Rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2016 – termine del 30 giugno 2016
Come noto la legge di stabilità 2016 (commi 887 e 888 dell’art. 1) ha riaperto i termini per rivalutare terreni e partecipazioni detenuti non in regime di impresa, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2016: si tratta di rivalutare terreni e/o partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2016. Entro la medesima data del 30 giugno deve essere inoltre redatta una perizia giurata di stima. Sono ammessi a tale possibilità le persone fisiche, le società semplici, le associazioni tra professionisti e gli enti non commerciali.
È una norma che già conosciamo da parecchi anni, l’imposta sostitutiva è però stata aumentata e fissata all’8% per tutte le fattispecie, mentre ricordiamo che l’anno scorso la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate scontava un’imposta del 4%.
L’imposta sostitutiva dell’8% non si applica sulla plusvalenza latente ma bensì sul valore di mercato (come da stima): la rivalutazione è quindi tanto più conveniente, quanto il valore di mercato si avvicina al valore della potenziale plusvalenza.
L’imposta dovrà essere versata entro il prossimo 30 giugno mediante modello F24 con i seguenti codici tributo:
„8055“ per la rivalutazione delle partecipazione e
„8056“ per la rivalutazione di terreni.
Periodo di riferimento è l’anno 2016. È possibile optare per il pagamento in tre rate annuali di uguale importo scadenti rispettivamente entro il 30 giugno 2016, il 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018, con l’aggiunta degli interessi semplici del 3% per anno.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare – la n° 20/E del 18 maggio 2016 – nella quale sono stati ribaditi criteri e modalità già espressi in precedenza, ma con particolare riguardo ai casi di rivalutazioni già effettuate in passato, per le quali vi è ora l’esigenza di adeguare verso l’alto o verso il basso il valore di mercato/di stima. In particolare:
- In caso di differenza positiva tra valore attuale e valore precedentemente rivalutato, quindi adeguamento verso l’alto, può essere portata in detrazione l’imposta versata in passato da quella dovuta per l’attuale rivalutazione e si versa soltanto la differenza
- in caso di differenza negativa, quindi in caso di adeguamento al ribasso (ad es. un terreno rivalutato al 1°luglio 2013 100, valore attuale 40), potrà essere richiesto il rimborso dell’imposta versata a suo tempo in eccesso pro-quota, semprechè non siano trascorsi più di 48 mesi da tale versamento. In questi termini potrebbe essere di interesse rivedere eventuali rivalutazioni effettuate in passato, se sono completamente mutate le condizioni di mercato.
La rivalutazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi UNICO per il 2016 (l’omessa indicazione è sanzionata come errore formale). Ricordiamo di indicare nella dichiarazione per il 2015 eventuali rivalutazione effettuate l’anno scorso.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Distinti saluti
Dr. Josef Vieider
scarica circolare C-26-07.06.2016 - Rivalutazione terreni e partecipazioni