Rimborsi crediti IVA estera – presentazione richieste relative al 2023 entro il 30 settembre 2024 – Novità per i crediti IVA originati nel Regno Unito

Entro lunedì 30 settembre 2024, le imprese e i liberi professionisti possono presentare domanda di rimborso dell’IVA pagata nel 2023 in uno Stato membro UE diverso da quello in cui il soggetto è stabilito. Le disposizioni in materia sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti. Si riporta di seguito una breve sintesi.

Inoltro delle istanze di rimborso in Italia

Le imprese e i liberi professionisti stabiliti all’interno dell’Unione Europea devono richiedere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi acquistati o importati, presentando apposita istanza alla propria Amministrazione Finanziaria. Ai sensi dell’art 38-bis2 del DPR 633/1972 le imprese e i liberi professionisti italiani devono inoltrare perciò le istanze di rimborso per IVA assolta in un altro Paese membro per l’anno 2023 esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.

Invio telematico

Le istanze di rimborso IVA devono essere presentate esclusivamente attraverso i portali telematici “Entratel” o “Fisconline” messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla voce “Imprese” e nella sezione “Rimborsi IVA UE soggetti residenti”. Per poter utilizzare direttamente tale servizio, tuttavia, è necessario registrarsi.

Scadenza

Il termine ultimo per l’istanza di rimborso per l’anno 2023 è il 30 settembre 2024.

Periodicità delle richieste

In linea di principio, l’istanza di rimborso può essere presentata con periodicità annuale, tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, le domande di rimborso IVA possono essere presentate anche periodicamente durante l’anno, normalmente con cadenza trimestrale. Consigliamo di usufruire di tale possibilità, soprattutto perché gli errori nelle domande presentate possono poi essere corretti solo entro la scadenza del 30 settembre. Pertanto, se un’istanza di rimborso infrannuale è stata presentata in modo errato, si avrà ancora la possibilità di presentare la richiesta corretta entro il 30 settembre. Dopo questa scadenza, infatti, le correzioni sono consentite solo in misura limitata.

Elaborazione e rimborso

Le istanze inviate telematicamente vengono gestite dal Centro Operativo di Pescara che le inoltra allo Stato membro competente per il rimborso. Il rimborso è erogato direttamente dall’ Amministrazione Finanziaria dello Stato membro competente e non avviene quindi tramite il fisco italiano.

In conclusione, si ricorda che anche gli imprenditori e i professionisti di altri Paesi dell'Unione Europea o di Paesi con i quali esiste un accordo bilaterale in materia con l'Italia (Israele, Norvegia e Svizzera) possono richiedere il rimborso dell'imposta sostenuta in Italia nell'anno precedente entro il 30 settembre 2024.

Novità per il Regno Unito

Facciamo presente che a seguito di accordi diplomatici tra Roma e Londra nello scorso inverno, sarà nuovamente possibile presentare istanze di rimborso per l’IVA pagata nel Regno Unito (anche se non fa più parte dell’UE), sempre entro il prossimo 30 settembre.

L’accordo prevede un’applicazione “retroattiva” a partire dal 2021, ma non è stato chiarito se ciò significa che i) vengono accettate retroattivamente le istanze di rimborso eventualmente già presentate per il 2021 e 2022, oppure se ii) si possono presentare ora per allora le istanze di rimborso per gli anzidetti anni di imposta 2021 e 2022. A rigor di logica dovrebbe valere la seconda delle ipotesi. Per tale motivo vi suggeriamo, se di vostro interesse, di predisporre e presentare istanze di rimborso separate anche per gli anni 2021 e 2022. Nel peggiore dei casi potrà succedere che non vengano accolte.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Josef Vieider