Circolare n° 17/2019
Bolzano, 14 maggio 2019
Come noto il decreto collegato alla Finanziaria 2019 ha previsto anche una serie di “condoni” contenuti nel pacchetto della cd. “pace fiscale“. I termini per la terza rottamazione delle cartelle di pagamento e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento sono nel frattempo giá scaduti. Restano ancora aperte fino alla scadenza del 31 maggio 2019 le seguenti opzioni:
- La definizione dei PVC/processi verbali di constatazione notificati fino al 24 ottobre 2018;
- La definizione delle liti fiscali pendenti;
- La definizione degli errori formali (“condono formale”).
Negli ultimi mesi sono stati emessi vari decreti attuativi e solo recentemente sono stati forniti numerosi chiarimenti sui temi anzidetti, ma sussistono però ancora numerosi dubbi. Per tali motivi le associazioni di categoria nonchè il ns. Consiglio Nazionale ed i vari Sindacati della ns. categoria stanno facendo pressione affinchè si arrivi ad una proroga dei termini. Nel frattempo vi forniamo un quadro riassuntivo della situazione.
1. Definizione dei PVC
Fonti normative: art. 1 del D.L. 119/2018, Provvedimento Agenzia Entrate n. 17776 del 23 gennaio 2019, Circolare Agenzia Entrate n. 7 del 9 aprile 2019, Risoluzione Nr. 8/E del 23 gennaio 2019.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 119/2018 possono essere definiti integralmente i PVC notificati fino al 24 ottobre 2019, con il pagamento di tutte le imposte/tributi ma senza il pagamento di sanzioni e interessi. La fattispecie riguarda le imposte sui redditi (IRES/IRPEF), ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, IVIE e IVAFE. Possono essere definiti anche le violazioni relative ai contributi INPS commercianti/artigiani e della gestione separata INPS. Non sono invece definibili le imposte di registro, ipotecarie e catastali così come le imposte di donazione e successione. Sono esplicitamente definibili anche le violazioni relative a redditi esteri non dichiarati, se ed in quanto oggetto di un PVC. Gli errori puramente formali sono invece esclusi, ma sono comunque sanabili con l’apposito condono formale di cui riferiamo più avanti. Sono naturalmente esclusi anche i PVC per i quali alla data del 24 ottobre 2018 è stato notificato anche il conseguente avviso di accertamento (la definizione dei quali scadeva il 30 aprile scorso).
È prevista la possibilità di definire anche singoli periodi di imposta, nel caso il PVC si riferisca a più anni, potendo poi presentare ricorso per gli anni non definiti oppure cercare un accordo con l’Agenzia Entrate.
Per chi volesse usufruire delle suddette possibilità è richiesta la presentazione di una istanza entro il 31 maggio 2019, per la quale non è previsto un modello specifico, sotto forma di una dichiarazione integrativa – mod. UNICO, 770, IRAP, IVA o altro – entro appunto il prossimo 31 maggio. In pratica si utilizza il rispettivo modello ufficiale previsto per l’anno e la specifica imposta, indicando la maggiore base imponibile e la maggiore imposta come indicati nel PVC. Sul frontespizio va annotato il riquadro “correttiva nei termini”, anche se i termini sono scaduti. Contemporaneamente deve essere effettuato il versamento delle imposte con apposito codice tributo e non è ammessa la compensazione con eventuali crediti. Può essere richiesta la rateazione con la prima rata scadente il 31 maggio 2019 (in venti rate trimestrali) con interessi annuali al tasso dello 0,8%. Non si possono nemmeno considerare eventuali perdite fiscali riportate. Per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, per i quali sono stati emessi PVC e per i quali non si usufruisce della definizione, vengono allungati i termini di prescrizione di due anni.
2. Definizione delle liti fiscali pendenti
Fonti normative: artt. 6 e 7 D.L. 119/2018, Provvedimento del 18 febbraio 2019 n. 39209, Circolare n. 6 del 1° aprile 2019 e Risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019.
Le liti fiscali pendenti al 24 ottobre 2018 possono essere definite in maniera agevolata. Si tratta esclusivamente delle liti fiscali dove la controparte è l’Agenzia delle Entrate, quindi sono definibili liti riguardanti le imposte sui redditi e l’IVA, ma anche imposte di registro, ipotecarie, catastali, donazione e successione; sono escluse pendenze relative a contributi previdenziali. Il vantaggio consiste anche in questo caso nel pagamento delle sole imposte – con varie misure di riduzione – e quindi con l’esclusione di sanzioni e interessi. La misura della riduzione delle imposte dipende dal grado in cui si trova la controversia al 24 ottobre 2018. La controversia si ha per “pendente” se a tale data è stato perlomeno presentato un ricorso, e non deve essere stata depositata una sentenza definitiva.
Ritornando sulla misura della definizione, di seguito elenchiamo le varie possibilità e le percentuali della eventuale riduzione dell’imposta:
- In caso di ricorso presentato (in primo grado) ma prima della costituzione in giudizio, va versato il 100% dell’imposta, senza sanzioni ed interessi.
- La stessa misura di definizione, cioè il 100% delle imposte si applica anche in tutti i casi in cui l‘ultimo giudizio è stato negativo per il contribuente, sia che fosse in primo grado che in secondo grado.
- In caso di ricorso presentato (in primo grado) con costituzione in giudizio ma prima della sentenza, va versato il 90% delle imposte dovute, sempre senza sanzioni ed interessi. L’Agenzia sostiene a questo proposito che anche la costituzione in giudizio deve essere avvenuta prima del 24 ottobre 2018.
- In caso di sentenza in primo grado– depositata entro il 24 ottobre 2018 - a favore del contribuente, si versa il 40% delle imposte dovute.
- Se la sentenza depositata – sempre entro il 24 ottobre 2018 – è in secondo ed è favorevole al contribuente, il versamento ammonta al 15% dell’imposta dovuta.
- Se il contribuente ha „vinto“ in secondo grado e pende giudizio in Cassazione, è sufficiente versare il 5% delle imposte dovute, sempre senza interessi e sanzioni.
- Se invece la Cassazione ha cassato la sentenza e ha rinviato il giudizio nuovamente alla Commissione Tributaria di secondo grado, che pende al 24 ottobre 2018, si versa il 90% delle imposte dovute.
Se invece la controversia riguarda soltanto sanzioni, in caso di giudizio positivo per il contribuente si versa il 15% della sanzione, negli altri casi il 40%.
Per usufruire della definizione agevolata della lite pendente deve essere presentata istanza su apposito modello DCT/18 entro il 31 maggio 2019 in via telematica.
Il pagamento deve avvenire entro la medesima scadenza per l’intero importo per definizioni fino a 1.000 Euro. Per importi superiori si può chiedere anche la rateazione in 20 rate trimestrali, scadenti ogni anno al 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio, e con interessi al tasso dello 0,8%. Anche in questo caso sono precluse le compensazioni con eventuali crediti di imposta. È possibile che nel corso della controversia il contribuente abbia già versato importi a titolo di imposta e/o sanzioni, in tale caso detti importi possono essere conteggiati per il calcolo del residuo dovuto per la definizione della lite (sono esclusi però gli aggi dell’Ente esattore). L’Agenzia delle Entrate ha teoricamente anche la possibilità di rifiutare la richiesta di definizione, da comunicare al contribuente entro il 31 luglio 2019. Contro tale rifiuto vi è la possibilità di presentare ricorso.
3. Condono formale
l cd. „condono formale“ è stato previsto con una modifica all’art. 9 del D.L. 119/2018. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel Provvedimento n. 62274 del 15 marzo 2019, mentre con Risoluzione 37/E del 21 marzo sono state rese note le modalità di versamento.
In pratica sono oggetto di regolarizzazione le violazioni per cui è competente l’Agenzia delle Entrate, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile della relativa imposta (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ritenute ecc.) e che non hanno comportato un’evasione di imposta. Sono escluse le violazioni in relazione al quadro RW della dichiarazione dei redditi persone fisiche. Sono ricomprese invece nella sanatoria le violazioni commesse in relazione all’applicazione del reverse-charge, alle omesse opzioni fiscali, omessi elenchi clienti e fornitori ecc.
Il condono ha un costo di 200 Euro per anno di imposta, indipendentemente dal numero di eventuali violazioni commesse.
Il versamento tramite mod. F24 – codice tributo PF99, con indicazione, nella sezione “Erario” dell’anno oggetto di richiesta di sanatoria – deve avvenire entro il 31 maggio 2019 in un’unica soluzione, oppure in due rate di uguale importo scadenti il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020. Anche in questo caso non sono consentite compensazioni.
Il versamento non è però sufficiente per l’efficacia del condono formale, deve essere anche rimossa l’irregolarità/omissione entro il 2 marzo 2020. Nel caso invece si volesse aderire al condono per “prudenza” non conoscendo con esattezza il numero e l’entità delle irregolarità commesse, resta la possibilità di sanare la violazione, una volta accertata e sanzionata, con un ravvedimento nel termine di 30 giorni.
Il nostro consiglio è di aderire al condono formale perlomeno per gli ultimi due periodi di imposta – 2017 e 2018 – che nella prassi sono quelli che vengono più di frequente controllati.
4. Rottamazione delle cartelle di pagamento
Pare che sia intenzione del governo di riaprire i termini per la rottamazione delle cartelle di pagamento relative ad iscrizioni a ruolo fino al 24 ottobre 2018 (ricordiamo che la rottamazione-ter è scaduta lo scorso 30 aprile 2019). Potrebbe essere inserito in tale senso un apposito emendamento in sede di conversione in legge del decreto crescita. Staremo a vedere.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Josef Vieider