Novità sostanziali con decorrenza 1° gennaio 2015 in materia di E-commerce diretto ed E-commerce di servizi effettuati nei confronti di privati residenti in altri Stati membri dell’UE
Sebbene l’Italia non abbia ancora recepito le disposizioni dell’art. 58 ss. della Direttiva Europea Nr.112/2006 (una bozza risultava in discussione nel consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014!), la normativa in oggetto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015. Il punto centrale è la modifica riguardo alla territorialità delle prestazioni dell’e-commerce diretto, di servizi di telecomunicazione e altri servizi effettuati elettronicamente, però limitatamente al campo del B2C. In merito alle operazioni tra imprenditori (B2B) non cambia nulla. Conseguentemente, a partire dall’1/1/2015 la territorialità IVA dei servizi elettronici resi nei confronti di privati consumatori finali non è più determinata in base allo stato di residenza del prestatore, bensì “ancorata” esclusivamente al luogo di residenza del committente (c.d. tassazione nello stato del committente). Pertanto vale l’applicazione dell’IVA dello stato del committente, con la conseguenza che il prestatore estero dovrebbe registrarsi ai fini IVA nel relativo stato, almeno che non richieda l’applicazione di semplificazioni che verranno illustrate in seguito.
Le modifiche in oggetto riguardano
- i servizi effettuati elettronicamente e
- il c.d. “e-commerce diretto”, che ha per oggetto la vendita di servizi scaricati da internet, e non anche la vendita di beni via internet.
Ai sensi della suddetta direttiva comunitaria le modifiche riguardano soprattutto a titolo esemplificativo:
- La fornitura di siti web, web hosting, manutenzione da remoto di programmi e attrezzature;
- Fornitura di software e relativi aggiornamenti;
- Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- Fornitura di musica, film, giochi, compresi giochi di sorte o d’azzardo e lotterie, manifestazioni e/o programmi politici, culturali, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
In concreto dal 1° gennaio 2015, ai soggetti privati percepenti di tali prestazioni da fornitori esteri, sarà addebitata l’IVA italiana, invece di quella estera.
Viceversa, al fine di porre in atto la tassazione nel paese del committente, il cambio di territorialità della prestazione, comporterà l’obbligo di registrazione ai fini IVA in altri stati membri da parte dei prestatori di servizi. La normativa è oggetto di critiche, in quanto non prevede una soglia di esenzione minima sul volume d’affari realizzato nello stato estero, il che originerà ulteriori costi gestionali anche per le piccole medie imprese.
Al fine di evitare la registrazione diretta in tutti gli altri paesi, è prevista la possibilità di optare per il regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop). L’adesione vincola il contribuente per tre esercizi e vale per tutti gli stati membri dell’UE.
Tale scelta da parte del fornitore soggetto passivo residente in Italia, consentirà di assolvere la liquidazione IVA per tutti gli stati in Italia. In seguito sarà cura dell’Amministrazione Fiscale italiana occuparsi della comunicazione dei dati ai relativi stati membri.
Nota: ulteriori dettagli della nuova normativa potranno essere forniti solamente a seguito dei provvedimenti attuativi da parte dell’Italia. Qualora la Vostra impresa risulti interessata dalle modifiche in oggetto e intendesse optare per il descritto regime MOSS al fine di evitare la registrazione diretta in altri paesi EU, Vi invitiamo a mettervi immediatamente in contatto con il nostro studio.
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-08-05.01.2015 E-commerce