Con la nuova Ordinanza n° 7/2021 emanata il 12 febbraio 2021 il Presidente della Giunta Provinciale ha introdotto ulteriori restrizioni, che entrano in vigore con il 14 febbraio 2021. Alleghiamo il testo dell’Ordinanza.
Per l’economia le modifiche e gli effetti si possono riassumere come segue.
- Le attività di vendita al dettaglio ancora ammesse sono ulteriormente ridotte – si veda l’allegato – ed inoltre vige l’obbligo di indossare una mascherina FFP2 o equivalente nei locali di vendita.
- Non è consentita la vendita da asporto di bevande negli esercizi con codice ATECO 56.3 (bar e simili) e 47.25 (vendita al dettaglio di bevande), così come non è consentita la medesima vendita – da asporto – di bevande da parte di ristoranti e simili; di converso, ristoranti e simili possono proseguire la vendita da asporto – e la vendita con consegna a domicilio – di pasti ed alimenti.
- Sono sospesi tutti i servizi alle persone con esclusione di lavanderie, pompe funebri e, previa prenotazione, di barbieri, parrucchieri e servizi estetici. È obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2.
- Sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, così come le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di somministrazione di pasti e bevande a maestranze, operai, lavoratori, alunni, salvo quelle per gli operatori sanitari, forze dell’ordine, esercito, protezione civile così come le mense aziendali interne.
- Per i settori di Artigianato, Industria e Edilizia valgono misure più stringenti in materia di protocolli di sicurezza con controlli e test periodici in linea con il protocollo dell’Azienda Sanitaria. È quindi opportuno rivedere e verificare le attuali procedure ed i protocolli interni in materia.
Per dettagli rinviamo all’allegata Ordinanza
Siamo naturalmente a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Josef Vieider
Allegato: Ordinanza n° 7 del 12.02.2021