Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti in regime di sospensione dell'IVA, dovranno utilizzare nuovi moduli per le cosiddette dichiarazioni d'intento a partire da domani, 28 aprile 2020. In realtà tali nuovi moduli erano già stati pubblicati con il regolamento n. 96911/2020, ma a tutt'oggi i vecchi formulari potevano ancora essere utilizzati. La motivazione di nuovi modelli è costituita dal fatto che sono state introdotte nuove norme per l'acquisto in sospensione di imposta, emanate la scorsa primavera con il cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. 34/2019) ed entrate in vigore il 1° gennaio 2020.
Promemoria:
- Non è più necessario inviare la dichiarazione d'intento direttamente al fornitore perché questi la riceverà dall'Agenzia delle Entrate tramite il suo cassetto fiscale.
- Le lettere d'intento emesse e ricevute non devono più essere numerate in ordine cronologico e non devono più essere registrate separatamente in registri separati; non vi è più motivo perché sono già a disposizione dell'amministrazione fiscale.
- Nella fattura di cessione il fornitore non deve più indicare il numero cronologico della lettera di intento in sé, ma il numero di protocollo fornito dall'Agenzia delle Entrate sull'avviso di ricevimento.
- Infine, in futuro, le dichiarazioni d'intento non dovranno più essere indicate nella dichiarazione annuale dell'IVA.
In sostanza, da ora in poi è prevista la seguente procedura: l’esportatore abituale invia la sua dichiarazione d'intento per via telematica all'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima la inoltra a sua volta al cassetto fiscale del fornitore. Il fornitore scarica la dichiarazione dal suo cassetto fiscale ed effettua la fornitura in sospensione d'imposta. In pratica sarà comunque appropriato informare il fornitore preventivamente almeno per e-mail della dichiarazione d'intento inviata, in quanto non è garantito che quest’ultimo controlli giornalmente il suo cassetto fiscale.
Ma, cosa ancora più importante, prima di emettere una fattura senza IVA, il fornitore dovrà verificare in dettaglio la dichiarazione di intento. A nostro avviso, questo può essere fatto soltanto consultando il cassetto fiscale, e si può presumere che anche l'Agenzia delle Entrate sarà in grado di verificare in qualsiasi momento se e quando vi è stato un accesso al cassetto fiscale, grazie alla tracciabilità elettronica. La prova di questo accesso è importante in quanto è ora prevista una sanzione amministrativa proporzionale del 100% (cento per cento!) dell'IVA per la mancata verifica della dichiarazione di intento. Finora le omissioni in materia venivano punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di 250,00 Euro.
A proposito: le lettere d'intento già inviate utilizzando il vecchio modulo rimangono valide e non devono essere sostituite.