Circolare Nr. 40/2019
Bolzano, 30 dicembre 2019
Ricordiamo che uno dei presupposti per considerare una operazione come cessione intracomunitaria, era il fatto che il bene venisse trasportato/spedito effettivamente da uno stato Ue ad un altro. Per fornire la prova di tale fatto fino ad ora vigevano regole differenti da stato a stato. Con il 2020 entra in vigore il nuovo regolamento UE del 4 dicembre 2018 n° 2018/1912, con il quale per la prima volta vengono previste regole uniformi per tutti gli stati dell’UE in materia di presunzione di cessione intracomunitaria. Le amministrazioni finanziarie dei singoli stati potranno disconoscere la validità dei documenti relativi soltanto se hanno evidenza della loro falsità oppure del fatto che la merce non abbia lasciato lo stato. Le nuove regole entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, anche se in Italia non è stato ancora recepito ufficialmente il nuovo regolamento.
L’Amministrazione Finanziaria non ha per il momento nemmeno pubblicato una circolare esplicativa sul tema, per cui ci si deve accontentare di una risposta dell’Agenzia Entrate (n° 100 dell’8 aprile 2019) che in parte già anticipava il contenuto del nuovo regolamento UE.
Di seguito abbiamo cercato di riassumere le novità: l’art. 45 del provvedimento UE prevede una serie di obblighi documentali che nella pratica si presenteranno come difficili o quasi impossibili da rispettare. Il regolamento distingue tra:
(a) trasporto a carico del cedente (o fornitore), e
(b) trasporto a carico del cessionario (o acquirente).
Trasporto a carico del cedente/fornitore
Se le merci vengono trasportate dal cedente o per suo conto (da un trasportatore), la prova dell’espatrio può essere fornita:
a) da documenti di trasporto (lista di cui all’art. 45, lettera a), oppure
b) tramite prova/documento alternativo (art. 45, lettera b).
Nel primo caso il cedente deve essere in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti:
- documento relativo al trasporto/spedizione
- lettera CMR;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
Non è ancora chiaro se la lettera CMR deve essere firmata soltanto dallo spedizioniere o trasportatore oppure anche da parte del cliente/concessionario.
Nel secondo caso, in base alla lettera b), la prova può essere fornita con il possesso di uno dei documenti della lista di cui alla lettera a), oltre ad un ulteriore documento di cui alla seguente lista; anche in questo caso i due documenti devono provenire da due parti indipendenti e diverse da quelle tra cui interviene la compravendita. Si tratta dei seguenti documenti:
- polizza assicurativa;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della spedizione/trasporto;
- documento rilasciato da una pubblica autorità (ad es. notaio) che attesti l’arrivo dei beni
nello Stato di destinazione; - ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni (nello Stato di
destinazione).
Trasporto a cura del cessionario/acquirente
Nel caso di trasporto delle merci a cura dell’acquirente o per suo conto da un trasportatore, il cedente deve provare l’espatrio dei beni con gli stessi documenti elencati alla precedente lettera a) con inoltre una dichiarazione scritta del cessionario. Da questa dichiarazione risultare che i beni sono stati trasportati dal cessionario stesso o per suo conto da un soggetto terzo e quale è il luogo/Stato UE di destinazione dei beni. Detta dichiarazione deve essere in possesso del cedente al più tardi entro dieci giorni dalla fine del mese della fornitura. Dalla dichiarazione devono essere indicate in dettaglio le seguenti informazioni:
- data di emissione;
- dati del cessionario;
- quantità e natura dei beni (n° di telaio se si tratta di mezzo di trasporto);
- data e luogo di arrivo degli stessi;
- identificazione della persona che accetta le merci per conto del cessionario.
Come si evince, in caso di trasporto a cura del cessionario la prova dell’espatrio risulta molto complicata: oltre alla citata dichiarazione, l’acquirente dovrá fare pervenire al cedente la lettera CMR, la fattura del trasporto oppure la polizza di assicurazione oppure la ricevuta di pagamento della fattura di trasporto. Si tratta in taluni casi di documenti ed informazioni di una certa riservatezza, che spesso non si consegnano volentieri alla controparte commerciale.
Tra l’altro, in caso di trasporto in proprio da parte del cessionario (ad es. con propri automezzi), alcuni documenti non esistono nemmeno, come ad esempio la lettera CMR, la fattura del trasportatore o la polizza di assicurazione. In tale caso le note esplicative del regolamento indicano ai singoli stati di applicare la prassi fino ad ora utilizzata. In generale gli Stati membri sono invitati assumere un approccio flessibile sugli aspetti strettamente formali del nuovo regolamento.
Non appena saranno pubblicate istruzioni o provvedimenti esplicativi vi informeremo tempestivamente al riguardo.
Siamo volentieri a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Josef Vieider