Circolare Nr. 37/2019
Bolzano, 4 dicembre 2019
Con questa circolare ci occupiamo di un tema riguardante una novità contenuta nella Legge Finanziaria 2020 ovvero nel Collegato alla Finanziaria. Normalmente la dovremmo commentare una volta che la legge sarà approvata definitivamente, ma considerato l’impatto che avrá o potrebbe avere sull’organizzazione delle imprese facciamo un’eccezione.
Come vi abbiamo riferito con la ns. circolare 33/2019, l’art. 4 del D.L. 124/19 (in vigore dal 27 ottobre 2019) prevedeva a partire dal 1° gennaio 2020 la regola che nei contratti di appalto e di servizi di somministrazione di personale in determinati settori (logistica, alimentare) l’appaltante/committente subentra negli obblighi di sostituto di imposta dell’appaltatore e quindi deve versare al suo posto le ritenute sul reddito di lavoro dipendente per il personale impiegato nell’appalto stesso. L’appaltante/esecutore deve a tale fine entro cinque giorni dalla scadenza per il versamento (di regola quindi l’undici del mese), comunicare al committente l’importo della ritenuta sul personale da versare e soprattutto fornire la provvista per il versamento, affinché il committente stesso possa effettuare regolarmente il versamento tramite mod. F24. Questa norma assurda e cervellotica sembra che sia stata modificata in sede di discussione del decreto con un emendamento e dovrebbe nella nuova versione comunque restare efficace nella lotta al lavoro nero.
La nuova versione prevederebbe la sostituzione dell’obbligo di subentro negli adempimenti di sostituto di imposta con una funzione di controllo, da esercitarsi soltanto per appalti nei quali:
- le prestazioni di lavoro prevalgono sull’impiego di materiale,
- vengono impiegati prevalentemente impianti, macchinari ed attrezzature messi a disposizione dal committente,
- eseguiti presso la sede del committente.
A proposito dell’ultimo presupposto non è chiaro che cosa si intende per “sede del committente”. Con tali presupposti verrebbero colpite effettivamente soltanto situazioni “confinanti” con i rapporti di lavoro dipendente, in quanto svolte presso il committente con le attrezzature di sua proprietà.
Inoltre tale limitazione si applica soltanto per importi da contratto di oltre 200.000 Euro e può essere esclusa se l’appaltatore vanta un comportamento dal punto di vista fiscale e dei parametri negli ultimi tre anni “virtuosi” (ammontare delle ritenute rispetto ai ricavi, no accertamenti superiori a 50mila Euro, ecc.).
Se il contratto ha le caratteristiche di cui sopra e non operano le esclusioni anzidette, l’appaltante dovrà fornire al committente entro 5 giorni dalla scadenza per i versamenti (di regola il 21 del mese) la prova degli avvenuti e regolari versamenti di ritenute per i lavoratori impiegati nell’opera.
Il committente avrà l’obbligo di verifica e se la prova non viene fornita avrà obblighi di trattenuta del 20% dell’importo dovuto da contratto e di comunicazione all’Agenzia Entrate entro 90 giorni delle irregolarità riscontrate (in pratica una denuncia).
Restiamo in attesa naturalmente della versione definitiva e vi informeremo per tempo sugli obblighi che sicuramente verranno introdotti ex-novo. Sicuramente ci sarà un aggravio di adempimenti, ma perlomeno sembra che il peggio sia stato evitato.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.
Cordiali saluti
Josef Vieider