaria del 22% passerebbe al 25,5% fino al 2018. Questi aumenti decadranno se saranno trovate misure alternative di pari portata. |
- Novità in tema di immobili e settore edile
Detrazione per efficientamento energetico
Detrazione per ristrutturazioni edilizie
Detrazione mobili
Ritenute all’8%
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2.1.Proroga per il 2015 delle agevolazioni fiscali del 50% e 65%
Come annunciato da tempo la detrazione d’imposta del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015. Senza questo intervento normativo la detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico sarebbe stata ridotta al 50% a partire dal 1° gennaio 2015. A partire dal 1° gennaio 2016 questa agevolazione presumibilmente decadrà e sarà sostituita dalla detrazione generale del 36% prevista per i lavori di ristrutturazione.
Anche la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia rimarrà invariata fino al 31 dicembre 2015. Senza questo intervento normativo anche la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione sarebbe stata ridotta al 40% a partire dal 1° gennaio 2015 per una spesa massima di Euro 96.000. A partire dal 1° gennaio 2016 la spesa massima sarà presumibilmente ridotta ad Euro 48.000 e contemporaneamente la percentuale di detrazione sarà portata al 36%. La detrazione fiscale, sulla base delle attuali disposizioni, spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati (fino al 31 dicembre 2015 il 50% sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile fino ad Euro 96.000, successivamente il 36% sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile fino ad Euro 48.000). L’acquisto dell’immobile deve avvenire entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione e non più entro 6 mesi come previsto per il passato.
Anche la detrazione d’imposta del 50% fino ad Euro 10.000 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è stata prorogata senza modifiche fino al 31 dicembre 2015. In questo contesto viene definitivamente chiarito che la detrazione spetta indipendentemente dall’ammontare della spese sostenuta per la ristrutturazione dell’immobile a cui i mobili e gli elettrodomestici sono destinati.
2.2.Aumento delle ritenute dal 01.01.2015 La ritenuta sui pagamenti per gli interventi di efficientamento energetico e le ristrutturazioni edilizie finora pari al 4% è stata raddoppiata all’8% per i pagamenti a partire dal 1° gennaio 2015. La liquidità delle imprese edili è sicuramente penalizzata da questo provvedimento.
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Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-07-05 01 2015 novità IVA e settore edile