Profili fiscali relativi agli impianti fotovoltaici – Studio del Consiglio Nazionale del Notariato
Gli uffici dell’amministrazione finanziaria, in particolare l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio sono da anni in conflitto, sul corretto inquadramento degli impianti fotovoltaici:
- L’agenzia delle Entrate (Circ. 23.06.2010 n. 38/E) ha precisato che gli impianti fotovoltaici, ancorché “stabilmente” e “definitivamente” incorporati al suolo debbono essere pur sempre considerati beni mobili (con effetti ad esempio anche ai fini dell’agevolazione Tremonti-ter dell’anno scorso), purché possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza antieconomici interventi di adattamento. Le conseguenze sono: la possibilità di ammortizzare gli impianti con una aliquota del 9%, l’esclusione dall’obbligo di accatastamento e di conseguenza dal versamento dell’ICI.
- L’agenzia del territorio (Ris. 6.11.2008 n. 3/T) ha affermato che gli impianti fotovoltaici si qualificano senza dubbio come unità immobiliari che devono essere accatastate con la conseguenza che deve essere versata l’ICI e con l’allungamento del periodo di ammortamento e/o di durata minima del contratto di leasing; non viene fatta alcuna distinzione tra impianti infissi al suolo ed impianti ad es. integrati sul tetto di un edifico.
Tali differenti interpretazioni sono da anni oggetto di dibattito in dottrina e motivo di insicurezza per i contribuenti.
I profili civilistici e fiscali relativi agli impianti fotovoltaici vengono ora affrontati in due studi (Studio n. 221/2011/C e n. 35-2011/T) predisposti dal Consiglio Nazionale del Notariato. Gli aspetti fiscali vengono approfonditi soprattutto nell’ultimo studio predisposto. I documenti possono essere scaricati dalla Homepage dei Notai (http://www.notariato.it)
Se la vostra impresa opera nel settore del fotovoltaico vi consigliamo di approfondire lo tali studi predisposti dai notai, dal momento che in sede di contenzioso rappresentano una fonte di dottrina autorevole.
Vi è un punto importante da mettere in rilievo: I notai distinguono nel documento tra piccoli impianti fotovoltaici e centrali e parchi fotovoltaici. Il limite adottato per operare tale distinzione tra le due fattispecie, come da prassi consolidata, è quello relativo alla potenza istallata dell’impianto stesso individuato nei 20 KW. Tale limite viene considerato per potere ad esempio usufruire del meccanismo dello “scambio sul posto”, mediante il quale il soggetto utilizza per il proprio fabbisogno l’energia prodotta, mentre quella in eccesso viene immessa in rete per poi essere di nuovo riaccreditata al momento del fabbisogno (ma non può essere venduta). Tra l’altro per tali soggetti che utilizzano per l’autoconsumo l’energia prodotta (utilizzi domestici, illuminazione), il contributo incassato non rileva ai fini delle imposte sui redditi. Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 KW invece, l’energia in eccesso deve essere ceduta al gestore della rete.
Effetti sul piano fiscale:
Il Consiglio del Notariato analizza gli effetti fiscali che derivano dalla distinzione tra piccoli e grandi impianti.
Gli impianti di piccole dimensioni con una potenza fino a 20KW non devono essere accatastati autonomamente in quanto sono tendenzialmente considerati pertinenza del terreno e/o del fabbricato. Al massimo tali impianti possono avere un’influenza sulla rendita catastale dell’immobile, aumentandone il valore. Di conseguenza su tali impianti non è dovuta alcuna ICI, l’eventuale aliquota di ammortamento (solo per questo genere di impianti!) è del 9% ed un eventuale contratto di leasing dovrà avere una durata minima di 89 mesi.
Gli impianti di grandi dimensioni invece, in base alla interpretazione in esame, sono da accatastare come unità a se stanti indipendentemente dal fatto che siano installasti su terreni o su edifici preesistenti. Le conseguenze sono: assoggettabilità all’ICI, aliquota di ammortamento da applicare del 4%, durata minima di un contratto di leasing 200 mesi. L’accatastamento deve essere effettuato, in base alle indicazioni dell’Agenzia del Territorio, nella categoria catastale D/1. Nel caso aveste necessità di accatastare un impianto fotovoltaico, consigliamo quindi di provare a richiedere l’attribuzione alla categoria E/3.
Per quanto riguarda l’adozione in passato di un comportamento che si discosti da quanto affermato sopra, riteniamo che non sia passibile di sanzioni, in considerazione delle discordi interpretazioni ufficiali. Resta da vedere se tale ultima interpretazione dei notai diverrà prevalente.
Indicazioni per gli impianti fotovoltaici in imprese agricole
Come giá comunicato con la ns. circolare 29/2011, in sede di conversione del DL 70/2011 è stata introdotta una nuova regolamentazione per l’esenzione ICI degli edifici agricoli. Per mantenere il carattere agricolo degli edifici e di conseguenza l’esenzione dall’ICI, i proprietari avevano l’obbligo entro il 30 settembre 2011 di richiedere l’accatastamento degli edifici stessi nelle categorie A/6 o D/10.
Gli impianti di grandi dimensioni, in base allo studio dei notai, dovevano essere considerati di categoria D/10. Le disposizioni attuative del suddetto decreto sono state però pubblicate soltanto il 21 settembre scorso. Le associazioni di categoria hanno protestato con veemenza richiedendo una prolungamento del suddetto termine. Riteniamo probabile venga ufficializzata una proroga nei prossimi giorni. Vi invitiamo quindi, nel caso abbiate installato un impianto di grandi dimensioni, a richiedere l’accatastamento nella categoria D/10 per potere continuare ad usufruire dell’esenzione dall’ICI.
Concludendo facciamo presente che il suddetto studio del Consiglio del Notariato contiene anche interessanti considerazioni su contratti di affitto e locazione di tali impianti, sulla concessione di diritti di superficie e sulle conseguenze civilistiche e fiscali.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-36 - Impianti fotovoltaici