Reverse charge per tablet, laptop e console da gioco dal 2 maggio 2016
A decorrere dal 2 maggio 2016 entrano in vigore numerose modifiche all’applicazione del meccanismo del reverse charge contenuto nell’art. 17 del DPR IVA. Nell’ambito del recepimento della legge comunitaria del 2013 il Governo ha infatti approvato l’11 febbraio di quest’anno, il decreto n. 24/2016, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 2 maggio 2016 e resteranno applicabili fino al 31 dicembre 2018.
Innanzitutto la modifica all’art. 17 del DPR IVA, comporta il venir meno dell’applicabilità dell’inversione contabile
- alle cessioni di componenti ed accessori di telefoni cellulari (lett. b)
- alle cessioni di personal computer e relativi componenti ed accessori (lett. c)
- alle cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (lett. d) ed
- alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione (lett. d-quinquies)
in parte anche per la mancanza dell’apposita autorizzazione, mai rilasciata dalla Commissione Europea.
Invece a decorrere dal 2 maggio 2016 il reverse charge diventa applicabile
- alle cessioni di console da gioco, tablet-pc, laptop e notebook, nonché
- alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali micorprocessori e unità centrali di elaborazione.
Fino ad ora non è stata pubblicata la più volte promessa Circolare Ministeriale, la quale dovrebbe chiarire l’esatto ambito di applicazione delle novità introdotte. Nel frattempo può venirci in aiuto quanto accaduto oltre confine in Germania, dove la Commissione Europea ha rilasciato una simile autorizzazione. Un tablet pc è definito come un computer portatile, piatto, particolarmente leggero, dotato unicamente di schermo touch-screen, digitabile con le dita o con una apposita penna. Invece tra i circuiti integrati rientrano in particolare microprocessori e unità centrali integrate (CPU, processori principali di un calcolatore elettronico).
Le variazioni normative si applicano in ogni caso alle cessioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016.
Rimane ancora da chiarire se il nuovo regime del reverse charge sia applicabile solo nell’ambito del commercio all’ingrosso o anche nel commercio al dettaglio. Stando alla lettera della norma l’inversione contabile troverebbe applicazione tutte le volte in cui il compratore è un’impresa o un libero professionista, indipendentemente dallo stadio di commercializzazione del prodotto.
In ogni caso per le cessioni di telefoni cellulari, microprocessori ed unità centrali di elaborazione, l’Amministrazione Finanziaria con la circolare N. 59/E del 23 dicembre 2010 aveva limitato l’applicazione dell’inversione contabile alle cessioni effettuate nei confronti dei rivenditori, senza che ciò fosse contenuto nella norma di legge. Le cessioni ai consumatori finali e agli utilizzatori finali restavano pertanto escluse dal meccanismo del reverse charge.
Per le console da gioco, laptop e tablet al momento manca una simile limitazione, pertanto il meccanismo del reverse charge è applicabile ad ogni livello di commercializzazione di tali prodotti. Vi informeremo tempestivamente, se le attese istruzioni ministeriali dovessero modificare tale interpretazione.
Una magra consolazione a tutta questa situazione di incertezza deriva dal fatto che se il fornitore dovesse fatturare con IVA, pur trovando applicazione il regime del reverse charge, le sanzioni applicabili all’acquirente sarebbero quelle fisse, tra i 250€ e 10.000€ e non più le sanzioni esagerate previste in precedenza. Alla luce della palese incertezza del diritto però non dovrebbero essere applicabili nemmeno le sanzioni più basse, appena descritte.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica circolare C-23-09.05.2016 - Reverse charge - novita