Riduzione delle percentuali di deducibilità dei costi degli autoveicoli per imprese e professionisti dal 2013
Con la riforma del mercato del lavoro (!). legge n. 92 del 28 giugno 2012, è stato modificato anche l’art. 164 del TUIR, limitando ulteriormente la deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti. Tale misura è stata inserita con l’obiettivo di reperire maggiori entrate, destinate a confluire nella copertura degli oneri della riforma del mercato del lavoro.
Deducibilità al 27,5% per i veicoli, che non sono utilizzati esclusiva-mente come beni strumentali all'attività d'impresa | La quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa, viene ridotta dal 40% al 27,5%. Quindi in futuro il 72,5% (finora il 60% non era deducibile) dei costi di acquisto e di esercizio di questi veicoli a fini fiscali non saranno più deducibili. Questa limitazione si applica sia alle aziende che ai professionisti. | ||||
Il limite di valore fiscalmente riconosciuto, è rimasto inalterato – svalutazione progressiva
|
La manovra è ancora più pesante se si considera che il limite del valore fiscalmente riconosciuto alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, è rimasto invariato da quasi 20 anni e che con la sola “svalutazione monetaria” la deducibilità si riduce ogni anno. Ricordiamo infatti, che è previsto un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto del mezzo di trasporto, pari a 18.075,99 Euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 Euro per i motocicli, 2.065,83 Euro per i ciclomotori, con un limite di deducibilità ora al 27,5%, anziché al 40% del passato. Considerando che i suddetti limiti operano congiuntamente, il costo massimo fiscalmente deducibile prima e dopo la manovra è: | ||||
Veicoli | 27,5% Costi di acquisto | 40% Costi di acquisto | |||
Autovetture e autocaravan | 4.970,89 | 7.230,39 | |||
Motocicli | 1.136,20 | 1.652,66 | |||
Ciclomotori | 568,10 | 826,33 | |||
Al tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto è da applicare il 27,5% per calcolare gli ammortamenti e canoni di leasing deducibili fiscalmente. In pratica, quindi, per un’autovettura si possono dedurre, a fini fiscali, al massimo ammortamenti pari a Euro 4.970,89 (Euro 1.242,72 in quattro anni), anche se, per esempio, il costo effettivo di acquisto è stato pari a 40.000 Euro. Ciò vale anche per acquisti in leasing finanziario.
In caso di leasing operativo o noleggio (ad esempio noleggio a lungo termine) su autovetture, il tetto massimo di riconoscimento annuo è rimasto invariato pari a Euro 3.615,20 (in passato 7 mio. di Lire). In caso di noleggio quindi in futuro ogni giorno si potrà detrarre un importo pari ad Euro 2,72 (27,5% di 3.615,20 / 365). |
|||||
Deducibili al 70% i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti |
La quota di deducibilità delle spese per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, viene ridotta dal 90% al 70%. Perciò, in futuro il 30% (finora il 10% non era deducibile) dei costi di acquisto e di esercizio di questi veicoli a fini fiscali non saranno più deducibili. Come in passato, nel caso di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la norma non dispone l’applicazione dei limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Pertanto, nel caso di autovettura avente un costo pari a Euro 40.000,00 sullo stesso importo si possono calcolare gli ammortamenti, che saranno deducibili al 70%.
Il presupposto di tale agevolazione si intende rispettato (Circolare n 48/1998) se il periodo di uso promiscuo è superiore alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro. L’agevolazione invece non si applica se vengono attribuiti veicoli agli amministratori o altri casi di collaboratori coordinati e continuativi (o a progetto). |
||||
Nessuna modifica per la detraibilità dell’Iva |
Nessuna modifica viene invece introdotta con riferimento alla detraibilità dell’IVA. Rimane in piede la detraibilità integrale dei veicoli messi a disposizione o dati in uso ai dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi a fronte di uno specifico corrispettivo e quelli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione; in tutti gli altri casi, la detraibilità ai fini IVA è limitata, come in passato, al 40%. | ||||
Nessuna modifica per agenti e rappresentanti di commercio | La disposizione non modifica la percentuale di deducibilità prevista per gli agenti e rappresentanti di commercio. Resta, infatti, ferma la deducibilità all’80%, con un limite di costo fiscalmente riconosciuto pari ad Euro 25.822,24 Euro (precedentemente 50 mio. di Lire). | ||||
Nessuna modifica per rimborsi spese auto |
Ugualmente non sono state modifiche le disposizioni in materia di rimborso spese auto a dipendenti e collaboratori. Costituiscono reddito imponibile, i rimborsi spese km, quando il dipendente utilizza il proprio veicolo fuori del comune della sede dell’impresa ed essa rimborsa una tariffa maggiore di quella prevista dall’ACI per il singolo veicolo.
Al contrario per il datore di lavoro o il committente vale il principio che le relative spese di trasporto sono deducibili dal reddito d’impresa, per un importo massimo pari al costo della percorrenza (tariffe ACI) relativo ad automezzi di potenza rispettivamente non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Se al dipendente o al collaboratore viene rimborsato un maggiore costo al km di quello previsto, tale importo resta non tassabile in capo al dipendente nel limite della tariffa generale ACI e quindi esente dall’imposta sul reddito da lavoro e dei contributi previdenziali. Al datore di lavoro o al committente, invece, non viene riconosciuto come costo operativo la parte eccedente delle tariffe ACI. I corrispondenti limiti per le auto con motore a benzina con 17 CF e 20 CF per motore diesel vengono fissati due volte all'anno. In appendice abbiamo allegato la tabella con le tariffa ACI aggiornata a marzo 2012 e attualmente in vigore. |
Se non altro la suddetta riforma non si applica retroattivamente. I nuovi limiti di deducibilità entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012); si tratta, quindi, del 2013 per i soggetti solari. Si consideri però che per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2013 si deve già tenere conto della riforma. Di conseguenza, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2013 (giugno/luglio e novembre), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale di deducibilità.
Considerazioni: I nuovi limiti suindicati suggeriscono, che per le imprese sarebbe più conveniente che i dipendenti acquistassero privatamente i veicoli e addebitassero all’impresa la tariffa ACI. Tuttavia si devono considerare i seguenti fattori:
- L'acquisto della vettura da parte di dipendenti, soci o amministratori comporta la indetraibilità dell'IVA.
- I costi di manutenzione del veicolo sono a carico del dipendente, essendo già inclusi nella tariffa ACI; di ciò si deve soprattutto tenere conto, quando si devono sostenere spese significative ad esempio per incidenti o la rottura del motore.
- Infine, si deve pensare a come fornire i fondi necessari all'amministratore o socio o dipendente per l'acquisto del veicolo. I dividendi ad esempio sono da tassare, se devono essere distribuiti.
- Infine si tenga conto che la messa a disposizione di veicoli ad uso promiscuo ad amministratori che sono anche soci, costituisce compenso in natura ed è da tassare come reddito diverso. Ciò è stato confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 15 giugno 2012, anche se i costi sono deducibili in maniera limitata e potrebbe portare in molti casi ad una doppia imposizione. In generale si deve segnalare l'uso personale di un veicolo aziendale da parte del socio in via telematica (per il 2011 entro il 15 ottobre 2012). Anche sotto questo punto di vista, l’intestazione alla società di veicoli utilizzati anche privatamente è da ripensare.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriore documentazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-36-20.08.2012 Autoveicoli
Appendice:
scarica qui Tariffe ACI marzo 2012