Ritenuta del 10% sui bonifici disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico
Come evidenziato nella nostra circolare n. 20/2010, l’art. 25 della c.d. “Manovra correttiva 2010 (DL 78/2010)” ha previsto che i bonifici effettuati dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono riconosciute le detrazioni d’imposta del 36% e del 55% a decorrere dal 1° luglio 2010 sono soggetti ad una ritenuta d’acconto del 10% all’atto dell’accreditamento al beneficiario.
Come noto le causali dei bonifici disposti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex L. n. 449/97 (detrazione IRPEF del 36%), e per gli interventi di risparmio energetico ex L. n. 296/2006 (detrazione IRPEF del 55%), devono contenere il riferimento alla relativa Legge, nonché il codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione ed il codice fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del bonifico. La ritenuta deve essere applicata ai bonifici recanti i summenzionati estremi.
Tale disposizione non si applica ai pagamenti per interventi di risparmio energetico effettuati da parte di imprese. Inoltre non devono essere necessariamente pagati mediante bonifico bancario/postale gli oneri di urbanizzazione, i diritti amministrativi, i bolli, le tasse, e le ritenute su compensi per prestazioni professionali; pertanto anche in questi casi i pagamenti non sono soggetti a ritenuta.
Invece, in tutti i casi in cui è obbligatorio il versamento mediante bonifico bancario/postale delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio e/o al risparmio energetico, l’istituto bancario o postale è tenuto ad applicare la ritenuta del 10% all’atto dell’accreditamento dell’importo al beneficiario, facendo pertanto scaturire un credito d’imposta in capo all’impresa, che potrà essere utilizzato in sede della prossima dichiarazione dei redditi. Gli istituti bancari/postali devono effettuare il versamento della ritenuta mediante modello F24 con codice tributo 1039, e devono rilasciare all’impresa apposita certificazione in merito alla trattenuta.
Per quanto riguarda l’aspetto pratico di questa nuova disposizione nelle ultime settimane sono sorti diversi dubbi, in particolare a fronte delle seguenti questioni:
- La ritenuta va applicata sulla base imponibile IVA o sull’importo del bonifico, quindi comprensivo di IVA? Qualora vada esclusa l’IVA, come bisogna procedere al relativo scorporo, essendovi aliquote diverse, ossia del 20%, 10% o 4%, e la banca in genere non è in possesso della fattura; spesso all’atto del pagamento la fattura non è neppure stata emessa.
- Vi erano ulteriori dubbi in merito ai condomini, i quali in veste di sostituti d’imposta sono tenuti ad operare una ritenuta d’acconto in misura del 4%, e pertanto si poneva la domanda se la ritenuta del 10% dovesse essere operata sull’importo al lordo oppure al netto della ritenuta del 4%.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 28.7.2010, n. 40/E, è recentemente intervenuta al fine di fornire una serie di chiarimenti “fortemente” attesi dai soggetti interessati, ossia dalle banche / Poste che operano la ritenuta in qualità di sostituti d’imposta e dai soggetti che effettuano gli interventi / lavori oggetto delle citate detrazioni.
L’Agenzia delle Entrate all’incirca un mese dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 ha finalmente fornito gli opportuni chiarimenti.
La ritenuta va applicata sull’importo del bonifico al netto dell’IVA calcolata in misura del 20%:
In primis l’Agenzia ha chiarito che la ritenuta non può essere applicata sull’IVA. Tuttavia, ammettendo che per gli istituti bancari/postali è praticamente impossibile scorporare in modo analitico l’importo dell’IVA, ha previsto la seguente soluzione, peraltro favorevole per il contribuente: indipendentemente dall’aliquota IVA effettivamente applicata si assume che la cessione di beni e/o la prestazione di servizi sia sempre soggetta all’aliquota del 20%, e pertanto dall’importo del bonifico va scorporata l’IVA assunta in misura del 20%.
Attenzione: contrariamente a quanto sostenuto in alcune interpretazioni della la stampa specializzata (tra gli altri anche la circolare “ANCE”) la ritenuta non va applicata sull’80% dell’importo del bonifico, ma si parte dal presupposto che l’importo del bonifico sia pari al 120%. Esempio:
base imponibile 1.000,00 €
Iva 10% 100,00 €
Totale fattura 1.100,00 €
La ritenuta va calcolata nel modo seguente: 1.000,00/120*100, e su questo importo si applica il 10% = € 91,67;
pertanto al beneficiario l’istituto bancario/postale accredita € 1.008,33.
La ritenuta del 10% sostituisce le altre ritenute ai sensi del DPR 600/1973:
In merito alla seconda domanda l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta del 10% costituisce una norma particolare con la conseguenza che sostituisce altre ritenute ai sensi del DPR 600/1973. Pertanto ne consegue che ad es. ai condomini non va più applicata la ritenuta del 4% qualora sia già stata applicata la ritenuta del 10%.
Dal tenore letterale della norma tale esclusione pare interessare anche le ritenute del 20% sui compensi ai professionisti, ma generalmente dovrebbe trattarsi di casi molto marginali (di regola i committenti privati non operano ritenute).
Bonifici a favore di non residenti
Infine la circolare chiarisce che la ritenuta d’acconto deve essere applicata anche ai bonifici destinati ad imprese estere, qualora le somme siano accreditate sui conti correnti italiani delle imprese non residenti. Questi ultimi, potranno scomputare la ritenuta subita dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia (nel caso di stabile organizzazione), oppure chiederla a rimborso ex art. 38 DPR n. 602/73.
Nessuna sanzione durante il periodo transitorio
In considerazione dell’immediatezza dell’entrata in vigore del provvedimento, della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta e delle obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma, l’Agenzia ha chiarito che in sede di prima applicazione della disposizione sussistano le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell’applicazione della norma.
L’obbligo di operare la ritenuta è a carico delle banche. Pertanto l’impresa esecutrice nella fattura non è tenuta a menzionare alcun riferimento particolare, ed anche il privato esecutore del bonifico non è tenuto a porre in essere alcunché.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-25- Ritenute risparmio energetico d