Proroga termine per la comunicazione dei beni in godimento ai soci – Compensazione del credito IVA oltre i 5.000 Euro – Pagamenti in contanti a partire da 1.000 Euro – Pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali

Proroga termine per la comunicazione dei beni in godimento ai soci – Compensazione del credito IVA oltre i 5.000 Euro – Pagamenti in contanti a partire da 1.000 Euro – Pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali

  1. Comunicazione dei beni in godimento ai soci:

Come già illustrato nella nostra circolare n. 17/2012, ai sensi del D.L 138/2011 entro il 2 aprile andavano comunicati i beni in godimento ai soci delle società di persone, di capitali nonché ai familiari delle imprese individuali e i finanziamenti alle società relativamente al periodo di imposta 2011.

Sul tema il 13 marzo 2012  l’Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento n. 2012/37049 e un comunicato stampa con cui proroga i termini per la presentazione di entrambe le comunicazioni per l’anno 2011 al 15 ottobre 2012. Il termine per gli anni a venire  rimane invariato al 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento della comunicazione.

 

  1. Compensazione del credito IVA oltre i 5.000 Euro:

Con il secondo decreto semplificazioni (D.L. 16 del 2 marzo 2012) è stato reso noto che l’IVA annuale può essere compensata tramite F24 con altre tasse, imposte e contributi solo fino ad un massimo di 5.000 Euro se non è ancora stata presentata la dichiarazione IVA; fino ad ora valeva il limite di 10.000 Euro. Secondo la norma la riduzione del limite dovrebbe essere in vigore dal 2 marzo 2012 e quindi andrebbe preso in considerazione già a partire dalla liquidazione del 16 marzo, ma con un comunicato stampa del 13 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga dell’entrata in vigore del nuovo limite al 1° aprile 2012. A questo proposito nei prossimi giorni dovrebbe essere emanato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La riduzione del limite a 5.000 Euro descritta nella nostra circolare n. 20/2012 varrà quindi a partire dalla scadenza del 16 aprile 2012.

 

  1. Pagamento in contanti di cittadini di Paesi non membri UE:

Dal 6 dicembre 2011 il limite per l’effettuazione di pagamenti in contanti è stato ridotto da 2.500 a 1.000 Euro, con la conseguente perentoria necessità di presentare entro la data del 31 marzo 2012 eventuali libretti di risparmio al portatore di importo superiore a Euro 1.000 alla propria banca.

L’impatto di una tale manovra sull’industria del turismo ha da subito dato vita ad un acceso dibattito che ha portato a prevedere delle eccezioni all’applicazione di tale norma (Art. 3 DL “Semplificazioni” n. 16 del 2 marzo 2012).

L’incasso in contanti da parte dei propri clienti può dunque superare i 999,99 Euro nei seguenti casi:

- ricavi verso consumatori finali da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati (es. bar, alberghi e ristoranti);

- ricavi verso persone fisiche cittadini non UE né SEE (Spazio Economico Europeo) e non residenti in Italia (ad es. Russi, Americani, Cinesi ecc.);

A tal fine è necessario farsi rilasciare dalla persona interessata, copia del passaporto e autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000 attestante che lo stesso non sia cittadino UE/SEE ne abbia residenza in Italia.

L’imprenditore che incassi importi superiore ai 999,99 Euro da un suddetto cittadino, dovrà recarsi entro il giorno lavorativo successivo alla data dell’incasso presso una banca e depositarvi l’importo dell’incasso, nonché copia dello scontrino fiscale rilasciato e del documento di identità del cliente.

Inoltre, gli imprenditori interessati da futuri incassi in contanti superiori ai 999,99 Euro dovranno effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, anche in via telematica, secondo le procedure che saranno a breve specificate con un apposito Provvedimento.

L’agenzia delle entrate ha tuttavia comunicato come anche in assenza di tale Provvedimento la norma è da intendersi valida a decorrere dal 2 marzo 2012. Gli imprenditori interessati saranno poi obbligati a presentare tale comunicazione entro 15 giorni dalla data in cui l’apposito Provvedimento sarà comunicato.

 

  1. Tassa di vidimazione dei libri sociali:

Il 16 marzo 2012 è scaduto il termine per il pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali.

La tassa ammonta a 309,87 Euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2012 fino a 516.456,90 Euro e a 516,46 Euro per le società che superano tale limite. Il pagamento deve avvenire con F24 indicando il codice tributo 7085 nella sezione erario e 2012 come anno di riferimento. Non sono tenuti a versare detta tassa i consorzi (se non sono costituiti nella forma giuridica di società di capitali), cooperative, società di persone ed imprese individuali. E´ possibile effettuare il versamento con il ravvedimento operoso nel caso sia stato omesso.

 

Restiamo naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-21 - 22 03 12 - Avvisi vari