Proroga termini di pagamento imposte 2009 per soggetti interessati dagli studi di settore
Il termine di pagamento delle imposte per i soggetti tenuti ad applicare gli studi di settore anche quest’anno è stato prorogato per venti giorni al 6 luglio, poiché l’Amministrazione Finanziaria non è riuscita a mettere a disposizione tempestivamente le istruzioni necessarie per gli studi di settore. La conseguenza: chi può beneficiare della proroga, può effettuare i versamenti senza alcuna maggiorazione entro il 6 luglio 2010 e con la maggiorazione dello 0,4% entro il 5 agosto 2010.
Valgono quindi i seguenti nuovi termini:
Contribuente | Termine originario | Termine prorogato |
Soggetti interessati dagli Studi di settore |
16 giugno 2010 | 6 luglio 2010 |
16 luglio 2010 con maggiorazione 0,4% | 5 agosto 2010 con maggiorazione 0,4% | |
Soggetti non interessati dagli Studi di settore | 16 giugno 2010 | --- |
16 luglio 2010 con maggiorazione 0,4% | --- |
Di seguito i dettagli della proroga: | |
Studi di settore – termine di versamento 6 luglio |
La tardiva disponibilità delle istruzioni per il calcolo degli studi di settore ormai è diventata la regola. Ma soprattutto i software per il calcolo degli studi di settore sono stati messi a disposizione in ritardo, e le software-house lavorano in maniera febbrile per adattare i programmi per la dichiarazione dei redditi.
Di fronte a questa situazione insostenibile il Governo, come già nell‘anno scorso, ha disposto che i versamenti delle imposte per i soggetti interessati studi di settore devono essere effettuati non entro il 16 giugno, ma entro il maggior termine del 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione. La suddetta proroga, pur essendo ancora in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, può essere considerata ormai certa. Pertanto, i soggetti interessati dagli studi di settore possono effettuare il versamento delle imposte per l’anno 2009: - entro il nuovo termine del 6 luglio 2010, senza applicazione di alcuna maggiorazione a titolo di interessi, oppure - entro il termine del 5 agosto 2010 con la maggiorazione dello 0,40%. In considerazione di analoghe proroghe dei termini avutesi in passato, si ritiene che la disposizione riguardi: - sia i soggetti tenuti direttamente all’applicazione degli studi di settore (imprenditori individuali, società di persone e di capitali con ricavi fino a 5.164.569 euro) - sia i soggetti titolari di redditi di partecipazione, quali i collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone, associati di associazioni professionali e soci di società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza e che applicano i studi di settore. La proroga riguarda: - il saldo IRES, IRPEF e IRAP per l’esercizio 2009, nonché - il 1° acconto di queste imposte per il 2010; - il saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata; - i contributi previdenziali (soprattutto per la gestione commercianti e artigiani) e - le imposte sostitutive (terza rata riallineamento 2007 e seconda rata imposta sostitutiva rivalutazione 2008). - Anche il versamento dei diritti camerali annui, la cui corresponsione è legata al termine di versamento delle imposte, è prorogato (si veda nostra circolare del 6 luglio 2007). |
Soggetti esclusi dalla proroga |
Per converso, la proroga non si applica:
- ai soggetti che avendo ricavi eccedenti i 5.164.569 euro non sono tenuti all’applicazione degli studi di settore; - alle società che approvano il bilancio entro il maggior termine di 180 giorni, cioè entro il 29 giugno 2010, poiché non sono tenute ad effettuare i versamenti entro i termini ordinariamente previsti; - nonché alle persone fisiche “private” (che non hanno redditi di impresa o di lavoro autonomo soggetti agli studi di settore) e agli imprenditori agricoli. I suddetti soggetti sono tenuti al versamento delle imposte, dei contributi previdenziali e dei diritti camerali entro il termine ordinario del 16 giugno 2010, oppure entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%. - La proroga non si applica ai soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e che devono predisporre gli studi di settore solo a fini statistici. - Non possono beneficiare della proroga i soggetti tenuti all’applicazione dei parametri. - La proroga non è applicabile nemmeno per i soggetti che godono del regime agevolato per i contribuenti minimi. Non è in alcun caso soggetto a proroga il versamento dell’ICI, dovuta come sempre entro il 16 giugno 2010. |
Aspetti pratici |
Avvertenze:
- In molti casi abbiamo inviato negli ultimi giorni e settimane il modello F24 per il versamento entro il 16 giugno 2010. Chi è interessato dalla proroga può senza modifiche utilizzare questo modello per il versamento entro il 6 luglio. Se dovessero esserci dei dubbi, siete pregati di contattarci. - Per i soci di società a responsabilità limitata che non hanno optato per il regime della trasparenza, la proroga si applica solo per eventuali contributi per la gestione separata per commercianti e artigiani, che sono dovuti per la partecipazione nella srl. |
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-19- 15.06.10 Proroga versamenti imposte 2009 per 20 giorni per studi di settore