Operazioni con i paesi “black list” 2010 – separata indicazione dei costi nel modello Unico 2011 e preparazione della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento fiscale – consegna della documentazione entro venerdì 9 settembre 2011
Nonostante l’introduzione delle comunicazioni obbligatorie da fornire negli elenchi “black-list“ le società residenti in Italia devono indicare nella dichiarazione dei redditi gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti residenti in paradisi fiscali. Le omissioni sono sanzionate con un’ammenda generalmente pari al 10% dell’importo dei componenti negativi. Inoltre è necessario disporre di idonea documentazione interna per dimostrare, qualora richiesto, che il fornitore svolge prevalentemente un’effettiva attività commerciale oppure che gli acquisti rispondono ad un effettivo interesse economico e che gli stessi hanno avuto concreta esecuzione. La mancanza di questa documentazione in caso di un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria comporta l’indeducibilità di questi costi. L’esperienza purtroppo dimostra che anche questi costi sono oggetto di ampia verifica in sede di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Consigliamo quindi di indicare i costi nella dichiarazione dei redditi e di predisporre in tempo la documentazione necessaria, il tutto nel modo più preciso possibile. In particolare si consiglia di predisporre tempestivamente la documentazione, in quanto più passa il tempo e più può risultare difficile contattare il fornitore all’estero.
Di seguito riassumiamo brevemente la normativa in vigore:
- definizione dei paesi considerati paradisi fiscali:
La definizione dei paesi considerati paradisi fiscali è contenuta nella normativa che alleghiamo alla presente circolare, allegato A.
operazioni con paradisi fiscali |
La definizione dei paesi considerati paradisi fiscali è stata rivista con il decreto ministeriale del 27 luglio 2010; nel citato decreto sono state cancellate dalla lista Cipro, Malta e Corea del Sud.
Si distinguono tre diversi tipi di paradisi fiscali: art. 1: paradisi fiscali assoluti - le operazioni con questi paesi vanno in ogni caso indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi; art. 2: paradisi fiscali con eccezioni - le operazioni con questi paesi vanno indicate separatamente in dichiarazione dei redditi, ad eccezione di alcune esclusioni espressamente indicate nell’elenco; art. 3 : regimi fiscali agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata - le operazioni con questi paesi vanno espressamente indicate in dichiarazione dei redditi soltanto se operano alcune cause specifiche. |
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operazioni con paradisi fiscali assoluti |
I paesi considerati paradisi fiscali assoluti sono elencati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, quali ad esempio Liechtenstein, Andorra, Filippine, Maldive, Isole della Manica e Hong Kong. Le operazioni con questi paesi vanno in ogni caso indicate separatamente in dichiarazione dei redditi, anche qualora siano presenti tutte le prove per la loro deducibilità. Devono inoltre essere prodotte le prove per la deducibilità fiscale indicate nel seguito.
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paradisi fiscali con eccezioni |
Tra questi ricadono Bahrein, il Principato di Monaco, Singapore e gli Emirati Arabi Uniti. Gli acquisti da questi paesi vanno anch’essi indicati separatamente in dichiarazione dei redditi ed inoltre è necessario documentarli, tuttavia con le seguenti eccezioni:
- Bahrein: esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; - Emirati Arabi Uniti: esclusione degli acquisti effettuati da società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; - Principato di Monaco: esclusione degli acquisti effettuati da società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; - Singapore: esclusione delle operazioni effettuate con la Banca Nazionale e con le imprese che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato. |
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regimi fiscali agevolati di stati o territori a fiscalità non privilegiata |
Le operazioni con soggetti residenti nei paesi indicati nell’art. 3 dell’elenco allegato devono essere separatamente indicate in dichiarazione dei redditi soltanto se usufruiscono di uno dei regimi fiscali specificamente identificati per ciascuno Stato nell’art. 3 (ad es. ruling positivo nel caso di società svizzere). Solo in questi casi va predisposta la documentazione interna da conservare. Le eccezioni operano non soltanto in riferimento ai fatti specifici, ma anche nei confronti di società ed ambiti di attività che nel rispettivo paese in sostanza beneficiano di un’agevolazione fiscale simile ai fatti specifici.
La Svizzera è classificata come paese con regimi fiscali agevolati o territori a fiscalità non privilegiata. Vanno quindi comunicate le operazioni effettuate con imprese svizzere - non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”, - che per la normativa in vigore beneficiano dell’esenzione dalla tassazione o di una tassazione agevolata (per esempio tassazione forfettaria con l’applicazione dell’aliquota ordinaria ma su un imponibile ridotto). In questi casi é necessario farsi consegnare dall’impresa svizzera un’attestazione in cui l’amministrazione finanziaria locale certifichi che l’impresa è soggetta alle imposte cantonali e municipali. In caso di mancato ottenimento di tale attestazione, al fine di evitare rischi si consiglia di indicare separatamente i costi nella dichiarazione dei redditi (e quindi classificare la Svizzera come un paradiso fiscale), e di preparare la documentazione relativa all’interesse economico.
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- presupposti per la deduzione di costi sostenuti per gli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti in paradisi fiscali
Per poter dedurre ai fini fiscali i costi relativi all’acquisto di beni e servizi da soggetti residenti in paradisi fiscali deve essere rispettato uno dei due presupposti riportati di seguito:
presupposti per la deduzione dei costi da paradisi fiscali | 1. attività: l’impresa con sede in uno stato considerato paradiso fiscale svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva, o:
2. interesse economico: le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico per l’impresa italiana e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
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attività |
Il primo requisito può essere provato dall’impresa estera. L’esistenza dell’impresa può essere provata con la certificazione della registrazione alla Camera di Commercio, con lo Statuto o con il bilancio. Deve essere provato però anche l’esercizio di una attività commerciale nel paese di residenza e l’esistenza di una struttura adeguata; questo può essere provato dal bilancio, da contratti di locazione, da polizze assicurative, dalla descrizione dell’area di mercato dell’impresa, dalla presenza di dipendenti ecc. | ||
interesse economico |
Provare l’interesse economico per l’impresa italiana é invece più difficile. Secondo l’Amministrazione Finanziaria deve essere provata la logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con imprese residenti in uno stato considerato paradiso fiscale. Si deve evidenziare il vantaggio economico che l’impresa trae acquistando un bene o un servizio, che può essere provato dal prezzo, dalla qualità o dalle condizioni della fornitura (tempistica e puntualità).
La Commissione tributaria di Ancona (sentenza 5/3/10 del 22 luglio 2010) ha confermato che è provato l’interesse economico per ogni operazione dalla quale risulta un utile per l’impresa italiana. Si deve inoltre dimostrare che l’operazione è stata conclusa effettivamente; in caso di acquisto di beni è sufficiente la bolletta doganale o un documento di trasporto, per i servizi invece la prova risulta più difficile.
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3. indicazione nella dichiarazione dei redditi degli acquisti di beni e servizi da imprese residenti in paradisi fiscali | |||
Gli acquisti di beni e servizi da imprese residenti in paradisi fiscali devono essere indicati nel quadro RF della dichiarazione dei redditi. In particolare si deve indicare una variazione in aumento per l’intero importo dei costi e una variazione in diminuzione per l’importo ritenuto deducibile.
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sanzioni |
Per l’omissione o l’errata indicazione dei dati richiesti (componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti o localizzati in Stati black list) nel modello Unico, la sanzione applicabile è quella prevista dal comma 3-bis dell’art. 8 del Dlgs. N. 471/97, ossia il 10% dell’importo dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 Euro e un massimo di 50 mila Euro.
La sanzione è applicabile per l’omessa indicazione, cioè anche se viene riconosciuta la deducibilità di detti costi. Se non può essere provato l’effettivo esercizio dell’impresa residente nel paradiso fiscale di un’attività commerciale o, l’interesse economico per l’impresa italiana, i costi risultano indeducibili. In questo caso, oltre alla indeducibilità dei costi e quindi oltre alle maggiori imposte, possono essere applicate le sanzioni amministrative per dichiarazioni incomplete o infedeli (minimo 100% dell’imposta risultante). In questo caso la sanzione viene quindi applicata una seconda volta.
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comunicazioni |
I costi per l’acquisto di beni e servizi da soggetti residenti in paradisi fiscali sostenuti nel 2010 devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 settembre 2011. Se non avete consegnato la relativa documentazione nel corso della redazione del bilancio, vi preghiamo di inviarci tale documentazione entro venerdì 9 settembre 2011. Dovete consegnarci solo la documentazione riguardante i costi sostenuti; la documentazione riguardante la deducibilità dei costi deve essere conservata presso la sede dell’impresa.
Alcuni chiarimenti: - Le operazioni con i paesi considerati paradisi fiscali, dal 1° luglio 2010 sono state inserite nelle comunicazioni black list; quindi i dati si possono ricavare da tali comunicazioni. Nelle comunicazioni black list sono indicati importi risultanti dalle fatture registrate ai fini IVA. Nella dichiarazione dei redditi invece sono da indicare le operazioni rilevanti in base al principio della competenza economica per l’anno 2010 e quindi quelli che sono stati inclusi nel bilancio al 31.12.2010. - Gli acquisti dall’Estremo Oriente o da altri paesi extracomunitari spesso sono registrati come acquisto intracomunitario perche il fornitore ha un rappresentante fiscale in uno stato comunitario (in Germania per importi da Amburgo); tuttavia anche questi acquisti devono essere indicati. - Le operazioni effettuate da un’impresa residente in uno stato comunitario attraverso una stabile organizzazione in un paese considerato paradiso fiscale (per esempio impresa inglese con stabile organizzazione sulle Isole del Canale) sono considerate anche come acquisti effettuati da impresa residente in un paradiso fiscale.
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Siamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-32 - paradisi fiscali
allegato A)
art. 1 – paradisi fiscali assoluti
Alderney (Isole del Canale)
Antille Olandesi Filippine |
Gibilterra | Isole Vergini statunitensi
Nuova Caledonia |
Oman
Polinesia francese |
art. 2 – paradisi fiscali con eccezione dei soggetti specificamente indicati
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
4) Singapore escluse la Banca Centrale e gli organi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
art. 3 - regimi fiscali agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata
1) Angola, con riferimento alle societa' petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
3) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
4) Dominica, con riferimento alle international compagnie esercenti l'attività all'estero;
5) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
6) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
7) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
8) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
9) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
10) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
11) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
12) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.