Prorogati i versamenti per il 2012 – i contribuenti tenuti alla compilazione degli studi di settore possono versare le imposte senza maggiorazioni entro l’8 luglio 2013 – la scadenza IMU rimane invariata al 17 giugno 2013
È in corso di emanazione un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui viene prorogato il termine per il versamento delle imposte relative ai redditi 2012, e dei rispettivi acconti per il 2013. Ciò è dovuto in gran parte al consueto ritardo nella pubblicazione degli studi di settore.
La proroga è contenuta in un decreto che sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, il contenuto del quale però è stato già comunicato alla stampa. Precedentemente erano state prorogate le scadenze per il modello 730/2013, con decreto del 29 maggio 2013.
Segue una sintesi delle nuove scadenze dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi per il 2012:
Studi di settore – versamento dell’imposta rinviato all’8 luglio 2013 |
Le società di persone, società di capitali e imprenditori individuali, professionisti e enti possono avvalersi della proroga gratuita all’8 luglio 2013, se soggetti agli studi di settore. Gli studi di settore si applicano a imprese o liberi professionisti con un fatturato non superiore a 5.164.569 Euro. La proroga delle scadenze fiscali può essere applicata anche ai contribuenti che hanno partecipazioni in imprese o associazioni di liberi professionisti, che sono soggetti ai sopramenzionati studi di settore; p.e. tassazione per trasparenza nelle società di capitali, o per le partecipazioni in società di persone con fatturato non superiore alla summenzionata soglia.
Attenzione: Anche le imprese con un fatturato fino a 7,5 milioni Euro sono soggette alla compilazione degli studi di settore, però con un fatturato superiore a 5.164.569 Euro non possono avvalersi della proroga. Queste imprese sono obbligate a versare le imposte entro il 17 giugno 2013, o il 17 luglio 2013 applicando la maggiorazione dello 0,4%. |
Imposte e tributi prorogati |
La proroga riguarda le imposte e i tributi sottoelencati: - il versamento del saldo IRES, IRPEF e IRAP per il periodo d’esercizio 2012 ed anche - il versamento del primo acconto per il 2013 delle summenzionate imposte, - il versamento dell’addizionale IRPEF per il 2012, - il versamento del saldo dell’IVA 2012, se la dichiarazione IVA viene trasmessa con la dichiarazione dei redditi; - i contributi previdenziali (in particolare gestione artigiani e gestione commercianti) e - l’imposta sostitutiva sulle rendite da locazioni immobiliari (saldo e anticipo); - l’acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata; - il versamento dell’imposta sostitutiva per i soggetti in regimi agevolati; - l’imposta patrimoniale sui beni immobiliari o patrimoni ubicati all’estero. - il versamento annuale dei diritti camerali.
In ogni caso il versamento dell’imposta municipale sugli immobili IMU non sarà prorogato: la scadenza rimane al 17 giugno 2013. |
Chi non può avvalersi della proroga? |
Viceversa non si possono avvalere della proroga: - tutti gli imprenditori individuali, i professionisti, le società ed enti che, con un fatturato maggiore di 5.164.569 Euro, non sono oggetti agli studi di settore; - tutte le società che approvano il bilancio entro 29 giugno 2013 usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura di esercizio, in quanto non obbligate a versare le imposte entro il 17 giugno 2013. Attenzione: queste società devono versare le imposte il 16 (!) luglio 2013, avvalendosi della maggiorazione dello 0,4% possono versare il 20 agosto 2013 (mentre per le altre società avvalendosi della maggiorazione il versamento è prorogato al 17 luglio 2013, essendo che il 16 giugno cade di domenica). - Non possono avvalersi della proroga anche tutte le società ed enti che sono obbligati alla compilazione dei c.d. parametri avendo un fatturato compreso tra 5.164.569 Euro e 7,5 milioni di Euro. - Ad oggi non è stata prevista una proroga generale per le imposte sui redditi delle presone fisiche al fine di mitigare l’esborso contemporaneo di IMU e IRPEF. |
Segue riassunto dei termini della proroga:
Soggetto obbligato | Scadenza iniziale | Scadenza prorogata |
Tutti i contribuenti tenuti alla compilazione degli studi di settore | 17 giugno 2013 | 8 luglio 2013 |
17 luglio 2013 applicando la maggiorazione dello 0,40% | 20 agosto 2013 applicando la maggiorazione dello 0,40% | |
Soggetti che NON sono assoggettati agli studi di settore | 17 giugno 2013 | --- |
17 luglio 2013 applicando la maggiorazione dello 0,40% | --- |
Le scadenze per l’invio del modello 730 sono state prorogate come segue:
Consegna | Scadenza iniziale | Scadenza prorogata |
Ai centri di assistenza fiscale (CAF) | 31 maggio 2013 | 10 giugno 2013 |
Dovessero subentrare novità in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, provvederemo a renderle note con un’ulteriore comunicazione.
Restiamo naturalmente a Sua disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-22 - 12.06.13 - Proroga versamenti