Rimborso IVA estera – istanze per il 2012 da presentare entro il 30 settembre 2013
Le istanze per il rimborso dell’IVA estera relativa all’anno 2012 pagata ad altri paesi UE devono essere presentate in via telematica all’Amministrazione Finanziaria italiana entro il 30 settembre 2013. Di seguito riassumiamo i punti salienti della normativa.
Istanze da presentare in Italia |
Per le imprese ed i lavoratori autonomi comunitari, vale la regola che l’istanza per il rimborso dell’IVA estera pagata ad altri paesi dell’UE per acquisti di beni e/o di servizi, va presentata alla propria Amministrazione Finanziaria. Ciò significa che, ai sensi dell’articolo 38-bis2 della legge IVA, i soggetti IVA italiani devono presentare le richieste per il rimborso dell’Iva estera relativa all’anno 2012 esclusivamente all’Amministrazione Finanziaria italiana. |
Invio telematico dell‘istanza | Le richieste di rimborso vanno inviate telematicamente tramite il portale elettronico „Entratel“ o „Fisconline“ oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Il servizio si può richiedere al link „Richiesta rimborsi IVA UE Web“, previa apposita registrazione. |
Termine di scadenza | Le richieste di rimborso vanno presentate entro il 30 settembre dell’anno successivo, quindi per il 2012 l’istanza deve essere inviata entro e non oltre il 30 settembre 2013 (fa fede la data della trasmissione telematica). |
Periodo di competenza | L’istanza va presentata di regola annualmente, anche se molti paesi UE consentono di presentare la richiesta anche per periodi più brevi (per es. trimestralmente). E’ consigliabile sfruttare tale possibilità, anche per poter eventualmente rimediare ad errori nella compilazione di dette richieste: le eventuali correzioni delle istanze già presentate possono infatti avvenire soltanto entro il 30 settembre; dopo tale data un’eventuale correzione è presentabile solo a determinate condizioni. |
Raccolta delle pratiche e rimborso | Competente per le pratiche di rimborso presentate in Italia è il Centro Operativo di Pescara, che raccoglie le istante e le inoltra ai competenti uffici dei singoli paesi dell’UE. Il rimborso dell’IVA però non avviene tramite l’Agenzia delle Entrate italiana, bensì direttamente da parte dell’Amministrazione Finanziaria estera. |
Pro-rata di detraibilità e rimborso IVA | I richiedenti che effettuano anche operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 legge IVA devono comunicare la loro percentuale di detrazione (il cosiddetto „pro-rata“): il rimborso infatti avviene nella misura in cui il contribuente ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. In caso di richiesta infrannuale si indica provvisoriamente il pro-rata dell’anno precedente, salvo l’obbligo di comunicare successivamente quello definitivo dell’anno in oggetto. |
Consiglio | Vi consigliamo di provvedere al più presto alla presentazione della richiesta di rimborso per l’anno 2012, anche per poter avere poi tempo di rimediare ad eventuali errori od omissioni. Per lo stesso motivo, ove necessario, Vi consigliamo di presentare l’istanza anche per i primi due trimestri dell’anno 2013. Il nostro Studio è a disposizione per assisterVi nella redazione e/o nella trasmissione telematica delle richieste di rimborso.
Nel caso vogliate incaricare il ns. Studio per la redazione e la presentazione della richiesta, Vi invitiamo a farci pervenire entro e non oltre venerdì 13 settembre le fatture interessate, nonché il codice IBAN del conto bancario sul quale andrà versata l’IVA estera richiesta a rimborso. In considerazione della complessità di compilazione della richiesta, come lo scorso anno, siamo costretti a richiedere come minimo un onorario di 150,00 Euro per istanza. Ciò significa che, considerando anche il tempo da voi impiegato per la preparazione della relativa documentazione, molto probabilmente non ha senso presentare istanze di rimborso per crediti IVA di importo inferiore ai 300,00 Euro.
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Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-31 - 10.09.13 - Rimborso IVA estera