Rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015

Rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015

Come noto, la Finanziaria 2016 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2014. La rivalutazione richiede il versamento (in unica soluzione) di un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali per il calcolo degli ammortamenti a partire dal 2018. In caso di cessione, il maggior valore per il calcolo delle plusvalenze è riconosciuto soltanto dal 1° gennaio 2019. Inoltre, il soggetto interessato può affrancare il saldo attivo di rivalutazione, accantonato a riserva, versando un’imposta sostitutiva del 10%.

A nostro giudizio, ad eccezione di alcuni casi specifici, la rivalutazione in oggetto è poco interessante. Ciò nonostante, qui di seguito vi proponiamo una breve panoramica:

 

  1. Ambito soggettivo

I soggetti ammessi alla rivalutazione sono i seguenti:

  • società di capitale;
  • società di persone;
  • imprese individuali,
  • enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

La rivalutazione in esame è consentita ai soggetti IRPEF ed IRES che non adottino i principi contabili internazionali IAS/IFRS, a prescindere dal tipo di contabilità (ordinaria/semplifica-ta).

 

  1. Ambito oggettivo

La rivalutazione interessa le immobilizzazioni immateriali e materiali, comprese le partecipazioni in società controllate/collegate:

  • risultanti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014
  • ancora presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015.

I beni iscritti nell’attivo circolante non possono essere rivalutati. I beni concessi in leasing possono essere rivalutati se acquisiti in proprietà, cioè ‘riscattati’ nel corso del 2014.

La rivalutazione va effettuata per categorie omogenee; è pertanto necessario procedere alla rivalutazione di tutti i beni che ricadono nella medesima categoria omogenea non essendo possibile scegliere di rivalutare alcuni ed escluderne altri. Le categorie omogenee possono essere individuate a titolo esemplificativo nel modo seguente:

 

TIPO DI BENE CATEGORIA OMOGENEA
Beni immobili -          Aree fabbricabili;

-          Aree non fabbricabili;

-          Fabbricati non strumentali;

-          Fabbricati strumentali:

a.       fabbricati strumentali per destinazione;

b.      fabbricati strumentali per natura.

Beni mobili registrati -          Veicoli; i beni a deducibilità limitata (ad esempio autovetture) possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea

-          Aeromobili;

-          Navi iscritte nel registro internazionale;

-          Navi non iscritte nel registro internazionale.

Altre immobilizzazioni ammortizzabili -          Per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

 

  1. Modalità di rivalutazione

La rivalutazione va eseguita nel bilancio chiuso o in corso al 31.12.2015. Il valore rivalutato attribuito ai singoli beni non può essere superiore al valore di mercato. Ai fini della rivalutazione può essere utilizzata una delle seguenti modalità alternative.

 

Rivalutazione del costo storico Comporta un allungamento del periodo di ammortamento.

 

Rivalutazione sia del costo storico che del fondo ammortamento Consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento, ammortamenti futuri saranno però maggiori.

 

Riduzione totale o parziale del fondo ammortamento In questo caso non viene modificato il costo storico del bene.

 

A fronte dell’iscrizione del maggior valore del bene deve essere rilevata una riserva di rivalutazione il cui regime fiscale è di sospensione d’imposta, poiché non ha scontato le imposte ordinarie. La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella citata nota integrativa.

 

  1. Costi

La rivalutazione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva pari a:

  • 16% per i beni ammortizzabili e
  • 12% per i beni non ammortizzabili (p.es. terreni)

È possibile altresì affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando un’imposta sostitutiva pari al 10%. L’imposta sostitutiva per affrancare il saldo  attivo di rivalutazione si calcola sulla stessa base imponibile come l’imposta sostitutiva per la rivalutazione pari al 16% o 12%, e non su l’importo al netto di tale imposta sostitutiva.

Le imposte sostitutive vanno versate in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, il 16 giugno 2016 e con la maggiorazione pari a 0,4% entro il 16 luglio 2016; a differenza di quanto previsto per altre imposte sostitutive nel passato, non è previsto il versamento rateale.

 

  1. Effetti

La rivalutazione produce immediatamente effetti civilistici. I nuovi valori dovranno essere ammortizzati ai fini civilistici già nel bilancio dall’esercizio per il 2016. Fiscalmente si tiene conto dei valori rivalutati nel calcolo degli ammortamenti dall’esercizio 2018, invece per il calcolo della plusvalenza da alienazione del bene, la rivalutazione produce effetti dal 1° gennaio 2019.

Una correzione dell’ultima ora ha previsto un trattamento favorevole per gli immobili: i valori rivalutati sembrerebbe producano effetti fiscali sia ai sensi dei maggior ammortamenti che ai sensi di un eventuale plusvalenza dal 1. dicembre 2017. La formulazione nel testo di legge però non è chiara e non si può escludere che il trattamento favorevole sia riservato soltanto al riallineamento civilistico-fiscale.

 

  1. Valutazione di convenienza

Alla luce del tardivo effetto fiscale la rivalutazione in oggetto sembrerebbe in linea di massima poco interessante. È più che lecito chiedersi la ragione per cui versare per la rivalutazione di un immobile un’impostata sostitutiva pari al 16% e ulteriori 10% per l’affrancamento del saldo attivo quindi un totale di 26% quando dallo stato attuale di diritto eventuali plusvalenze future sconteranno un aliquota IRES pari al 24%. Diversamente per le società di persone e ditte individuali tenendo presente anche l’effetto ACE (applicazione dell’aliquota del 4,5% all’incremento del patrimonio netto) e la progressività dell’IRPEF le imposte sostitutive potrebbero risultare vantaggiose.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-22-09.05.2016 - Rivalutazione beni d impresa