Novità negli appalti pubblici – decorrenza 7 settembre 2010
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Legge n. 136 del 13 agosto 2010 denominata “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, le cui disposizioni entrano in vigore martedì 7 settembre 2010. L’obiettivo della legge è di addivenire a maggiore trasparenza nell’ambito degli appalti pubblici, ed a tal fine le novità riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari, il trasporto dei materiali edili e l’individuazione dei soggetti che operano nei cantieri.
Vi sono ancora rilevanti dubbi in merito alla portata ed alla tipologia della norma, in particolar modo non è chiaro se la medesima debba essere applicata solo ai contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della normativa, ovvero al 7 settembre, o anche ai contratti di appalto già in essere.
Di seguito riportiamo le novità più importanti e di maggiore impatto, in quanto riguardanti anche la contabilità:
- Gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici devono obbligatoriamente effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale; questo riguarda tutti i pagamenti legati all’esecuzione dell’appalto pubblico, dall’appaltatore principale al subappaltatore, al dipendente, al noleggiatore di macchinari, ai fornitori fino ad arrivare al consulente legale che ha curato la redazione del contratto.
Solo le spese minute giornaliere che non superino il limite di Euro 500 potranno essere effettuate con sistemi diversi dal bonifico bancario, ma non in contanti. In pratica pare rimanere valida la possibilità di effettuare questi pagamenti con assegno o mediante carte di credito.
Al contrario di alcuni primi commenti alla norma, a nostro avviso non pare necessario tenere un conto corrente dedicato per ogni appalto pubblico, ma riteniamo necessaria l’apertura di un apposito conto corrente dal quale fare transitare tutti i pagamenti legati all’esecuzione degli appalti pubblici.
Nell’esecuzione dei pagamenti è inoltre necessaria l’indicazione del numero di appalto pubblico (CUP - Codice Unico di Progetto), che qualora non conosciuto dovrà essere richiesto alla stazione appaltante. Le sanzioni per la violazione delle norme sulla tracciabilità vanno da un minimo del 2% ad un massimo del 10% del valore della transazione.
In definitiva restano esclusi da questa disposizione relativa ai pagamenti solamente i versamenti di oneri e contributi previdenziali e assistenziali e di tributi.
- Trasporto dei materiali: per quanto concerne il controllo degli automezzi adibiti al trasporto di materiali per i cantieri pubblici, dal 7 settembre 2010 è necessario che la bolla di consegna del materiale impiegato nei cantieri rechi il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi che ne effettuano il trasporto. Questa disposizione si applica anche ad esempio al trasporto di cemento o di altri materiali per l’edilizia.
- La tessera di riconoscimento degli addetti nei cantieri pubblici deve riportare a decorrere dal 7 settembre 2010 anche la data di assunzione e, in caso di ricorso al subappalto, la data in cui l’ente pubblico ha rilasciato l’autorizzazione al subappalto. Nel caso di lavoratori autonomi operanti in cantiere, sul tesserino va indicato anche il nominativo del committente. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, stando alle prime informazioni si applicano le sanzioni generali previste in materia di identificazione/riconoscimento (sanzioni a carico del datore di lavoro da Euro 100 a Euro 500 per ciascun lavoratore non in regola).
- Nel codice penale è stato inoltre inasprito il regime sanzionatorio della turbativa degli appalti pubblici.
Una parte della pubblica amministrazione attualmente ritiene che le nuove disposizioni si applichino solamente agli appalti stipulati a decorrere dal 7 settembre 2010; tuttavia allo stato attuale non sono stati ancora forniti gli opportuni chiarimenti ministeriali, e pertanto per motivi di prudenza (in questa direzione vanno anche le raccomandazioni fornite dall’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili) è opportuno partire dal presupposto di un obbligo generico di decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma.
Entreremo nel dettaglio delle nuove disposizioni non appena saranno pubblicate le istruzioni ministeriali. Alleghiamo alla presente circolare anche il testo della normativa.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-27- appalti pubblici
Art. 3. - (Tracciabilita' dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche'
i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma
5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati
sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico
sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla
stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto
CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione,
nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fi-scale
delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere
munito, altresi', della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
Art. 4. - (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).
1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta' degli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita' dei
cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 5. - (Identificazione degli addetti nei cantieri)
1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel
caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
Art. 6. - (Sanzioni)
1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto
inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva
espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non
dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o
postale comportano, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10
per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione
si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale
venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1,
effettuato con modalita' diverse dal bonifico bancario o postale
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di
ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle
violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di
applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.