Con il Decreto del Presidente del Consiglio die Ministri del 10 aprile 2020 è stata sancita una temporanea proroga della chiusura delle aziende fino al prossimo 3 maggio 2020. Ieri sera un decreto del Presidente della Provincia di Bolzano ha recepito sostanzialmente il DPCM del Governo con alcune deroghe che vi illustriamo nel seguito. Al contempo sono state formulate alcune nuove forme di comunicazione obbligatoria al Prefetto ovvero al Commissario del Governo in relazione allo svolgimento di determinate attività, che di fatto rappresentano una facilitazione.
1. Proroga delle chiusure a livello nazionale con modifiche
Come accennato più sopra, il DPCM ha prolungato fino al 3 maggio 2020 l‘ordinanza di chiusura della maggioranza delle attività economiche con alcune novità: l’ordinanza è in vigore da oggi 14 aprile 2020.
Ampliamento delle attività di commercio al dettaglio ammesse
L’elenco delle attività di commercio al dettaglio che possono esercitare l’attività in deroga all’ordinanza è stato ampliato con le due seguenti ulteriori categorie:
- Commercio al dettaglio di libri;
- Commercio al dettaglio di abbigliamento per bambini e neonati
Allentamento dell’ordinanza di sospensione delle attività economiche
Viene altresì ampliato l’elenco delle attività di produzione e di servizi essenziali o eroganti servizi di pubblica utilità, contenuto nel DPCM del 18 marzo, che possono riprendere l’attività, sulla base dei seguenti codici ATECO:
- 2 – Silvicoltura e utilizzo aree forestali: in pratica da subito sono di nuovo consentite le attività di taglio di alberi e le attivitá annesse e connesse.
- 16 – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio.
Nota: fino ad ora era consentita soltanto la produzione di imballaggi in legno, mentre a partire da oggi l’intera industria del legno può riprendere l’attività. Rientrano in questa categoria ad esempio le segherie, la fabbricazione di parquet in legno, di prodotti di falegnameria quali finestre, porte, pareti divisorie o scale in legno, mentre la produzione di mobili in senso stretto (categoria 31) resta sospesa. - 25.73.1 – Produzione di utensileria ad azionamento manuale, parti intercambiabili per macchine utensili;
- 26.1 – Fabbricazione di componenti elettroniche e schede elettroniche;
- 26.2 – Fabbricazione di computer e unità periferiche;
- 46.49.01 – Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- 46.75.01 – Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura;
- 81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio;
- 99 – Organizzazioni e organismi extraterritoriali.
2. Ordinanza del Presidente della Provincia di Bolzano
Sulla base del DPCM di cui sopra il Presidente della Provincia di Bolzano ha emesso l’ordinanza n° 20/2020 del 13 aprile 2020, con la quale ha introdotto ulteriori novità, in particolare per le seguenti attività:
- al n° 30 viene concesso al commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità non sospese, la vendita anche di articoli di cartoleria e di altri oggetti di consumo giornaliero, a condizione che la vendita di tali oggetti sia assolutamente marginale rispetto alla vendita dei generi alimentari e di prima necessità.
- al n° 32 vengono attenuate le imposizioni relative alle attività di catering.
- al n° 42 viene consentita, se l’attività non è di per sé già ammessa dal DPCM, la realizzazione dei prodotti e dei servizi propri, sempre che questa avvenga in forma individuale o con l’intervento di soli membri del nucleo familiare convivente e senza alcun contatto con clienti e fornitori.
Tale novità consente ad esempio alle numerose piccole aziende artigiane, che operano prevalentemente con il lavoro del titolare e dei familiari, di riprendere l’attività, indipendentemente, secondo il ns. parere, dalla forma giuridica con cui opera l’azienda.
Infine viene tolto il limite di cinque persone presenti in cantiere. Per chiarire: nel mentre sul territorio nazionale era consentito proseguire l’attività nei cantieri dove venivano realizzati lavori nel pubblico interesse o nell’ambito di tale filiera, in Alto Adige era stato introdotto tale limite di cinque persone presenti contemporaneamente in cantiere. Tale limite è ora cancellato.
Rammentiamo che restano valide– si veda il n° 49 dell’ordinanza – per la prosecuzione delle attività le imposizioni in materia di sicurezza contenute nel “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto del virus Covid19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, che alleghiamo per facilitare la consultazione.
Un’altra particolarità dell’ordinanza provinciale è la seguente: il DPCM consente a livello
nazionale lo svolgimento dell’attività alberghiera (codice ATECO 51). A livello provinciale tale attività è più limitata ed è consentita soltanto per ospitare persone che si trovano in Provincia di Bolzano per esigenze di assoluta necessità e/o per l’esercizio di una delle altre attività consentite dal DPCM.
3. Nuove comunicazioni al Prefetto o Commissario del Governo
I due provvedimenti di cui sopra contengono infine due nuove comunicazioni da effettuare al Prefetto ovvero al Commissario del Governo in Provincia di Bolzano (art. 2, comma 12 del DPCM, numero 50 dell’ordinanza del P.P.BZ), di cui la prima rappresenta una notevole facilitazione per molte imprese, mentre la seconda non risulta del tutto comprensibile.
- In pratica: è consentito, anche per le attività che sarebbero attualmente sospese, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente, oltre che per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, di gestione dei pagamenti e di sanificazione e pulizia, anche per la spedizione di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture previa comunicazione al Prefetto/Commissario del Governo. Quindi in pratica è di nuovo consentita una certa movimentazione di merci, indipendentemente dal fatto che sia stata ordinata tramite portale internet o in altro modo!
- Non molto comprensibile risulta invece la norma prevista nell’ordinanza provinciale che impone la preventiva comunicazione al Commissario del Governo anche per le attività che a livello nazionale sono comunque consentite, come l’accesso per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, di gestione dei pagamenti e di sanificazione e pulizia. Si tratta di un evidente aggravio burocratico!
Il Commissariato del Governo a Bolzano ha reagito con rapidità e, con riferimento a quanto previsto all’art. 2. comma 12 del DPCM, ha messo subito a disposizione un nuovo modulo per le comunicazioni previste sia per le attività di magazzino che per quelle amministrative.
Ad oggi quindi sono disponibili quattro moduli diversi per le comunicazioni al Commissariato del Governo di Bolzano, che alleghiamo alla presente circolare:
- Comunicazione attività di movimentazione merci e altre attività interne ai sensi art. 2, comma 12 (nuovo);
- Comunicazione svolgimento attività di filiera ai sensi art. 2, comma 3;
- Comunicazione relativa ai gravi danni in caso di interruzione dell’attività produttiva ai sensi art. 2, comma 6;
- Comunicazione svolgimento attività essenziali per la sicurezza nazionale ai sensi art. 2, comma 7.
Per la redazione/compilazione della comunicazione siamo a vs. disposizione.
Alleghiamo alla presente anche i due provvedimenti più volte citati del Governo e del Presidente della Provincia di Bolzano.
Allegati:
A: DPCM del 10 aprile 2020
B: Ordinanza del Presidente della Provincia di Bolzano del 13 aprile 2020
C: Protocollo contenimento effetti Covid-19 del 14 marzo 2020
D,E,F,G: Formulari per il Commissariato del Governo