Previsione del „Sindaco Unico“ al posto del Collegio Sindacale nelle società a responsbailità limitata e nelle società per azioni

Previsione del „Sindaco Unico“ al posto del Collegio Sindacale nelle società a responsbailità limitata e nelle società per azioni

Con la „legge di stabilità“(art. 14, legge n° 183 del 12 novembre 201) sono state introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2012, numerose norme con l’intento di “ridurre gli oneri per le imprese”, tra le quali quelle relative all’organo di controllo di srl e spa. In pratica per le srl viene introdotto di regola il Sindaco Unico ed anche per le spa il Sindaco Unico diventa un’opzion a determinate condizioni.

Tali nuove norme hanno causato ampie discussioni per via di una formulazione non proprio chiara. Nel frattempo però il Ministero competente ha emanato un provvedimento il 22 dicembre con alcune correzioni ed anche il Consiglio Nazionale del Notariato (massima n° 250/2011) e la Camera Notarile di Milano (massima n° 123/2011) hanno pubblicato degli studi sull’argomento per cui è ora possibile tracciare un quadro della situazione.

 

123/2011) zum Thema veröffentlicht. Hier ein Überblick zu den neuen Bestimmungen und die möglichen Auswirkungen:

 

 

Obbligo di nomina del Sindaco Unico nelle srl

L’art. 2477 C.C. è stato completamente riscritto e prevede ora per le srl l’obbligo di nomina del Sindaco Unico al posto di un Collegio Sindacale nei seguenti casi:

  1. Se previsto nello statuto sociale oppure
  2. Se il capitale sociale è di almento 120.000 Euro oppure
  3. Se la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato oppure
  4. Se la società ne controlla un’altra con l’obbligo della certificazione di bilancio oppure
  5. Se per due esercizi consecutivi vengono superati due su tre dei seguenti parametri:

-          Totale dell’attivo di stato patrimoniale di 4.400.000 Euro,

-          Totale dei ricavi di 8.800.000 Euro e

-          Numero medio dei dipendenti occupati nell’esercizio: 50.

Al contrario l’obbligo decade – nell’ultimo caso – se per due esercizi di seguito non venissero superati almeno due dei suddetti parametri.

 

   
 

 

Gli statuti possono prevedere un organo collegiale

In pratica l’intera normativa relativa alle srl viene modificata nel senso che l’organo collegiale fino ad ora previsto viene in toto sostituito dal Sindaco Unico, indipendentemente dalla dimensione della società stessa (nel rispetto dei parametri di cui sopra). Ci si è posti la domanda se comunque era possibile mantenere un Collegio Sindacale. I Notai e la dottrina in generale ritiene che ciò sia possibile se previsto dallo statuto, indicando però con precisione numero e funzionamento del Collegio stesso, perché la normativa non prevede più alcunchè a tale proposito. In particolare dovrà essere stabilito il numero dei sindaci effettivi e supplenti ed il meccanismo di funzionamento oppure si potrà fare riferimento alle norme sulle spa.

In definitiva resta possibile anche in futuro prevedere un Collegio Sindacale nelle srl.

 

   
 

 

Modifiche statutarie per nominare il Sindaco Unico

Al contrario ci si è posti la questione, se è necessaria una modifica statuaria per nominare il Sindaco Unico nelle srl, i cui statuti prevedono a tutt’oggi un organo collegiale. I Notai di Milano affermano che gli statuti di srl che non fanno un generico riferimento all’art. 2477 C.C. (in tale caso non si porrebbe la questione di una modifica statutaria) ma che prevedono esplicitamente la nomina di un Collegio Sindacale, non devono necessariamente essere modificati per potere procedere alla nomina di un Sindaco Unico. A meno che con la nomina di un unico Sindaco non vengano lesi diritti amministrativi particolari attribuiti a singoli soci o categorie di soci. Si tratterebbe ad esempio del caso in cui a più soci singolarmente è attribuito il diritto di nomina di un membro del Collegio Sindacale.

In conclusione: una modifica statutaria che preveda la nomina di un Sindaco Unico è sempre necessaria qualora vengano altrimenti lesi diritti particolari di taluni soci.

 

 

 

Novità normative per le spa

Le norme per le spa restano sostanzialmente invariate (art. 2397 C.C.), è prevista però la possibilità di nominare un Sindaco Unico nelle “piccole” spa, cioè in quelle società che hanno i) un patrimonio netto inferiore ad un milione di Euro oppure ii) che hanno ricavi inferiori ad un milione di Euro. Tali soggetti possono prevedere statutariamente la possibilità di nominare un Sindaco Unico al posto del Collegio Sindacale.

Tale novità è stata generalmente accolta con favore in quanto consente effettivamente di risparmiare sugli oneri dell’organo di controllo in quelle piccole spa in cui era difficile sostenere un aggravio di costi soltanto in virtù della forma societaria. Come noto infatti le spa devono obbligatoriamente nominare un organo di controllo.

Contrariamente però alle srl, per le spa si rende comunque necessaria una modifica statuaria per potere procedere alla nomina di un Sindaco Unico.

 

   
 

 

Situazioni limite nelle “grandi” srl

In base al dettato normativo, così come viene maggioritariamente interpretato, si prospettano delle situazioni paradossali nelle quali una spa con poco più di un milione di patrimonio netto e di ricavi deve nominare sempre un Collegio Sindacale mentre nelle srl anche di notevoli dimensioni (100 o 200 milioni di Euro di ricavi) può essere nominato un Sindaco Unico.

Tale controsenso normativo ed una formulazione non molto chiara dell’art. 2477 C.C. hanno indotto i Notai, i Dottori Commercialisti ed anche la stampa specializzata a ritenere che anche le srl, con patrimonio netto e ricavi superiori ad un milione di Euro debbano nominare un Collegio Sindacale e non un Sindaco Unico.

Notizie di stampa (si veda il Sole 24 Ore del 22 gennaio scorso) però informano che il Governo intende emanare una norma interpretativa dell’art. 2477, in base alla quale,  nelle srl lo „standard“ è rappresentato dal Sindaco Unico indipendentemente dai parametri previsti per le piccole spa. Resterebbe quindi soltanto la possibilità per le srl di prevedere statutariamente un organo collegiale.

 

   
 

Effetti sugli organi in carica

Con un apposito provvedimento del 22 dicmebre u.s. il Ministero della Giustizia ha stabilito che le novità introdotte con la riforma non hanno immediati effetti con gli organi di controllo attualmente in carica, che possono rimanere quindi in carica fino al termine del loro mandato.

Resta naturalmente aperta la via delle dimissioni volontarie per potere poi procedere alla nomina del nuovo Sindaco Unico.

 

   
 

Considerazioni finali

Queeta „piccola riforma“ ha modficato/limitato purtroppo soltanto il numero dei Sindaci in talune società, ma non i numerosi compiti e le ampie responsabilità dell’organo di Controllo, collegiale o unipersonale che sia. È indubbio però che in determinati casi le nuove norme consentono di realizzare dei risparmi sui costi. È quindi opportuno verificare caso per caso se è consentito e se è opportuno optare per un Sindaco Unico al posto del Collegio Sindacale e quali modifiche alla struttura societaria ed allo statuto si rendono necessarie.

 

 

Restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

scarica qui la circolare C-08 - 24 01 12 - Sindaco Unico