Proroga delle varie misure della “pace fiscale”

Con il decreto con il quale sono stati prorogati i crediti di imposta per energia e gas (cd. decreto “bollette”, D.L. 34/2023), di cui alla ns. circolare 22/2023, sono state prorogate varie scadenze relativamente alle varie misure di “pace fiscale”. Il provvedimento è entrato in vigore il 31 marzo u.s. Di seguito un riassunto delle varie scadenze e proroghe, per cercare di fare un po’ di chiarezza.

„Condono“ errori formali

Il termine per aderire al cd. condono formale, che prevede il pagamento di 200 Euro per anno di imposta, è stato spostato (incomprensibilmente, in quanto era tutto chiaro) dal 31 marzo al 31 ottobre 2023. Tutto il resto rimane invariato, anche la scadenza della eventuale seconda rata (31 marzo 2024), così come il termine per rimediare agli errori formali commessi. Rinviamo alla ns. circolare per dettagli.

Definizione avvisi di accertamento

Avvisi di accertamento notificati, per i quali i termini di impugnazione scadevano tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, possono essere definiti entro il 30 aprile 2023 con il pagamento della sanzione minima ridotta ad 1/18.

Ravvedimento operoso speciale (legge 197/2022, art. 1 commi 174-178)

Anche il termine per il ravvedimento operoso speciale (N.B. con sanzione ridotta ad 1/18 – si veda la ns. circolare 20/2023) viene prolungato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023

Definizione agevolata liti pendenti (legge 197/2022, art. 1 commi 186-205)

Il termine per il perfezionamento della definizione delle liti pendenti previsto entro il 30 giugno 2023 viene prorogato al 30 settembre 2023. È stato altresì modificato l’ambito oggettivo di applicazione: sono ora definibili non più soltanto le liti pendenti al 1° gennaio 2023, ma sono incluse le liti pendenti in 1° e 2° grado fino al 15 febbraio 2023, mentre le liti in Cassazione definibili sono soltanto quelle pendenti al 1° gennaio 2023. L’apposita istanza di definizione può essere presentata fino al 10 ottobre 2023 (finora il 10 luglio 2023).

I termini per l’impugnazione di sentenze sono sospesi, non più per nove mesi ma bensì per undici mesi, nella misura in cui cadono nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023 (finora il 31 luglio).

Come accennato sopra, molti termini di scadenza delle misure della pace fiscale non sono stati prorogati, per cui di seguito riassumiamo le scadenze in base all’attuale situazione, rimandando per i dettagli alla ns. circolare 5/2023. I commi si riferiscono all’art. 1 della legge 197/2022.

Misura deflattiva Termini di scadenza post D.L. 34/2023
Ravvedimento operoso speciale (commi 174 – 178) Termine spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023. Scadenze per pagamenti rateali: 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024. 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024
Condono formale Scadenza dell’unica o della prima rata spostata al 31 ottobre 2023; seconda rata invariata al 31 marzo 2024. Termine per correggere le irregolarità formali invariato al 31 marzo 2024.
Definizione avvisi bonari (commi 153 – 157) Invariato: gli avvisi notificati fino al 31 marzo 2023 possono essere definiti entro 30 giorni con sanzione ridotta al 3%
Accertamento con adesione speciale (commi 179 – 185) Invariato: Gli avvisi di accertamento, di accertamento valore o di liquidazione di imposta, per i quali al 1° gennaio 2023 non sono ancora scaduti i termini per l’impugnazione, e quelli che verranno notificati entro il prossimo 31 marzo 2023, possono essere oggetto di un accertamento con adesione “speciale” con successivo pagamento di una sanzione “ridotta” di un diciottesimo del minimo (anziché un terzo del minimo). Si applicano in generale le regole standard dell’accertamento con adesione, compreso il prolungamento di 90 giorni dei termini per presentare un eventuale ricorso in caso di mancata adesione.
Definizione avvisi non impugnati (commi 180 - 185) Invariato: Gli avvisi di accertamento, di accertamento valore o di liquidazione di imposta notificati prima del 1° gennaio 2023 e non ancora impugnati (i cui termini di impugnazione però non sono ancora scaduti), e quelli notificati entro il prossimo 31 marzo 2023, possono essere definiti, rinunciando all’impugnazione, con il pagamento di imposte ed interessi e con una sanzione ridotta ad un diciottesimo del minimo. La definizione presuppone un riconoscimento dell’atto impositivo: infatti non viene instaurato alcuna trattativa (come nel caso trattato al punto precedente) e non viene prolungato il termine di impugnazione di 90 giorni. Il pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte deve avvenire entro il termine di 60 giorni (corrispondente al termine per l’impugnazione negli altri casi). Anche per questa fattispecie è prevista la possibilità del pagamento in max. venti rate con interessi.
Sanatoria omessi pagamenti rateali (commi 219 – 221) Invariato: il termine è scaduto con il 31 marzo 2023. Per questa fattispecie non è stato previsto alcun prolungamento del termine. Si spera in un „recupero“ con la legge di conversione.
Definizione cartelle  (commi 231-252) Invariato: l’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2023
Definizione liti pendenti  (commi 186-205) Termine prorogato al 30 settembre 2023 (si veda sopra)
Conciliazione agevolata liti fiscali pendenti (commi 206 - 212) In alternativa, per le controversie pendenti avanti le Commissioni di primo e secondo grado, è possibile chiedere una conciliazione giudiziale “speciale” con applicazione di sanzioni pari ad un diciottesimo del minimo. Il termine del 30 giugno 2023 è stato prorogato al 30 settembre 2023.  
Rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in Cassazione (commi 213 – 218) Anche in questo caso il termine è stato prorogato al 30 settembre 2023
Rottamazione cartelle di pagamento (commi 222-230) Cartelle di pagamento fino a 1.000 Euro (comprensive di capitale, interessi, sanzioni e commissioni), affidate all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015, dovrebbero essere state rottamate in automatico entro il 31 marzo 2023; anche in questo caso è rimasto tutto invariato.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider