Il 18 marzo 2020 è stato pubblicato il provvedimento di urgenza (DL 18/2020) denominato
“Decreto Cura Italia” contenente un pacchetto di misure per sostenere imprese, famiglie e
sistema sanitario. Con la presente vi daremo le necessarie indicazioni per le imminenti scadenze
di versamenti e adempimenti.
1. Sospensione versamenti di imposte e contributi
Come vi abbiamo già comunicato lunedì, tutti i versamenti che scadevano lo scorso 16 marzo
sono stati sospesi temporaneamente fino al 20 marzo 2020, in attesa di una regolamentazione
definitiva. Il decreto ora conferma la sospensione fino al 20 marzo e prevede inoltre una serie
di proroghe in determinati casi e per determinate categorie in maniera abbastanza articolata e
complicata. La speranza è che a posteriori ci sia da parte dell’Amministrazione Finanziaria la
necessaria tolleranza per eventuali comportamenti erronei, perché le norme sono sono
decisamente poco chiare.
Bisogna dapprima suddividere imprese e professionisti in tre gruppi
Gruppo 1 – sono compresi in tale gruppo imprese e professionisti dei settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza CoViD19, quindi bar e ristoranti, alberghi, gelaterie ed altre strutture turistiche/ricettive, agenzie viaggi, musei, fiere, teatri, asili nido ed impianti sportivi, imprese che operano nel trasporto di merci e persone, tra le quali impianti funiviari e sciistici. Nella legge la lista è soltanto descrittiva, ma la Risoluzione dell’Agenzia Entrate contiene un elenco preciso in base alla codifica ATECO, che alleghiamo alla presente circolare, e che vi invitiamo a verificare.
Gruppo 2 – in questo gruppo sono compresi i professionisti e le imprese che nel 2019 hanno
realizzato ricavi fino ad Euro 2 milioni e gli altri soggetti che, indipendentemente dalla anzidetta
soglia di ricavi, hanno la loro sede in una delle ex-zone “rosse” di Lombardia e Veneto.
Gruppo 3 – categoria residuale comprendente tutte le imprese e i professionisti che non sono
ricompresi nei due precedenti gruppi.
Proroga per il gruppe 1
A imprese e professionisti del gruppo 1 viene concessa una proroga dei versamenti scadenti
tra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020, ed in particolare:
- Ritenute su lavoro dipendente ed assimilato (ad es. compensi amministratori);
- Versamenti IVA, quindi quelli periodici e quelli da dichiarazione annuale IVA;
- Versamenti di contributi INPS/INAIL relativi a lavoratori dipendenti ed assimilati (vedi sopra).
I versamenti scadenti in tale lasso temporale potranno essere effettuati senza addebito di sanzioni ed interessi entro il 1° giugno 2020, con possibilità di rateizzare in cinque rate mensili il dovuto, con prima rata al 1° giugno, seconda al 30 giugno e le seguenti alla fine dei tre mesi successivi. Proroga per il gruppo 2 Alle imprese ed ai professionisti del secondo gruppo è concessa una proroga per i versamenti scadenti tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. Anche in questo caso riguarda i seguenti versamenti:
- Ritenute su lavoro dipendente ed assimilato (ad es. compensi amministratori);
- Versamenti IVA, quindi quelli periodici e quelli da dichiarazione annuale IVA;
- Versamenti di contributi INPS/INAIL relativi a lavoratori dipendenti ed assimilati (vedi sopra).
Anche in questo caso i versamenti scadenti in tale lasso temporale potranno essere effettuati senza addebito di sanzioni ed interessi entro il 1° giugno 2020, con possibilità di rateizzare in cinque rate mensili il dovuto, con prima rata al 1° giugno, seconda al 30 giugno e le seguenti alla fine dei tre mesi successivi.
In base alla lettera della norma sembrerebbe che in questo secondo gruppo sono prorogati anche i versamenti delle addizionali comunali e regionali, mentre nel primo gruppo non sarebbe
previsto. È evidente che si tratta di una svista perché non avrebbe alcuna logica differenziare le
due categorie a svantaggio di quella peraltro più danneggiata dall’emergenza. Per imprese e
professionisti delle ex-zone rosse la proroga riguarda i versamenti scadenti nel periodo 21
febbraio – 31 marzo 2020.
Proroga per il gruppo 3
Per il terzo gruppo è soltanto confermato lo spostamento dei versamenti dal 16 al 20 marzo
2020, restano invariate le scadenze di tutti gli altri versamenti.
Versamenti senza proroga
Anche per i contribuenti appartenenti ai gruppi 1 e 2 di cui sopra la proroga non riguarda tutti i
versamenti di imposte e contributi, sono altresì da versare entro il 20 marzo 2020 determinate
imposte, quali:
- Imposta annuale sulle vidimazioni per le società di capitali
- Le ritenute sui compensi a professionisti e agenti e quelle su royalties o dividendi.
2. Esonero dalla ritenuta d’acconto
Professionisti e imprenditori con ricavi nel 2019 fino a 400mila Euro possono richiedere per i pagamenti effettuati a loro favore nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020, che non gli venga operata la ritenuta d’acconto. Condizione necessaria è che il percipiente non abbia avuto dipendenti nel mese di febbraio 2020 e che rilasci al soggetto pagante una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per richiedere l’esonero. Se usufruisce dell’esonero il percipiente dovrà successivamente versare la ritenuta in proprio entro il 1° giugno 2020 (eventualmente anche a rate come sopra). 3. Sospensione cartelle di pagamento
Le cartelle di pagamento dell’Agenzia Riscossioni e dell’INPS scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono per il momento sospese fino al 30 giugno 2020. 4. Sospensione comunicazioni e dichiarazioni Di sicuro interesse sono le sospensioni di vari adempimenti dichiarativi e comunicativi, considerato che in questo periodo molti studi professionali sono occupati soltanto in parte. Tutte le comunicazioni e dichiarazioni fiscali scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 sono rinviate al 30 giugno 2020. Tra queste:
- Le dichiarazioni IVA 2020 per il 2019 scadenti il 30 aprile 2020;
- I modelli INTRA per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 scadenti rispettivamente il 25.03., 27.04. e 25.05.2020;
- Le comunicazoni delle liquidazioni IVA del primo trimestre 2020;
- Gli spesometri per le fatture estere, cd. Esterometri, per il primo trimestre 2020;
- Le comunicazioni delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti per importi superiori a 1.000 Euro e fino a 15.000 Euro.
Non sono prorogati i termini per l’invio delle CU (Comunicazioni Uniche) 2020 che restano in scadenza per il 31 marzo 2020; i relativi dati vanno trasmessi all’Agenzia Entrate entro lo stesso termine.