Proroga delle scadenze estive
Con la presente circolare vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione la proroga di alcune scadenze previste durante il periodo estivo.
- Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta
Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 26 luglio 2016, è stata disposta anche per l’anno corrente una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, fissandolo a giovedì 15 settembre 2016. La proroga ha fatto sì che i soggetti interessati non si vedessero guastare le vacanze estive dalla scadenza originaria, prevista per il 22 agosto 2016. La richiesta di prolungare il termine al 30 settembre 2016, avanzata da diverse associazioni di categoria, non è stata accolta, al fine di evitare una sovrapposizione con le scadenze (previste, appunto, in tale data) dei modelli UNICO, IRAP ed IVA.
La proroga del termine riguarda le seguenti dichiarazioni:
- il modello 770/semplificato, per i sostituti d’imposta che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente, compensi e provvigioni;
- il modello 770/ordinario, per i sostituti d’imposta tenuti a comunicare dividendi, interessi e altri redditi di capitale;
- analogamente all’anno scorso, la proroga del termine riguarda anche la presentazione telematica della c.d. comunicazione unica (CU), purché la stessa non riguardi retribuzioni che andavano indicate nel modello 730. Pertanto possono beneficiare della proroga del termine le comunicazioni relative ai redditi da lavoro autonomo, alle provvigioni dei rappresentanti di commercio e alle ritenute per i redditi dei condomini. Non è invece prevista alcuna proroga per la CU relativa ai redditi di lavoro dipendente, in quanto gli stessi dovevano essere indicati nel modello 730.
La proroga al 15 settembre 2016 si riflette altresì sullo slittamento del termine per il ravvedimento operoso, considerato che gli omessi o tardivi versamenti delle ritenute d’acconto relative al 2015 possono essere regolarizzati, con applicazione di sanzioni ridotte, entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Ricorrendo al ravvedimento operoso le sanzioni amministrative sono ridotte al 3,75% (1/8 della sanzione minima, pari al 30%).
La proroga in questione opera anche con riferimento all’integrazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2014 che sono state presentate in maniera incompleta. In questo caso la sanzione minima è ridotta ad 1/7.
Con riferimento ai ravvedimenti operosi sopra esposti, è necessario considerare anche l’agevolazione introdotta l’anno scorso, qualora si fossero verificati, nel frattempo, degli accertamenti tributari: questi ultimi, infatti, non costituiscono più causa ostativa all’applicazione del ravvedimento operoso.
Infine, la proroga al 15 settembre 2016 produce degli effetti anche sulla scadenza per la presentazione tardiva, ma valida, della dichiarazione per il 2015: la stessa può essere presentata entro 90 giorni, quindi fino al 14 dicembre 2016.
Si segnala inoltre una significativa variazione delle sanzioni amministrative sui ravvedimenti operosi relativi alle ritenute d’imposta, in vigore dal 1° gennaio 2016 (D.Lgs. N. 158/2015): in caso di omessa effettuazione di una ritenuta è prevista un’unica sanzione amministrativa pari al 20% (non si aggiunge dunque la sanzione, pari al 30%, per il mancato versamento della ritenuta). In altri termini:
- il soggetto che non opera la ritenuta è tenuto al pagamento di una sanzione pari al 20%,
- il soggetto che invece effettua la ritenuta, ma non la versa, è tenuto al pagamento di una sanzione pari al 30%.
Sulla base del c.d. principio del favor rei, tale novità (in vigore a partire dall’anno 2016) ha effetto retroattivo ed è quindi fruibile anche con riferimento all’anno 2015.
- Prolungamento termini per la presentazione della documentazione richiesta a seguito di controlli formali su dichiarazioni fiscali 2013
Coloro che a partire da metà giugno 2016 hanno ricevuto richieste di informazioni e documenti relativi alle dichiarazioni fiscali per l’anno 2013 (Unico 2014) da parte dell’Agenzia delle Entrate (nell’ambito di controlli formali) non dovranno presentare la documentazione richiesta, come di consueto, entro 30 giorni, ma potranno fornire la stessa, in via eccezionale, entro il 30 settembre 2016. Detta proroga emerge da un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2016.
- Ferie giudiziarie
Analogamente allo scorso anno, le scadenze che cadono nel periodo 1-31 agosto 2016 sono posticipate al 1° settembre 2016. Di conseguenza i termini per i ricorsi relativi ad avvisi d’accertamento notificati nel mese di agosto decorrono dal 1° settembre 2016. A differenza di quanto avveniva in passato, la proroga non è più fino al 15 settembre, pertanto i ricorsi contro gli avvisi d’accertamento notificati ad agosto devono essere presentati entro il 30 ottobre.
Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica circolare C-29-09.08.2016 - Proroga scadenze estive