Vi abbiamo informati in precedenza che, in sede di conversione del D.L. Energia 17/2022, sono sati riaperti i termini (per le persone fisiche) per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento di un’imposta sostitutiva aumentata al 16% (dal 2014 dell’anno scorso) sul valore di mercato. Chi volesse fruire di tale possibilità deve richiedere ad un esperto una perizia di stima giurata e versare l’imposta, o la prima rata della stessa, entro il prossimo 15 novembre 2023.
Hanno la possibilità di effettuare la rivalutazione le persone fisiche, società semplici, associazioni di professionisti ed enti non commerciali, sempre con riferimento a partecipazioni e/o terreni non detenuti in regime di impresa.
L’imposta sostitutiva è pari al 16% del valore di mercato ed è la stessa sia per le partecipazioni qualificate, che per quelle non qualificate, come anche per i terreni.
Modalità di calcolo dell’imposta: come noto, l’imposta sostitutiva va calcolata sul valore rivalutato (e non sulla differenza tra valore di carico e valore rivalutato); la rivalutazione è quindi interessante quando la differenza tra valore di mercato e costo di acquisizione è rilevante.
La data di riferimento per la determinazione del valore di mercato è quella del 1° gennaio 2023.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro il 15 novembre 2023 utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici tributo:
8055 per la rivalutazione delle quote di partecipazione
8056 per la rivalutazione dei terreni.
Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è l’anno 2023.
In alternativa il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire anche in tre rate di uguale importo da effettuare rispettivamente
- entro il 15 novembre 2023,
- entro il 15 novembre 2024 ed
- entro il 15 novembre 2025,
con l’aggiunta degli interessi del 3% per anno;
Per il resto valgono le regole previste per le precedenti rivalutazioni, anche con riferimento alla correzione di precedenti rivalutazioni.
Attenzione: Vi ricordiamo che un’eventuale rivalutazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi per il 2023 (nel 2024), ma l’omessa indicazione non inficia comunque gli effetti della stessa, ma rappresenta “solo” un errore formale sanzionabile con un’ammenda da 250 ad 2.000 Euro. Vi rammentiamo infine che nella dichiarazione dei redditi per il 2022 vanno indicate eventuali rivalutazioni effettuate l’anno scorso.
Per completezza facciamo presente che a seguito di interrogazione parlamentare pare ci sia stata un’apertura per una eventuale proroga dei termini per effettuale la suddetta rivalutazione, forse addirittura con imposte sostitutive differenziate in base alla durata del possesso. Ciononostante invitiamo chi è interessato a puntare per ora sul prossimo 15 novembre e fare redigere perlomeno la perizia giurata: se poi nel frattempo ci sarà una proroga dell’ultima ora, ci si regolerá caso per caso.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Distinti saluti
Josef Vieider