Riduzione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici – opzione entro il 30 novembre

Riduzione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici – opzione entro il 30 novembre

Entro il prossimo 30 novembre i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW devono comunicare la scelta della modalità di rimodulazione della tariffa incentivante, altrimenti sì applicheranno riduzioni all’incentivo dal 6% all’8%. Come noto con il DL 91/2014 (legge 116/2014) è stata disposta la riduzione delle tariffe incentivanti, precedentemente garantite tramite GSE per un periodo di 20 anni. Il 27 ottobre del 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le due modalità alternative per le quali è possibile optare. Si è ancora in attesa dei finanziamenti intermedi agevolati, menzionati nel testo di legge per far fronte ai finanziamenti precedentemente intrapresi; maggior parte degli impianti fotovoltaici sono stati costruiti con l’apporto di capitali di finanziamento, quindi una riduzione delle tariffe incentivanti può compromettere, soprattutto nel medio termine il pagamento delle rate dovute.

Di seguito i dettagli.

Rimodulazione delle tariffe incentivanti:

Come accennato nella nostra circolare nr. 33/2014, le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, originariamente garantite per 20 anni, saranno ridotte a partire dal 1° gennaio 2015. La riduzione delle tariffe incentivanti dipende dalla potenza dell’impianto:

  • 6% per impianti con potenza da 200 kW fino a 500 kW,
  • 7% per impianti con potenza da 500 kW fino a 900 kW,
  • 8% per impianti con potenza superiore a 900 kW.

Chi accetta questa riduzione non dovrà fare niente, essa vera attuata in automatico.

In alternativa si può scegliere tra due piani di rimodulazione delle tariffe incentivanti; in entrambi i casi sono previste delle riduzioni considerevoli delle tariffe incentivanti nel medio termine: nella prima opzione le riduzioni vengono successivamente recuperate prevedendo un prolungamento del tempo di erogazione della tariffa per 4 anni aggiuntivi, invece nella seconda opzione viene proposto un corrispondente aumento delle tariffe incentivanti negli gli ultimi anni di produzione. A carico degli imprenditori rimane in entrambi i casi il costo del finanziamento erogato e l’aumento del rischio di gestione.

Opzione A:

In alternativa alla riduzione a forfait sì può applicare una rimodulazione delle tariffe incentivanti concordate in funzione al prolungamento del periodo di agevolazione residuo da 20 anni a 24 anni. La riduzione delle tariffe viene fatta in funzione al periodo residuo e prevede una riduzione dal 17% al 25%. Segue una tabella riassuntiva:

Periodo residuo in anni Riduzione dell’incentivo
12 25%
13 24%
14 22%
15 21%
16 20%
17 19%
18 18%
oltre 19 17%

La riduzione delle tariffe è stata calcolata in modo tale da dilazionare per una produzione costante in 24 anni la stessa tariffa incentivante che sarebbe stata erogata in 20 anni. Ciononostante la rimodulazione produce delle perdite considerevoli:

- in primo luogo le tariffe incentivanti saranno erogate in parte posticipate da 10 a 20 anni, per cui l’effettivo svantaggio dipende dallo sviluppo futuro degli interessi passivi e dell’inflazione, e

- in secondo luogo gli impianti fotovoltaici hanno un calo annuale del rendimento, quindi è necessario considerare che nei quattro anni aggiuntivi dopo il ventesimo anno d’esercizio la produzione sarà più bassa e cosi anche la relativa tariffa incentivante.

Un ostacolo aggiuntivo a questa opzione è costituito dal fatto che maggior parte degli impianti fotovoltaici è stata costruita su superfici locate o con diritti di superficie per i quali il contratto di locazione o i rispettivi diritti di superfice sono delimitati a 20 anni; quindi la dilazione degli incentivi ad un periodo di 24 anni comporta notevoli difficolta per via della necessità di prolungare i rispettivi contratti.

Opzione B:

Come già accentato, nel DM del 27 ottobre 2014 è stata prevista anche una seconda opzione. Questa opzione lascia inalterato il periodo ventennale prevede però a partire dal 2015 la riduzione dell’incentivo fruito dal 10% al 31% in relazione al periodo residuo. In allegato a questa circolare trovate le tabelle pubblicate dal GSE per calcolare la rimodulazione.

Chi ha da poco allacciato l’impianto fotovoltaico, dal 1° gennaio fruirà di un incentivo ridotto del 10% che verrà compensato con un incentivo maggiorato a partire dal 2025. Impianti più vecchi con un periodo residuo di produzione di 11 anni fruiranno a partire dal 1° gennaio 2015 di un incentivo ridotto del 31% che sarà compensato con un corrispondente aumento del incentivo a partire dal 2021.

Anche per questa opzione gli importi nominali degli incentivi grazie alla rimodulazione rimangono invariati, ciononostante per l’impresa possono esserci rilevanti diminuzioni dei ricavi:

  • in primo luogo per i costi di finanziamento (verrà dedotto oggi fino al 30% degli incentivi che verrà ripagato al più presto in 6 anni) e
  • in secondo luogo per la diminuzione del rendimento annuale degli impianti fotovoltaici dovuto al calo di produttività intrinseco degli impianti fotovoltaici.

Comunicazione dell’opzione:

Se non si intende accettare la riduzione a forfait dal 6% al 8% delle tariffe incentivanti bisogna optare per una delle opzioni suesposte comunicandolo al GSE entro le ore 23.00 del 30 novembre 2014 tramite posta elettronica (applicazione FTV/SR nel sito web del GSE).

Considerazioni:

Valutando le opzioni bisogna considerare che l‘opzione A nella maggior parte dei casi non è applicabile a causa del prolungamento dell’arco temporale. La maggior parte degli impianti fotovoltaici sorge su superfici legate a contratti di locazione o diritti di superfice limitati a una durata di 20 anni.

In linea di massima entrambe le opzioni, senza tener conto delle perdite dovute al calo annuale di produttività degli impianti fotovoltaici, prevedono una forma di prefinanziamento a favore del GSE. Ci si pone anche la domanda se il GSE sarà in grado di pagare tra 5 o 10 anni i contributi maggiorati fino al 30%. Forse la diminuzione forfettaria delle tariffe incentivanti da 6% - 8% è il male minore, ragionando nei termini che con i tempi che corrono forse è meglio avere un uovo oggi che la gallina domani. La decisione su quale delle opzioni applicare dovrà essere valutata di caso in caso tenendo conto del tipo di finanziamento adottato per la costruzione dell’impianto fotovoltaico e della propensione personale al rischio. Per quanto riguarda i finanziamento l’art 26 comma 5 del DL 91/2014 prevede la possibilità di accedere a finanziamenti intermedi agevolati, però non è stato ancora pubblicato il decreto attuativo.

Numerose associazioni e alcuni grandi studi legali hanno già proposto delle azioni collettive (class action) contro la riduzione delle tariffe incentivanti. Se siete interessati a presentare ricorso in merito Vi consigliamo di discutere con il Vs. legale l’eventuale opzione che vorrete applicare, la quale potrebbe acquisire il significato di rinegoziazione ed essere d’ostacolo per l’azione legale.

In alternativa sì può presentare istanza di diniego, con la quale si rifiuta esplicitamente di applicare una delle due opzioni visto che manca ancora il decreto attuativo per eventuali finanziamenti intermedi agevolati. In questo modo non sì opta per nessuna delle opzioni.

Infine non è stata ancora applicata la ritenuta sul 10% sul prezzo di acquisto da parte del GSE prevista dal 1° luglio 2014 (che doveva essere conguagliata entro il 30 giugno dell’anno successivo) per dei problemi tecnici sul software del GSE; ci si augura che non sia applicata tutta in una volta sull’ultimo pagamento per il 2014.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-43-10.11.2014 Nuove tariffe incentivanti nel fotovoltaico

scarica qui l'allegato C-43-10.11.2014 Allegato