Pubblicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul decreto IVA 2010

Pubblicazione delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul decreto IVA 2010

Come ricorderete, con il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la riforma dell’IVA in relazione alle prestazioni di servizi intracomunitarie. Con varie nostre circolari abbiamo illustrato le novità e gli effetti della riforma. Il punto centrale era rappresentato dalla modifica parziale del principio della territorialità, nel senso che in linea di massima il luogo di applicabilità dell’imposta veniva trasferito nel paese del committente. Restavano essenzialmente escluse da tale principio le prestazioni inerenti i beni immobili.

Ben diciannove mesi dopo l’entrata in vigore della riforma (!) l’Amministrazione Finanziaria finalmente ha emanato una circolare (n° 37/E del 29 luglio 2011) esplicativa. Il motivo del ritardo è ufficialmente dovuto al fatto che anche le disposizioni attuative UE (EU-DVO n° 282/2011) sono entrate in vigore il 1° luglio 2011.

Nella disposizione non sono contenute nuove interpretazioni o posizioni innovative. Vengono chiariti alcuni punti controversi, che consigliamo di seguire scrupolosamente. Di seguito i chiarimenti più rilevanti.

   
 

Verifica della qualifica di imprenditore

In primo luogo viene sottolineato il fatto che il prestatore italiano si deve accertare della qualifica di imprenditore/soggetto IVA del committente estero, affinché l’imposta sia applicabile all’estero. Nella norma tale qualifica è data dal possesso del numero ID. Il soggetto italiano deve però tramite l’archivio VIES verificare la validità di detto codice ID. Nel caso il soggetto estero abbia richiesto il numero ID ma non gli sia ancora stato assegnato, l’operatore italiano potrà provare lo status di imprenditore con  documenti alternativi (ad es. visure camerali o simili). Detta procedura si adotta anche per operatori esteri non UE.

Attenzione: soprattutto prima di effettuare prestazioni di importo rilevante è opportuno procurarsi una prova documentale (stampa o estratto) dall’elenco VIES e di conservarlo agli atti. Potrebbe anche capitare che successivamente vengano operate modifiche anche retroattive all’archivio VIES.

 

 

Attenzione alla destinazione/utilizzo della prestazione

 

E‘ importante anche accertarsi che la prestazione che viene effettuata a favore del soggetto estero, venga dallo stesso anche utilizzata per la sua attività e non per scopi personali e/o privati. Il luogo di applicabilità dell’imposta si trasferisce infatti nel paese del committente soltanto a condizione che la prestazione venga “acquistata“ nell’ambito dell’attività imprenditoriale. Quindi se risulta evidente che le prestazione viene utilizzata per scopi personali, dovrà essere assoggettata ad imposta in Italia.

 

 

Coinvolgi-mento della eventuale stabile organizza-zione

Come noto, l’Italia ha optato nell’adozione della direttiva UE per una variante che prevede per i soggetti esteri con registrazione diretta o rappresentante fiscale in Italia, che le forniture e le prestazioni imponibili in Italia nei confronti di operatori economici si applichi la procedura del reverse-charge; in altri termini essi non possono emettere fattura con IVA. Nella circolare tale impostazione viene resa ancora più rigida: anche nel caso il soggetto estero disponga di una stabile organizzazione in Italia non potrà emettere fattura con IVA italiana nel caso la fornitura o la prestazione sia stata concretamente eseguita senza utilizzo delle risorse tecniche o umane della stessa stabile organizzazione.

Consiglio: nel caso di ricevimento di fatture da parte di soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia è opportuno richiedere loro una dichiarazione con la quale attestino che la prestazione o fornitura è stata eseguita con il contributo della organizzazione in Italia.

Viene inoltre chiarito con la circolare che, se la stabile organizzazione in Italia funge da veicolo fiscale anche della casa madre, dovrá tenere distinte numerazioni delle fatture, distinti registri contabili e dovrà indicarle in dichiarazione annuale IVA in un distinto modulo.

 

 

 

Autofattura o integrazione della fattura

E‘ stato finalmente chiarito ufficialmente che per la registrazione di prestazioni estere imponibili in Italia, l’operatore italiano può alternativamente o emettere una cosiddetta „autofattura“ oppure integrare la fattura estera con l’IVA. E’ stato inoltre chiarito che per le prestazioni di servizi l’applicazione dell’IVA (emissione autofattura o integrazione della fattura estera) deve avvenire al più tardi al momento del pagamento, contrariamente a quanto è stabilito per le forniture di beni, per le quali il momento rilevante ai fini dell’assoggettamento all’IVA è il ricevimento della fattura.

Per esempio per una fattura del mese di luglio per un riparazione di un bene mobile  effettuata in Germania, si applicherà l‘IVA soltanto in ottobre se il pagamento avverrà nel mese di ottobre; anche la comunicazione INTRA verrà fatta con riferimento al mese di ottobre.

 

 

 

Prestazioni relative a fiere ed esposizioni

Come noto tra le pretazioni in relazione a „manifestazioni“ sono classificate anche quelle inerenti a fiere ed esposizioni. Per queste dal 1° gennaio 2011 vale il principio dell’assoggettamento ad imposta nel paese del committente (si veda la ns. circolare n° 1/2011). L’Amministrazione Finanziaria ha a tale proposito interpretato la norma in modo estensivo includendo tra le prestazioni inerenti le fiere non soltanto quelle ad esempio prestate dagli enti delle fiere estere ma anche quelle di chi le organizza e tutte le prestazioni ad esse inerenti quali quelle degli allestitori dello stand e perfino di idraulici ed elettricisti che hanno lavorato per preparazione e manutenzione dello stand. Per tutte queste prestazioni B2B vale il suddetto principio dell’imponibilità nel paese del committente.

Purtroppo è altrettanto noto che allo stato attuale la Germania ha optato per una interpretazione che deroga da quanto sopra e da quanto previsto nelle direttive UE, con la conseguenza che si hanno spesso difficoltà a richiedere le fatture senza l’IVA germanica.

 

   
 

Prestazioni relative a beni immobili

Ampio spazio viene dato nella circolare alle prestazioni relative a beni immobili per le quali non vale la regola generale dell’art. 7-ter della legge IVA ma bensì quella del luogo dove si trova materialmente l’immobile (art. 7-quater legge IVA). L’Agenzia delle Entrate rimarca il fatto che in quanto trattasi di una deroga alla regola generale, anche sulla base della costante giurisprudenza della Corte Europea, tale fattispecie va trattata rigorosamente. La precisa delimitazione delle prestazioni su immobili è importante anche perché queste vanno sempre escluse dalle comunicazioni Intrastat.

La circolare cerca di definire che cosa si intende per bene immobile stabilendo che „…si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo” (punto 3.1.2). Si tratta quindi di beni fissati stabilmente ed in quanto tali da considerare beni immobili. Si conferma l’impostazione – da ultima espressa nella circolare n° 38/E del 23/6/2010 in relazione agli impianti fotovoltaici – in base alla quale “…si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare le funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento”. Si aggiunge anche che per gli immobili si deve avere riguardo anche all’iscrizione nel catasto immobili.

Vengono poi fatti alcuni esempi pratici:

- tra le prestazioni inerenti gli immobili si contano quelle relative all’urbanizzazione di aree e quelle relative alla preparazione ed al coordinamento nonchè all’esecuzione dei lavori, ma anche quelle che comportano l’attribuzione di diritti di utilizzazione degli immobili (ad es. locazione, sublocazione, concessione ecc.), mentre sono esclusi i diritti reali di godimento (ad es. usufrutto). Queste ultime prestazioni sono considerate pari alla proprietà stessa e quindi sono trattate come la vendita di un immobile;

- le prestazioni degli architetti, ingegneri e geometri inerenti la progettazione, direzione lavori e progettazione interni ed arredamento sono considerate prestazioni relative all’immobile;

- sono considerate parimenti prestazioni in relazione ad immobili le perizie e le stime di immobili;

- non sono considerate tali invece le prestazioni di consulenza anche se riguardano un immobile, come ad esempio le prestazioni di avvocati e notai che redigono il contratto.

 

 

 

Lavorazioni in paesi terzi

Infine la circolare contiene un interessante chiarimento (punto 5.1) relativo all’ipotesi

Di lavorazione su merci eseguita in paesi terzi. Esempio: un bene viene spedito in India per una lavorazione. Per la prestazione in base alle nuove regole deve essere emessa autofattura (o integrata la fattura estera). Allo stesso tempo il bene all’atto del reimportazione dovrá essere sdoganato. Per evitare effetti distorsivi o doppia imposizione di IVA è necessario documentare in dogana l’avvenuto assolvimento dell’IVA sulla lavorazione per ridurre la base imponibile. Nel caso ciò non fosse possibile l’Agenzia propone di emettere comunque l’autofattura ma senza IVA annotando “IVA assolta in dogana con documento doganale n° . . . “.

 

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

scarica qui la circolare C-30- Pubblicazione istruzioni dell'Agenzia Entrate sul decreto IVA del 2010