Novità riguardo termini di pagamento e interessi di mora per contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013

Novità riguardo termini di pagamento e interessi di mora per contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013

A partire dal 1° gennaio 2013 valgono regole più severe in materia di termini di pagamento, messa in mora e decorrenza automatica degli interessi moratori. Le novità sono state introdotte con il d.lgs. n. 192/2012 che recepisce la Direttiva 2011/7/UE e sono entrate in vigore a fine anno. La finalità della riforma è di garantire tempi di pagamento certi e brevi, introducendo un limite generale di 30 giorni per i pagamenti. Queste disposizioni sono però meno severe rispetto a quelle introdotte a partire dal 26 ottobre 2012 per i prodotti agricoli e alimentari (si veda la nostra circolare n. 42/2012), innanzitutto perché non sono previste sanzioni e poi perché i termini di pagamento generali possono essere derogati dalle parti, purché questo non produca grave iniquità per il creditore.

 

 

Ambito di applicazione

Le novità riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizi in attuazione di contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2013 con pubbliche amministrazioni e imprese private. Con l’espressione imprese si intendono, nella pratica, anche i liberi professionisti. Contrariamente alle prime perplessità le novità sono applicabili anche nell’edilizia. I rapporti commerciali con persone fisiche e consumatori finali nonché i pagamenti relativi a risarcimenti del danno non sono interessati dalle nuove disposizioni.

 

 

Decorrenza automatica degli interessi moratori

Nei casi sopra riportati i pagamenti devono avvenire nel termine di 30 giorni. Gli interessi moratori vengono calcolati automaticamente a partire dall’ultimo giorno senza che il creditore debba provvedere alla messa in mora del debitore. Il creditore ha inoltre il diritto ad ottenere il rimborso delle spese per il recupero dei crediti (onorari e spese di legali) oltre ad un importo forfettario di 40 Euro a titolo di risarcimento danni, salvo prova di un maggior danno. Sia il risarcimento del danno che gli interessi di mora sono automaticamente esigibili anche in assenza di precedenti previsioni contrattuali e indipendentemente dalla messa in mora del debitore.

 

 

Calcolo dei termini

Il calcolo del termine decorre dalla data di ricevimento della fattura e questa condizione è più stringente rispetto a quella per il settore alimentare/agricolo per cui andava preso in considerazione l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Se tale data non può essere determinata con precisione va presa in considerazione la data di consegna del bene o di prestazione del servizio. Sicuramente non si pongono dubbi sulla data di ricevimento della fattura nel caso di invio con il metodo EVI e tramite posta elettronica certificata (PEC). Consigliamo, pertanto, di verificare un eventuale ricorso a queste procedure visto che tutte le imprese sono obbligate a possedere un indirizzo PEC.

 

 

Termine di pagamento di 60 giorni

Come già anticipato, è concessa alle parti la possibilità di pattuire termini di pagamento più lunghi a condizione che tale termine non sia gravemente iniquo per il creditore. Termini di pagamento superiori a 60 giorni devono essere previsti in ogni caso in forma scritta. È sempre considerata gravemente iniqua la clausola contrattuale che esclude l’applicazione degli interessi moratori o il rimborso delle spese di recupero del credito.

Importante per il settore edile: i collaudi non possono durare più di 30 giorni. Questo termine può essere superato solo in caso di contratti particolarmente complessi e quando pattuito all’interno del contratto e nei documenti della gara, sempre che non sia gravemente iniquo per il creditore.

 

 
 

Calcolo degli interessi di mora

 

Il tasso di interessi legali di mora è composto di una parte variabile ed una fissa. La parte variabile viene aggiornata semestralmente con riferimento al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, la componente fissa è stata definita in 8 per cento a partire dal 1° gennaio 2013. E´ lasciata libertà contrattuale alle parti nel determinare l’ammontare degli interessi di mora, fatti salvi i casi in cui una controparte sia la Pubblica Amministrazione. Nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013 sono stati fissati gli interessi di mora così come segue:

-          8,75% (0,75% incrementato di 8%) tasso base;

-          10,75% (0,75% incrementato di 10%) tasso maggiorato per la vendita di prodotti agricoli e alimentari.

Attenzione: per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2013 si applicano le precedenti disposizioni riguardanti il calcolo degli interessi moratori. Qui di seguito si riporta la tabella per la determinazione del tasso degli interessi moratori prima del 1° gennaio 2013:

 

Periodo Interessi di mora in % Interessi di mora in % per vendita prodotti alimentari deteriorabili (vendite di prodotti agricoli e alimentari concluse dal 24/10/2012) Gazzetta Ufficiale di pubblicazione del comunicato:
07/11/2002 -31/12/2002 10,35 12,35 G.U. n.33 del 10.02.2003
01/01/2003 - 30/06/2003 9,85 11,85 G.U. n.33 del 10.02.2003
01/07/2003 - 31/12/2003 9,1 11,1 G.U. n.160 del 12.07.2003
01/01/2004 - 30/06/2004 9,02 11,02 G.U. n.11 del 15.01.2004
01/07/2004 - 31/12/2004 9,01 11,01 G.U. n.159 del 09.07.2004
01/01/2005 - 30/06/2005 9,09 11,09 G.U. n.5 del 08.01.2005
01/07/2005 - 31/12/2005 9,05 11,05 G.U. n.175 del 29.07.2005
01/01/2006 - 30/06/2006 9,25 11,25 G.U. n.10 del 13.01.2006
01/07/2006 - 31/12/2006 9,83 11,83 G.U. n.158 del 10.07.2006
01/01/2007 - 30/06/2007 10,58 12,58 G.U. n.29 del 05.02.2007
01/07/2007 - 31/12/2007 11,07 13,07 G.U. n.175 del 30.07.2007
01/01/2008 - 30/06/2008 11,2 13,2 G.U. n.35 dell’11.02.2008
01/07/2008 - 31/12/2008 11,1 13,1 G.U. n.169 del 21.07.2008
01/01/2009 - 30/06/2009 9,5 11,5 G.U. n.26 del 02.02.2009
01/07/2009 - 31/12/2009 8 10 G.U. n.199 del 28.08.2009
01/01/2010 - 30/06/2010 8 10 G.U. n.40 del 18.02.2010
01/07/2010 - 31/12/2010 8 10 G.U. n.190 del 16.08.2010
01/01/2011 - 30/06/2011 8 10 G.U. n.31 dell’8.02.2011
01/07/2011 - 31/12/2011 8,25 10,25 G.U. n.165 del 18.07.2011
01/01/2012 - 30/06/2012 8 10 G.U. n.22 del 27.01.2012
01/07/2012 - 31/12/2012 8 10 G.U. n.162 del 13.07.2012
01/01/2013 - 30/06/2013 7,75 9,75 G.U. n.14 del 17.01.2013
 

Disposizioni speciali per enti pubblici

 

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione sono state previste regole specifiche, in questi casi non è possibile prevedere, nemmeno per iscritto, termini di pagamento superiori a 60 giorni. Inoltre, per gli enti pubblici che esercitano attività sanitarie e per le imprese pubbliche soggette a regole di trasparenza ex D.Lgs. 333/2003 i termini di pagamento sono prolungati fino a 60 giorni invece di 30.

 

 

Aspetti fiscali

Si ricorda che i cedenti ed i prestatori di servizi hanno il diritto ma non l’obbligo di calcolare e addebitare gli interessi moratori. Gli interessi di mora attivi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono incassati e quelli passivi possono essere dedotti nell’esercizio in cui sono stati pagati.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto si ricorda che gli interessi non sono imponibili ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72. Nel caso di eventuali quietanze di pagamento consegnate al debitore al momento del pagamento è necessario applicare una marca da bollo da Euro 1,81 se l’ammontare degli interessi supera l’ammontare di Euro 77,47.

 

 

Assenza di conseguenze retroattive

La maggior critica sollevata nei confronti di questa riforma è che tale provvedimento riguarda solamente i pagamenti relativi a contratti stipulati a partire dal I gennaio 2013. Questo comporta, soprattutto nel settore pubblico, il timore che i pagamenti relativi a contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2013 diventino prioritari rispetto a quelli precedenti in virtù delle nuove norme più penalizzanti per i debitori, cosicché i “vecchi” debiti restano aperti.

 

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-08-18.02.2013 Interessi di mora