Relazione periodica dei Consiglieri Delegati obbligatoria anche nelle Srl – richiesta estrema cura nell’adempiere a tale onere

Con il nuovo „Codice della crisi di impresa” (D.Lgs. 14/2019, art. 377), l’obbligo previsto dall’art. 2381 Codice Civile, che impone ai Consiglieri Delegati nelle Spa di relazionare periodicamente sul loro operato, è stato ampliato e previsto anche per le Srl mediante una modifica all’art. 2475, comma 6 C.C.. Tale nuovo adempimento è passato abbastanza sottotraccia sulla stampa specializzata, dove è stato poco commentato, probabilmente anche per via delle continue proroghe dell’entrata in vigore del Codice della crisi. La normativa è entrata effettivamente e pienamente in vigore soltanto il 15 luglio 2022. L’associazione di categoria “ASSONIME” ha commentato con la circolare 19/2019 la novità dando le prime istruzioni, ma da allora poco se ne è parlato. Di seguito alcune nostre indicazioni.

Come noto l’art. 2381 C.C. prevede che nelle societá per azioni gli amministratori delegati o i comitati esecutivi riferiscano almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione e all’organo di controllo

  • sull’andamento generale della gestione, in particolare anche
  • sulla sua prevedibile evoluzione ed inoltre
  • fornendo informazioni sulle operazioni più rilevanti effettuate dall’impresa e dalle eventuali imprese controllate.

Lo statuto può anche prevedere intervalli più brevi – ad esempio ogni trimestre – per tali relazioni dei Consiglieri Delegati.

Con le novità introdotte dal provvedimento di cui sopra, tali obblighi valgono ora anche nelle società a responsabilità limitata, peraltro con alcune particolarità. Per una migliore comprensione ricordiamo le varie alternative possibili con cui può essere amministrata una srl (art. 2475 C.C.):

  1. da un Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale, tipico delle spa;
  2. da più Co-Amministratori che amministrano con firma singola;
  3. da più Amministratori che amministrano congiuntamente e per talune operazioni agiscono insieme e per altre agiscono disgiuntamente;
  4. da un Amministratore Unico.

Nella prassi si trovano quasi esclusivamente Srl amministrate da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Con le premesse di cui sopra si deve prendere atto che anche gli Amministratori Delegati di Srl hanno l’obbligo di relazionare ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico nei seguenti casi:

a) se è stato nominato una Consiglio di Amministrazione quale organo collegiale (con un Presidente ed altri membri) e sono stati attribuiti poteri/deleghe a singoli Amministratori. In tale caso sussiste l’obbligo di relazionare regolarmente il Consiglio soltanto se la società ha anche nominato un organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico, non se è nominato “soltanto” un Revisore legale). In caso non sia nominato l’organo di controllo l’obbligo non sussiste e la relazione del Consigliere Delegato è volontaria.

b) se invece non è stato nominato un organo collegiale ma più Amministratori che agiscono congiuntamente e/o disgiuntamente, e ai quali sono conferite particolari deleghe, questi sono obbligati a riferire almeno semestralmente anche in assenza di un organo di controllo. Tale previsione più rigida rispetto al caso di cui alla lettera a) sopra descritto, si spiega con il fatto che in caso di più Amministratori che agiscono singolarmente è necessario uno scambio di informazioni per essere al corrente delle azioni altrui intraprese.

c) l’obbligo sussiste anche nel caso dell’Amministratore Unico, ma soltanto se è stato nominato anche un organo di controllo (non se è stato nominato di un Revisore Legale), ed in questo caso l’Amministratore Unico deve relazionare lo stesso organo di controllo e non l’Assemblea dei soci.

Questo nuovo obbligo di relazionare periodicamente può apparire come un inutile aggravio procedurale e burocratico, soprattutto per le piccole-medie imprese a conduzione familiare. Ma attenzione: essendo stato tale obbligo introdotto con il citato Codice della crisi di impresa, si deve tenere conto che, se l‘impresa dovesse entrare in una fase di crisi, un eventuale curatore concorsuale e/o il giudice fallimentare andrebbero sicuramente a verificare il rispetto della norma di cui sopra. E nel caso non fosse stata pedissequamente rispettata, avrebbero vita facile a fare causa civile di risarcimento dell’eventuale danno nei confronti degli Amministratori e – se nominato – dell’organo di controllo. Suggeriamo quindi di tenere nella massima considerazione la norma in commento.

In questo senso consigliamo quindi di prevedere almeno due volte all’anno un Consiglio di Amministrazione che abbia come punto all’ordine del giorno la “relazione dell’Amministratore Delegato sull’andamento della gestione ai sensi dell’art. 2381 C.C.”, naturalmente nei casi in cui la società ha i presupposti per essere assoggettata a tale obbligo. La relazione in sé non deve avere una forma particolare o definita ma può anche essere formalizzata con il verbale del CdA stesso. Quanto più tesa è la situazione economico-finanziaria dell’impresa, tanto più dettagliato e circostanziato dovrà essere il contenuto di detta relazione e con le previsioni sull’evoluzione della gestione e con le indicazioni sulle misure adottate e/o da adottare per fare fronte alla situazione di crisi. Il tutto, in primis, a tutela degli Amministratori stessi.

Eventualmente si potrebbe optare per una relazione scritta da fare circolare via mail o PEC tra Amministratori e Sindaci, al posto della convocazione di una riunione del CdA. In situazione di crisi però un tale modo di procedere pare poco appropriato.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider