Proroga dei versamenti delle imposte sul reddito al 6 luglio 2016 per i contribuenti assoggettati agli studi di settore

Proroga dei versamenti delle imposte sul reddito al 6 luglio 2016 per i contribuenti assoggettati agli studi di settore

Anche quest’anno si è ripetuto l’indecoroso tira e molla relativo alla proroga si/proroga no. Dopo annunci ufficiali che “quest’anno” non ci sarebbero state proroghe, proteste delle associazioni di categoria (comprese naturalmente quelle dei dottori commercialisti), annunci, smentite, polemiche e via dicendo, questa sera è stato annunciato con un comunicato del Ministero competente che si, ci sarà una proroga fino a mercoledì, 6 luglio 2016, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Sul perché quasi ogni anno la proroga venga annunciata soltanto pochi giorni prima della prima scadenza, invece che con anticipo in modo da potere organizzare al meglio il ns. lavoro nell’interesse dei contribuenti ns. clienti, non vi sappiamo rispondere. Prendiamone atto e cerchiamo di considerare gli aspetti positivi della vicenda.

 

1 Proroga dei termini per le imposte da UNICO 2016 e IRAP 2016

 

 

Studi di settore – requisiti soggettivi

La Società di persone, società di capitali e imprenditori individuali, professionisti e enti possono avvalersi della proroga gratuita al 6 luglio 2016, se soggetti agli studi di settore. Gli studi di settore si applicano come noto a imprese o liberi professionisti con un fatturato non superiore a 5.164.569 Euro. La proroga delle scadenze fiscali si applica anche ai contribuenti che hanno partecipazioni in imprese o associazioni di liberi professionisti, che sono soggetti ai sopramenzionati studi di settore; p.e. tassazione per trasparenza nelle società di capitali, o per le partecipazioni in società di persone con fatturato non superiore alla summenzionata soglia.

La proroga vale, come negli ultimi anni, anche per i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio inizio dell’attività nel corso del 2015). Rientrano nella proroga anche i soggetti che adottano i regimi fiscali agevolati (imprese minori), per i quali il codice attività prevede l’applicazione degli studi di settore.

La possibilità di avvalersi della proroga dovrebbe valere anche per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari ai sensi dell’art. 1 co. 54 – 89 della Legge 190/2014 nel caso in cui il codice attività preveda l’applicazione degli studi di settore.

 
 

 

 

Imposte e tributi prorogati

La proroga riguarda le imposte e i tributi sottoelencati:

-       il versamento del saldo IRES, IRPEF e IRAP per il periodo d’esercizio 2015;

-       il versamento del primo acconto per il 2016 delle summenzionate imposte;

-       il versamento dell’addizionale IRPEF per il 2015;

-       il versamento del saldo dell’IVA 2015, se la dichiarazione IVA viene trasmessa con la dichiarazione dei redditi;

-       i contributi previdenziali (in particolare gestione artigiani e gestione commercianti);

-       l’imposta sostitutiva sulle rendite da locazioni immobiliari (la cedolare secca –  saldo e anticipo);

-       l’acconto IRPEF dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;

-       il versamento dell’imposta sostitutiva per i soggetti in regimi agevolati;

-       l’imposta patrimoniale sui beni immobiliari o patrimoni ubicati all’estero (IVIE e IVAFE) e

-       il versamento dei diritti camerali annuali.

 
 

 

 

Chi non può avvalersi della proroga?

Viceversa non si possono avvalere della proroga:

-       tutti gli imprenditori individuali, i professionisti, le società ed enti che, con un fatturato maggiore di 5.164.569 Euro, non sono oggetti agli studi di settore;

-       tutte le società che approvano il bilancio entro il 28 giugno 2016 usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto non obbligate a versare le imposte entro il 16 giugno 2016. Attenzione: queste società devono versare le imposte il 18 luglio 2016;

-       le società e gli enti che sono obbligati alla compilazione dei c.d. parametri avendo un fatturato compreso tra 5.164.569 Euro e 7,5 milioni di Euro;

-       inoltre non possono beneficiare della proroga le persone fisiche e gli enti non commerciali che non conseguono redditi da attività commerciale oppure da attività professionale;

-       La proroga interessa anche i soci di srl “non trasparenti” (soggette agli studi di settore), iscritti alla Gestione IVS, con esclusivo riferimento ai contributi previdenziali.

 

Segue riassunto dei termini della proroga:

 

Soggetto obbligato Scadenza iniziale Scadenza prorogata
Tutti i contribuenti tenuti alla compilazione degli studi di settore 16 giugno 2016 6 luglio 2016
18 luglio 2016 applicando la maggiorazione dello 0,40% 22 agosto 2016 applicando la maggiorazione dello 0,40%
Soggetti che NON sono assoggettati agli studi di settore 16 giugno 2016 nessuna proroga
18 luglio 2016 applicando la maggiorazione dello 0,40% nessuna proroga

 

2 Scadenza presentazione del modello 730

 

Ricordiamo che i termini di presentazione del modello 730 sono già stati prorogati con provvedimento del 24 maggio 2016: il modello 730 per l’anno 2015 deve essere presentato entro il 22 luglio 2016.  Ciò vale anche per i contribuenti che compilano e inviano il mod. 730 autonomamente.

 

3 Scadenza per le imposte comunali

 

Attenzione: non è prevista alcuna proroga per le imposte comunali IMI/IMU: la scadenza per il versamento dell’acconto resta invariata al 16 giugno 2016 come comunicato nella nostra circolare 27/2016 di pochi giorni fa.

 

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Distinti saluti

Dr. Josef Vieider

scarica circolare C-28-14.06.2016 - Proroga dei versamenti delle imposte per taluni contribuenti