Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato in G.U. il quarto pacchetto di aiuti come decreto legge (D.L. 176/2022): è entrato immediatamente in vigore ma dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Di seguito le misure e le novità più rilevanti.
1. Proroga bonus per energia e gas:
Come già chiarito con la ns. circolare 40/2022, il decreto aiuti-ter aveva prorogato i crediti di imposta per energia e gas soltanto per i mesi di ottobre e novembre 2022. Ora tale proroga viene estesa anche al mese di dicembre. Il quadro che ne deriva è il seguente:
Sostegni per le imprese energivore dicembre 2022 (art. 1)
Il sostegno per le imprese energivore pari al 40% della componente energia della bolletta per l’energia elettrica viene quindi esteso anche al mese di dicembre. Condizione essenziale è che il costo dell’energia elettrica nel terzo trimestre 2022 sia cresciuto di più del 30% sull’analogo periodo del 2019.
Sostegni per le imprese gasivore dicembre 2022 (art. 1)
Anche per le imprese gasivore il precedente decreto prevedeva un bonus del 40% sulle bollette per ottobre e novembre, che ora viene esteso al mese di dicembre 2022. Anche in questo caso la condizione è che il costo del gas nel terzo trimestre 2022 sia cresciuto di più del 30% sull’analogo periodo del 2019.
Sostegni per imprese „non gasivore” per dicembre 2022 (art. 1)
Anche per le imprese non-gasivore il precedente decreto prevedeva un bonus del 40% sulle bollette per ottobre e novembre, che ora viene esteso al mese di dicembre 2022. Anche in questo caso la condizione è che il costo del gas nel terzo trimestre 2022 sia cresciuto di più del 30% sull’analogo periodo del 2019.
Sostegni per imprese „non energivore” per dicembre 2022 (art. 1)
Infine il bonus per le imprese non energivore con un allacciamento da 4,5 kW pari al 30% della componente energia della bolletta per l’energia elettrica viene esteso anche al mese di dicembre. Condizione essenziale resta sempre che il costo dell’energia elettrica nel terzo trimestre 2022 sia cresciuto di più del 30% sull’analogo periodo del 2019.
Utilizzo del bonus/credito d’imposta
Relativamente all’utilizzo suddetti bonus maturati ovvero maturandi nel 3° e 4° trimestre, il termine di utilizzo è ora spostato fino al 30 giugno 2023, a pena di perdita del credito di imposta. In caso di necessità è opportuno valutare la possibilità di cedere il credito di imposta. Entro il 16 marzo 2023 dovrà essere presentata una apposita comunicazione sui crediti di imposta utilizzati, i cui contenuti e dettagli devono essere ancora resi noti.
Importante: anche la scadenza per fruire del credito di imposta per il terzo trimestre 2022 è stata prorogata fino al 30 giugno 2023! Per i primi due trimestri invece la scadenza resta il 31 dicembre 2022.
Riduzione generale dell’imposta sugli oli minerali fino al 31 dicembre 2022 (art. 2)
Per fronteggiare l’aumento del prezzo di benzina, gasolio ecc. da autotrazione viene nuovamente prorogata la riduzione dell’imposta sugli oli minerali, fino al 31 dicembre 2022. L’agevolazione sotto forma di riduzione dell’imposta resta invariata come segue ed è pari a:
- per la benzina 478,40 Euro ogni 1.000 litri;
- per il diesel 367,40 Euro ogni 1.000 litri;
- GPL per autotrazione 182,61 Euro ogni 1.000 kg;
- Gas metano per autotrazione: nessuna imposta.
Entro il 13 gennaio 2023 i gestori di depositi e distributori di carburante dovranno comunicare all’Agenzia Dogane le quantità detenute al 31 dicembre 2022.
Aliquota IVA 5%
per le forniture di gas metano
L’aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas metano era giá stata prolungata in precedenza fino alla fine del 2022. L’analoga riduzione dell’aliquota del gas per l’autotrasporto di beni e merci viene ora ugualmente prorogata fino al 31 dicembre 2022.
2. Pagamento rateale fatture energia elettrica/gas da parte delle imprese (art. 3, commi 1-9)
Per le bollette energetiche dei consumi di energia elettrica e gas nei periodi da ottobre 2022 a marzo 2023 (fatturate entro settembre 2023) le imprese potranno presentare richiesta di pagamento rateale per la parte di prezzo che supera la media del prezzo dell’anno 2021. Le rate vanno da un minimo di 12 ad un massimo di 36 (con interessi). Un apposito decreto attuativo dovrà chiarire formalità e modalità di accesso all’agevolazione. Se non si pagano due rate si decade dall’agevolazione.
Attenzione: con la presentazione della richiesta di pagamento rateale si perde il diritto di fruire del credito di imposta sul costo di gas ed energia elettrica di cui sopra al punto 1. Va da sé quindi che questa agevolazione sarà conveniente in casi molto rari.
3. Innalzato limite di esenzione IRPEF fringe benefit dipendenti a 3.000 Euro (art. 3, comma 10)
Il limite di esenzione dall’IRPEF per i fringe benefit concessi ai dipendenti per il solo 2022 viene innalzato a 3.000 Euro. Resta peraltro valido ed invariato il bonus per buoni benzina di 200 Euro. L’anzidetto fringe benefit potrà essere eccezionalmente erogato anche in forma di erogazione in denaro quale rimborso per le spese sostenute per le utenze domestiche di gas, energia elettrica e acqua da parte del dipendente. Le anzidette spese devono riferirsi ad abitazioni, anche non principali, utilizzate dal dipendente stesso, dal coniuge o da altri familiari dello stesso dipendente. In questo senso le bollette delle utenze possono essere intestate per l’appunto anche a familiari, o al locatore dell’immobile o infine anche al condominio (ad es. per le spese del riscaldamento); per tali ultime spese il rimborso deve essere analitico e non forfettario.
Il suddetto innalzamento della soglia di esenzione ha effetto retroattivo per tutto il 2022 e consente di sanare a posteriori eventuali elargizioni già effettuate in corso d’anno. Altrimenti si possono rimborsare ora fatture di gas, acqua ed energia elettrica o si possono distribuire buoni benzina. Il tutto procurerà un lavoro supplementare non indifferente per aziende e Consulenti del Lavoro.
Effetti per l’uso promiscuo di autovetture aziendali
Con l’innalzamento dell’anzidetto limite a 3.000 Euro in molti casi non si renderà più necessario addebitare in busta paga il fringe benefit per l’uso promiscuo dell’auto aziendale, in particolare nei casi di auto di piccola cilindrata il cui addebito non supera il suddetto limite dei 3.000 Euro. Diverso è invece il caso in cui l’azienda ha optato per l’addebito dell’utilizzo dell’auto in fattura con IVA, in quanto in questo caso non sussiste retribuzione in natura e quindi non si può rinunciare all’addebito stesso in compensazione con il suddetto bonus di 3.000 Euro.
4. Superbonus 110% (art. 9)
In primis la buona notizia: in base alle norme vigenti il superbonus per le villette unifamiliari e le unità indipendenti di case a schiera valeva soltanto nel caso di esecuzione documentata di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, ed in tale caso per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Tale ultimo termine viene ora prorogato fino al 31 marzo 2023. Ci sarà quindi più tempo per sfruttare il superbonus.
Per i lavori su condomini e case plurifamiliari, per i quali il bonus 110% doveva valere ancora per tutto il 2023, viene prevista una riduzione graduale: 90% nel 2023, 70% nel 2024, 65% nel 2025. Il superbonus del 110% mantiene invece valido anche per il 2023 nel caso entro il 25 novembre 2022 sia stata presentata la CILA (comunicazione inizio lavori) al Comune. Per i condomini era richiesta anche una delibera assembleare entro il 24 novembre. In caso di demo-ricostruzione di edifici è invece sufficiente che entro il 25 novembre sia stata presentata la relativa richiesta di concessione edilizia.
Per interventi di ristrutturazione su villette singole ed unità immobiliari autonome/indipendenti iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 spetterà il bonus del 90%, però alle seguenti condizioni:
- il contribuente deve essere proprietario o usufruttuario dell’immobile;
- l’abitazione deve essere utilizzata come “prima casa”.
- Il contribuente non potrà superare nel 2022 un “reddito di riferimento” di 15.000 Euro, determinato secondo le modalità stabilite nel decreto aiuti-ter e che prevede il “quoziente familiare”, che dipende per l’appunto dal numero di familiari conviventi. Si fa la somma del reddito familiare e si divide per il numero di familiari, che viene calcolato con 1 per il coniuge, 0,5 per un figlio, 1 per due figli e 2 per tre o più figli. Con un reddito familiare p.es. di 50.000 Euro e tre figli si applica il quoziente 4 ed il reddito di riferimento darà l’importo di 12.500 Euro.
Nelle zone sismiche colpite dopo il 1° aprile 2009 da un sisma il bonus 110% continua ad essere applicato fino a fine 2025.
Crediti di imposta da superbonus 110%, ceduti o scontati in fattura entro il 31 ottobre 2022 comunicati all’Agenzia Entrate ma non ancora utilizzati, possono essere portati in detrazione in dieci anni anziché in quattro o cinque. In tale modo si vuole dare la possibilità anche ai contribuenti con reddito meno elevato e quindi meno “capiente” e che non hanno ceduto il bonus a banche, di sfruttare il credito di imposta con le proprie imposte dovute.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider