Nuovi termini per la detrazione IVA acquisti – impatto sulla fatturazione e sulle note di variazioni a cavallo d’anno
Tra le principali novità IVA contenute nel D.L. 50/2017 troviamo le modifiche apportate dal legislatore ai termini entro i quali può essere esercitata la detrazione IVA sulle fatture di acquisto. In particolare, è disposto che le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 devono essere detratte entro il termine per la dichiarazione IVA, altrimenti si perde il diritto alla detrazione. Le conseguenze della nuova norma sono rilevanti modifiche:
- ai termini di annotazione delle fatture d’acquisto, con particolare rilevanza alle fatture emesse a fine anno e
- all‘emissione di note d’accredito a fine anno in particolare riguardo crediti inesigibili.
Il nuovo contesto normativo:
Ai sensi del revisionato art. 19, comma 1, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Per le fatture d’acquisti emesse fino al 31 dicembre 2016 è possibile detrarsi l’iva entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo, in pratica entro il 30 aprile 2019 (dich. IVA per il 2018).
Dal 1 gennaio 2017, il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA a credito è stato significativamente ridotto di due anni. Si pensi ad esempio ad un acquisto di beni effettuato nel mese di dicembre 2017 con la relativa fattura ricevuta nel 2018. In base al citato nuovo art. 19 il diritto alla detrazione sorto nel 2017 potrà essere esercitato entro il 30 aprile 2018, scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017.
Criticità applicative
Scendendo sul piano operativo, in riferimento alle fatture che pervengono nell’anno 2018 emesse nel 2017, si potranno presentare tre diversi scenari:
1) La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente prima del 16 gennaio 2018; il cessionario/committente registrerà l’operazione nel registro acquisti di dicembre e potrà esercitare la detrazione nella liquidazione del 16 gennaio 2018 relativa a dicembre 2017.
2) La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 16 gennaio ma entro il 30 aprile 2018; in questo caso, ritenendo possibile esercitare la detrazione in dichiarazione IVA, liquiderà l’imposta in dichiarazione annuale e utilizzerà l’eventuale credito nella liquidazione di maggio. Nota bene: una fattura relativa al 2017 ricevuta nel mese di febbraio non potrà essere portata in detrazione nella liquidazione di febbraio, bensì in quella di maggio.
3) La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 30 di aprile 2018; ad esempio in presenza di fatture che si sono perse negli uffici del cliente ovvero di fatture contestate e quindi non ancora contabilizzate; in tale caso il diritto alla detrazione IVA è da considerare perso. A nostro avviso però, la detrazione dovrebbe essere garantita grazie alla possibilità di inviare una dichiarazione integrativa a favore per il 2017.
A partire dal 1° gennaio 2018 si preannunciano dal punto di vista contabile notevoli difficoltà nel gestire le fatture datate 2017, a meno di qualche ripensamento del legislatore.
Raccomandazione: per le forniture entro fine anno sarà importante ottenere tempestivamente le fatture d’acquisto affinché si possa procedere alla loro registrazione e sollecitare i fornitori ad inviare rapidamente le fatture per le operazioni effettuate così da poter recuperare l’IVA nei termini previsti. La problematica riguarda non tanto le prestazioni di servizio, per cui rileva il momento di pagamento del corrispettivo oppure l’emissione della fattura se anteriore, quanto piuttosto le forniture. Per le fatture relative alle prestazioni di servizio, sconsigliamo di emettere fattura datata 31 dicembre 2017 nel corso dei primi mesi del 2018 in modo da evitare inutili disagi al destinatario della fattura.
Impatto sulle note di variazione:
Le nuove disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle note di credito per crediti inesigibili emesse a decorrere dall’1.1.2017. Le note di variazione, come anche le fatture d’acquisto, dovranno quindi essere emesse entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2017.
Vi proponiamo una breve panoramica in cui analizziamo le diverse possibilità di emettere note di variazione per crediti inesigibili:
- il cedente o prestatore può sempre emettere una nota di credito nell´ipotesi di mancato pagamento, in seguito a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- nell´ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale giudiziario di pignoramento risulti che presso il terzo non vi sono beni o crediti da pignorare;
- nell´ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l´impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
- fallimento: Come noto, la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell´art. 26 legge IVA può essere emessa soltanto a procedura conclusa; ergo, successivamente all’omologa del piano di riparto. Da ciò consegue che la nota di credito per l’IVA può essere emessa solo dopo il decorso dei termini per l’impugnazione del piano di riparto o per l’impugnazione della conclusione della procedura;
- liquidazione coatta amministrativa: vale quanto indicato qui sopra;
- concordato fallimentare: non prima dell’omologazione del concordato;
- concordato preventivo (art. 160 e s. L.F.): approvazione della procedura da parte del Tribunale ed adempimento da parte dell’impresa degli impegni assunti. A questo punto la procedura si conclude, ed è quindi possibile emettere nota di credito per l’IVA inesigibile.
- accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis e s. L.F.): nel momento in cui diviene certa l’inesigibilità del credito.
Novità: le note di variazione per crediti inesigibili di cui sopra, che a partire dal 1° gennaio 2017 soddisfano le disposizioni sopraelencate, devono essere emesse e contabilizzate entro il termine di invio della dichiarazione IVA per il 2017 (aprile 2018).
Regime transitorio: nella dichiarazione IVA per il 2017 si possono ancora considerare le note di variazione per crediti inesigibili, la cui inesigibilità si sia manifestata negli esercizi 2015 e 2016 ai sensi delle disposizioni sopraelencate. Contemporaneamente il termine ultimo per emettere le note di variazione per crediti, la cui inesigibilità si sia manifestata nel 2017, sarà fine aprile 2018.
Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica la circolare C-48-27.12.2017 Nuovi termini per la detrazione IVA