Nuova disciplina per il commercio di prodotti agricoli e alimentari a partire dal 24 ottobre 2012
Con l’Art. 62 del cosiddetto decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) sono state introdotte, tra le altre cose, stringenti previsioni normative in tema di condizioni contrattuali da applicarsi nel commercio di prodotti agricoli e alimentari. I relativi provvedimenti attuativi, da lungo annunciati ma non ancora ufficialmente pubblicati, sono però dal 23 ottobre consultabili sulla homepage del sito web del ministero delle politiche agricole e forestali. Le novità riguardano principalmente l’obbligatorietà della forma scritta nei contratti di compravendita ed i stringenti termini previsti per i pagamenti dei corrispettivi.
Pur non essendo stati tali provvedimenti attuativi ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e pur rimanendo taluni punti da chiarire, le norme sono entrate regolarmente in vigore sette mesi dopo l’entrata in vigore della conversione in legge del decreto come voluto dal Ministero; riteniamo dunque opportuno riassumere le novità in materia.
- Prodotti interessati dalle nuove norme:
Le nuove previsioni normative riguardano le fornitura di prodotti agricoli e alimentari commercializzati sul territorio dello Stato. Non tutti i prodotti agricolo forestali sono però interessati da queste novità, bensì solo:
- tutti i prodotti contenuti nell’articolo 38 del regolamento UE allegato (Allegato A);
- tutti i prodotti alimentari contenuti nell’art. 2 del regolamento UE Nr. 178/2002 (Allegato B).
Ne consegue che ad esempio le novità non vanno a toccare la silvicoltura.
Fondamentale all’applicazione delle nuove disposizioni è lo scambio delle merci in Italia. Operazioni intracomunitarie di acquisto e import saranno quindi soggette alle nuove disposizioni, viceversa non lo saranno le esportazioni. A tal proposito sarà dunque da prestare particolare attenzione ai cd. “incoterms” ed al momento del passaggio dei beni in essi definita.
- Ambiti soggettivi di applicazione:
Le novità riguardano:
- forniture degli agricoltori a grossisti ed aziende di lavorazione,
- successive forniture all’interno della catena di lavorazione dei prodotti,
- forniture dei prodotti alle aziende di distribuzione.
Sono escluse:
- forniture intracomunitarie (su suolo estero),
- forniture con pagamento a pronti (per esempio la fornitura dell’agricoltore di verdure fresche all’Hotel che paga alla consegna),
- forniture a cooperative da parte dei soci stessi e fattispecie simili,
- forniture a consumatori finali.
Interessati dalle novità, secondo quanto noto sino ad oggi, non sono dunque solo gli agricoltori e le forniture da essi effettuate a grossisti ed aziende produttrici, quanto anche le successive forniture dei grossisti stessi a venditori al dettaglio, hotels e ristoranti, mense ecc..
- Contratti in forma scritta:
L’art. 62 del decreto liberalizzazioni prevede l’obbligo della forma scritta per le forniture di prodotti agricoli e alimentari. La mancanza della forma scritta provoca la nullità del contratto. I decreti attuativi all’art. 3 hanno chiarito come a tal riguardo, il requisito della forma scritta sia rispettato anche attraverso scambio di e-mail o fax, anche se non firmati.
Importante è che da questi documenti risulti chiaro il volere delle parti (es. richiesta, offerta, ordine). La forma scritta può derivare anche dai documenti di trasporto, le fatture o gli ordinativi, purché su di essi siano chiari i contenuti dell’accordo; in questi casi, sui documenti andrà riportata la seguente dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”
Inoltre, pena la nullità del contratto, i documenti dovranno riportare:
- la data di scadenza del prodotto,
- quantità e caratteristiche dei prodotti oggetto di vendita,
- il prezzo,
- le modalità di consegna e pagamento.
- Pratiche commerciali sleali
Le pratiche commerciali sleali vengono vietate e ai sensi dell’art. 4 del provvedimento attuativo si intendono tali le pratiche in cui emerge abuso di posizione dominante nei confronti del partner commerciale più debole. Si riporta di seguito un elenco di condotte vietate, che prevede tra l’altro:
- imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali retroattive;
- applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- subordinare il rapporto contrattuale all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto del contratto;
- escludere l’applicazione di interessi di mora;
- pattuire prezzi al di sotto del costo e infine
- prorogare i termini per il rilascio della fattura.
- Termini di pagamento
La nuova normativa prevede inoltre, che per la cessione dei prodotti indicati nell’art. 62 D.L. 1/2012, il fornitore deve emettere fatture apposite e distinte, con i seguenti termini di pagamento:
- 30 giorni per le merci deteriorabili;
- 60 giorni per tutte le altre merci.
Sono considerate merci deteriorabili quelle che hanno una scadenza non superiore a 60 giorni ed in ogni caso il latte. Per i prodotti a base di carne si fa riferimento ai valori chimico-fisici di componente acquosa (aW) e grado di acidità (pH). I suddetti termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Se per esempio si riceve una fattura il 5 novembre 2012, il pagamento deve avvenire entro il 30 dicembre 2012 se si riferisce a merci deteriorabili oppure entro il 29 gennaio 2013 se si tratta di altre merci. La ricezione della fattura è validamente certificata solo se la fattura viene inviata per raccomandata, consegnata a mano oppure viene inviata alla casella di posta elettronica certificata (PEC); in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si presume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Per i prodotti alcolici il termine per il pagamento è già stato fissato nella misura di 60 giorni dalla legge 28/1999.
Gli interessi legali o di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del temine di pagamento. Il tasso degli interessi di mora per i prodotti alimentari e agricoli in genere ammonta al 10% nel secondo semestre 2012.
In caso di contestazione di parte della fornitura non è consentito sospendere l’intero pagamento della fornitura.
Un’ulteriore precisazione riguarda gli acquisti di prodotti agricoli il cui prezzo e quantità vengono stabili successivamente la consegna (c.d. “consegna sull’onore”), perché per esempio alcuni elementi qualitativi o la quantità stessa sono determinabili solo in fase di lavorazione. In questi casi si considera avvenuto il trasferimento della merce solo una volta determinati il prezzo ovvero la quantità e anche il rilascio della fattura avviene in questo momento successivo come previsto dal decreto del 15 novembre 1975. L’art. 62 non abroga esplicitamente queste disposizioni, salvo rappresentino abuso di posizione dominante.
- Entrata in vigore
Le nuove norme di legge valgono per i contratti stipulati a partire dal 24 Ottobre 2012. I contratti conclusi prima e/o in essere a tale data devono essere adeguati alle nuova normativa (contenuto minimo e forma scritta) entro il 31 dicembre 2012. Le novità riguardanti le pratiche commerciali sleali e i termini obbligatori di pagamento valgono a partire dal 24 Ottobre 2012 per tutti i contratti in essere a prescindere che questi siano conformi alle nuove disposizioni di legge o meno.
- Sanzioni
L’infrazione delle nuove disposizioni comporta pesanti sanzioni amministrative. Le sanzioni vanno da 516 a 20.000 Euro per il mancato rispetto della forma scritta, da 516 a 3.000 Euro per pratiche commerciali sleali e da 500 a 500.000 Euro per pagamenti tardivi. Le suddette sanzioni possono essere irrogate dall’Antitrust o dalla Guardia di Finanza.
Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
scarica qui la circolare C-42- 26 10 2012 Acquisto di prodotti per l'agricoltura
scarica qui C-42-Allegato A
scarica qui C-42-Allegato B