Riforma del commercio elettronico e altre prestazioni a privati in altri paesi UE a partire dal 1° luglio 2021

Fin dal 2017 si è cercato a livello UE di modificare e armonizzare l’IVA per il commercio online. Le nuove regole sono state introdotte con due Direttive UE (Direttiva 2017/2455/EU e Direttiva 2019/1995/EU) oltre che con varie disposizioni attuative. La riforma avrebbe dovuto entrare in vigore con il 1° gennaio 2021, ma a causa della pandemia è stato tutto rinviato al 1° luglio 2021.

Mentre in altri paesi, come la Germania ci si sta già organizzando in tale senso, in Italia la situazione è alquanto incerta in quanto manca ancora la legge di recepimento delle Direttive.

Cerchiamo comunque di seguito di riassumere i termini della questione.

Novità per il settore B2C

Preliminarmente una precisazione: la riforma riguarda soltanto il business verso i privati B2C (forniture di beni o servizi) e non il business tra imprese B2B e quindi le forniture intracomunitarie tra i vari paesi UE.

- La nuova normativa va quindi a riformare l’E-Commerce e le vendite a distanza esclusivamente nei confronti dei consumatori finali privati. Attualmente per tali forniture valgono soglie diverse per ogni paese comprese tra 35.000 e 100.000 Euro, entro le quali è consentito fatturare con l’IVA del paese di origine, ed al superamento delle quali diventa obbligatorio registrarsi nel paese estero ai fini IVA. A partire dal 1° luglio 2021 varrà un’unica soglia unitaria di non rilevanza del fatturato di 10.000,00 Euro per tutti i paesi UE, ma tale soglia diventa unica e cumulativa (e non per paese)! Sarà quindi necessario conoscere le aliquote IVA dei singoli paesi per potere adottare i prezzi corretti imposta inclusa. L’UE a tale scopo ha predisposto una banca dati apposita per effettuare le ricerche sulla base della nomenclatura combinata del prodotto (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html): si tratta dello stesso numero da indicare nei modelli Intrastat.

- Per le prestazioni di servizi alle persone in altri paesi UE di regola non ci sono soglie di fatturato. Tra queste ci sono ad esempio le prestazioni relative ad immobili, le prestazioni di noleggio e riparazioni a committenti privati. Queste sono oggetto di riforma limitatamente al fatto che a partire dal 1° luglio 2021 non saranno obbligati a liquidare l’imposta tramite una registrazione diretta in loco.

Nuova piattaforma per la liquidazione complessiva IVA

Per potere adempiere ai nuovi obblighi IVA nei rispettivi paesi, l’impresa potrà a partire dal 1° luglio 2021:

  • registrarsi direttamente nel rispettivo paese UE ai fini IVA, oppure
  • si potrà liquidare l’imposta dovuta direttamente attraverso un sistema di tassazione europeo (OSS – One Stop Shop), che in pratica è una evoluzione del sistema del sistema tradizionale (di cui alla prima riga) MOSS. Tale piattaforma diventa per l’impresa italiana il riferimento unico per la liquidazione dell’imposta di tutti i paesi UE (attenzione: soltanto per il fatturato con i privati!).

Attenzione: la procedura OSS o la registrazione diretta anche per paesi UE diversi non possono  sussistere in contemporanea.

Effetti pratici nel dettaglio

- Decadono le soglie per singolo paese UE applicate finora per il commercio elettronico. Si applica la nuova soglia unitaria di 10.000 Euro (cumulativa) per tutti i fatturati realizzati (nei confronti dei privati).

- Per i fatturati fino a 10.000 Euro resta l’imponibilità IVA nel paese di residenza dell’impresa che fornisce/vende i beni.

- Al superamento della soglia sussiste l’obbligo di identificazione diretta IVA nel paese estero, a meno che non si opti per l’adozione della procedura OSS (di cui sopra).

- Se si adotta la procedura OSS tutte le vendite a distanza e le prestazioni di servizi a consumatori finali dovranno essere liquidati con la suddetta procedura. Ciò vale anche ad es. per le prestazioni relative a ad immobili, quali quelle di un artigiano in un cantiere su incarico del committente privato di un paese UE. In caso di opzione per l’OSS ad es. le prestazioni su un immobile privato in Germania non potranno più essere liquidate ai fini IVA tramite una eventuale registrazione diretta già aperta in passato, ma soltanto tramite la piattaforma OSS. L’eventuale registrazione diretta potrà essere cancellata.

Suggerimento 

Se non sono state ancora attivate registrazioni dirette in altri paesi UE risulta evidente che conviene registrarsi sulla piattaforma OSS. Nel caso invece che siano già attive dette registrazioni dirette, conviene proseguire per quest’anno con tali posizioni, considerato che comunque permangono gli obblighi di comunicazione/dichiarazione: la nuova opzione può essere pianificata per il nuovo anno 2022.

I vantaggi dell’opzione OSS sono sostanzialmente:

- che decadono tutti gli obblighi di locali di comunicazioni e dichiarazioni periodiche ai fini IVA;

- l’imposta/IVA dovrà essere liquidata, indipendentemente dal volume d’affari, soltanto su base trimestrale, con eventuali vantaggi anche in termini di liquidità aziendale.

Vi informeremo sulle novità non appena la direttiva UE verrà recepita con legge in Italia.

Cordiali saluti

Josef Vieider