Prelievo degli extra-profitti degli impianti fotovoltaici

Con la nostra circolare 24/2022 vi abbiamo le necessarie indicazioni sul prelievo degli extra-profitti per gli impianti di produzione di energia rinnovabile > 20 kW, introdotto dal D.L. 4/2022, art. 15-bis, che prevede, a determinate condizioni, un prelievo sui profitti realizzati in conseguenza dei prezzi lievitati dell’energia elettrica nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2022. In concreto viene prelevata la differenza tra il prezzo di vendita ed un prezzo di riferimento stabilito per legge come segue in base alle zone:

- Zona Nord (compreso l’Alto Adige) – 58 Euro per MWh,

- Zona Centro/Nord: 58 Euro per MWh,

- Zona Centro/Sud: 57 Euro per MWh

- Sardegna: 61 Euro per MWh,

- Sicilia: 75 Euro per MWh e

- Zona Sud: 56 Euro per MWh.

Il GSE è il soggetto incaricato delle verifiche: se il prezzo di riferimento dovesse essere più alto del prezzo di mercato, provvederá ad un rimborso ai produttori. In caso invece di prezzo di riferimento più basso del mercato, come attualmente si presenta la situazione, il GSE si incarica di richiedere la “restituzione” del profitto extra realizzato dal produttore. Sulle modalità di tale “prelievo” non si sapeva molto, non essendo state pubblicate indicazioni o istruzioni ufficiali.

In qualche modo a sorpresa il GSE è invece passato all’azione emettendo negli ultimi giorni per l’importo dell’extra profitto del periodo febbraio – agosto 2022 delle fatture elettroniche a carico dei produttori, tra l’altro con scadenza per il pagamento fissata al 31 ottobre 2022. Gli importi ivi addebitati paiono calcolati correttamente, per quanto si è potuto constatare.

Tralasciando gli aspetti giuridici e i dubbi di anticostituzionalità di un tale modo di agire, si pongono alcune questioni di carattere fiscale, in particolare riguardo all’IVA. Come può il GSE emettere una fattura relativa ad una correzione di prezzo su una prestazione che lo stesso GSE non ha eseguito?

A rigor di logica sarebbe il produttore dell’energia a dovere emettere una nota di accredito al GSE. Inoltre le fatture sono nella norma soggette al reverse-charge, nel senso che il soggetto ricevente la fattura la deve integrare con l’IVA, cosa per cui in anche questo caso mancano i presupposti giuridici. Con questo modo di procedere il GSE ha messo sottosopra tutte le indicazioni ed istruzioni che in passato l’Agenzia delle Entrate ha emanato per il settore specifico e darà adito sicuramente ad una serie infinita di contestazioni, anche davanti ai Tribunali, su una misura che è giá di suo oggetto di critiche.

Come già dibattuto sulla stampa specializzata peraltro, la modalità di operare del GSE risulta estremamente problematica per le imprese agricole, per le quali la produzione di energia elettrica entro determinati limiti rappresenta una attività accessoria a quella agricola (25% del volume d’affari). Ricevendo una fattura del GSE con il prelievo sulla differenza di prezzo dell’energia, per tali imprese restano invariati il volume d’affari e quindi il peso della tassazione fiscale diretta, in quanto la fattura del GSE andrà contabilizzata tra i costi anziché in riduzione dei ricavi.

Suggeriamo perlomeno in questi casi di emettere al GSE una nota di accredito per il medesimo importo della fattura, in modo da ricondurre i ricavi da cessione di energia elettrica all’importo effettivo, al netto della riduzione del prezzo/del prelievo sull’extra-profitto.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider