Come già comunicatoVi, la Legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020, Art. 1, commi 1122 e 1123) ha riaperto nuovamente i termini per rivalutare, al valore di mercato, partecipazioni e terreni, detenuti non in regime di impresa, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11%.
Coloro che desiderano usufruire di questa possibilità, devono predisporre entro il 30 giugno 2021 una apposita perizia giurata di stima e versare almeno la prima rata dell’imposta sostitutiva.
Hanno la possibilità di effettuare la rivalutazione le persone fisiche, società semplici, associazioni di professionisti ed enti non commerciali, sempre con riferimento a partecipazioni e/o terreni non detenuti in regime di impresa.
L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore di mercato ed è la stessa sia per le partecipazioni qualificate, che per quelle non qualificate, come anche per i terreni.
Modalità di calcolo dell’imposta: come noto, l’imposta sostitutiva va calcolata sul valore rivalutato (e non sulla differenza tra valore di carico e valore rivalutato); la rivalutazione è quindi interessante quando la differenza tra valore di mercato e costo di acquisizione è rilevante.
La data di riferimento per la determinazione del valore di mercato è quella del 1° gennaio 2021.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro il 30 giugno 2021 utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici tributo:
8055 per la rivalutazione delle quote di partecipazione
8056 per la rivalutazione dei terreni.
Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è l’anno 2021.
In alternativa il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire anche in tre rate di uguale importo da effetturare rispettivamente
- entro il 30 giugno 2021,
- entro il 30 giugno 2022 ed
- entro il 30 luglio 2023
con l’aggiunta degli interessi del 3% per anno; quindi il pagamento rateale non risulta di regola interessante se si considerano gli attuali tassi di interesse.
Per il resto valgono le regole previste per le precedenti rivalutazioni, anche con riferimento alla correzione di precedenti rivalutazioni.
Importante: Vi ricordiamo che un’eventuale rivalutazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi per il 2021 (nel 2022), ma l’omessa indicazione non inficia comunque gli effetti della stessa, ma rappresenta “solo” un errore formale sanzionabile con un’ammenda da 250 ad 2.000 Euro. Vi rammentiamo infine che nella dichiarazione dei redditi per il 2020 vanno indicate eventuali rivalutazioni effettuate l’anno scorso.
Valutazione: la rivalutazione non rappresenta più uno strumento straordinario, visto che questa disposizione viene riproposta annualmente da oltre vent’anni. Se però venisse realmente realizzata la riforma fiscale annunciata, ci potrebbero essere anche in questo campo delle variazioni rilevanti. Pertanto la rivalutazione può essere consigliabile per lo meno nei casi in cui sicuramente sono previste delle cessioni.
Per eventuali ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali saluti
Josef Vieider