Responsabilità solidale dell’appaltatore in ambito fiscale – Circolare dell’Agenzia Entrate n. 2/2013
Con la ns. circolare 41 del 2012 vi abbiamo dato prime indicazioni sulle nuove norme sulla responsabilità solidale in relazione al versamento di ritenute di lavoro dipendente ed IVA, modificate dal cosiddetto “decreto sviluppo” in agosto dell’anno scorso formato (art. 13-ter, D.L. 83/2012). Con la circolare n° 2 dell’1 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha emanato istruzioni sull’applicazione delle suddette norme.
Come noto la citata responsabilità solidale si applica soltanto nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore; il committente è invece esonerato da detta responsabilità diretta, è soggetto però ad una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 Euro se effettua pagamenti all’appaltatore senza prima informarsi dallo stesso sulla regolarità dei versamenti di ritenute e IVA o se effettua pagamenti nonostante sia a conoscenza di irregolarità in relazione a detti versamenti.
Di seguito le indicazioni più importanti della citata circolare.
- Ambito oggettivo di applicazione:
Sulla base del dettato normativo dell’art. 13-ter del D.L. 83/2012 (che modifica gli art. 35 co.28 e co. 28-ter del D.L. 223/2006) la responsabilità solidale dell’appaltatore sembrerebbe applicabile a contratti di appalto, di subappalto, in generale ai contratti di prestazioni di servizi e d’opera e finanche di fornitura (tipologia contrattuale non regolata nel codice civile).
Già nella nostra circolare n. 41/2012 avevamo anticipato che, secondo la nostra interpretazione della norma, la responsabilità solidale è applicabile esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto in base all’art.1665 c.c., anche perché la normativa non sembra poter essere applicata ad altre tipologie contrattuali ed in particolare ai contratti di compravendita.
Al contrario, avevamo ipotizzato che la disciplina in esame fosse applicabile non solo ad appalti nel settore edilizio o ad imprenditori edili, ma agli appalti in tutti gli altri settori economici, ad es. nel settore delle costruzioni meccaniche. Purtroppo, negli ultimi mesi, questa interpretazione non è stata condivisa e sono stati richiesti adempimenti burocratici aggiuntivi anche per semplici cessioni di beni e contratti d’opera di professionisti, e molti hanno rilasciato le dichiarazioni richieste allo scopo di ricevere i pagamenti.
Infine, con la recente circolare n.2/2013, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la nostra posizione:
- La responsabilità solidale riguarda esclusivamente contratti di appalto e subappalto (art. 1655 c.c.) a prescindere dal settore economico. Le sanzioni sono applicabili anche in presenza di un appalto senza ulteriori subappalti.
- Sono esclusi dalla disciplina gli appalti di fornitura di beni, i contratti d’opera (Art. 2222 c.c.), i contratti di trasporto (art. 1678 c.c.) ed i contratti di subfornitura.
- La circolare conferma anche che l’assegnazione di lavori all’interno di consorzi è esclusa dell’applicazione della presente normativa, dato che non è inquadrabile ne come contratto di appalto ne di subappalto.
Dato che in futuro sicuramente alcune controparti richiederanno dichiarazioni e documenti per contratti di cessione e tipologie contrattuali per cui, alla luce delle novità in esame, non sarebbero più necessari, alleghiamo (allegato B) la circolare n.2/2013 dell’Agenzia delle Entrate in cui, a pagina 5, è espressamente circoscritta l’applicazione della disciplina in esame ai soli contratti di appalto e subappalto.
- Ambito soggettivo di applicazione:
Le disposizioni riguardano sostanzialmente tutte le imprese:
- committenti e ordinanti;
- appaltatori e
Nella circolare sono invece esplicitamente escluse le persone fisiche senza partita IVA. Sono esclusi anche i committenti pubblici (art. 3 co. 33 d.lgs. 163/2006), ovvero tutti gli enti pubblici ed i consorzi di enti pubblici nonché i concessionari di opere pubbliche. Con la circolare sopra citata viene chiarito che sono esclusi dall’applicazione della disciplina della responsabilità solidale anche i condomini.
- Decorrenza temporale:
Le novitá sono in vigore a partire dai pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012 a condizione che si riferiscano a contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 83/2012). Con la circolare n.2/2013 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la responsabilità solidale vale anche per i contratti stipulati prima del 12 agosto 2012 se il contratto è stato rinnovato dopo questa data, in quanto il rinnovo è ritenuto equivalente ad una nuova stipula.
- Attestazione di regolarità:
la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto di appalto possono essere effettuate con
- attestazioni di CAF, commercialisti, consulenti del lavoro e consulenti tecnici oppure
- come previsto dalla circolare n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate anche con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell’appaltatore.
A questa circolare alleghiamo anche la bozza di autocertificazione predisposta dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE).
Nella circolare n. 2/2013 dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che in presenza di più contratti di appalto contemporaneamente tra appaltante e appaltatore è possibile rilasciare periodicamente delle autocertificazioni valide per tutti i contratti in essere tra le parti.
- Cessione del credito
Nella circolare n. 2/2013 l’Agenzia delle Entrate analizza la situazione in cui un’impresa edile cede ad un’altra impresa i propri crediti relativi ad un contratto d appalto. In questo caso l’attestazione di regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito ceduto deve avvenire nel momento in cui il debitore (l’appaltatore) dà notizia dell’avvenuta cessione del credito.
Siamo volentieri a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-09-06.03.13 Responsabilità solidale
scarica qui l'allegato Fac-simile dichiarazione sostitutiva
scarica qui l'allegato Circolare Ag. Entrate n° 2 dell’1 marzo 2013