Rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti da persone fisiche alla data del 1° gennaio 2015
La legge di stabilità 2015 (legge n° 190 del 23 dicembre 2014) ha previsto una nuova riapertura dei termini (esattamente per la dodicesima volta) della rivalutazione di partecipazioni e terreni, non detenuti da imprese, mediante il versamento di una imposta sostitutiva.. La riapertura dei termini in oggetto fa riferimento ai beni suddetti posseduti alla data del 1° gennaio 2015: per questi deve essere redatta perizia giurata entro il 30 giugno 2015 ed entro la stessa data deve essere versata l’imposta sostitutiva, eventualmente anche solo la prima rata.
Si tratta in definitiva di una “riedizione” delle passate leggi di rivalutazione, con il raddoppio, rispetto agli anni scorsi delle aliquote, in dettaglio l’imposta sostitutiva è pari al:
- 4% per partecipazioni non qualificate (non superiori al 25% per le quote in società di persone, non superiori al 20% per le società di capitali), e al
- 8% per le partecipazioni qualificate
- 8% per i terreni agricoli ed edificabili.
Ambito soggettivo di applicazione
Possono usufruire della legge in oggetto le persone fisiche, le società semplici, le associazioni professionali e gli enti non commerciali, sempre nel presupposto che partecipazioni e terreni non siano detenuti nell’ambito di un’impresa.
Calcolo dell’imposta
Rispetto agli ultimi anni l’imposta sostitutiva è raddoppiata e quindi pari al:
- 4% per partecipazioni non qualificate (non superiori al 25% per le quote in società di persone, non superiori al 20% per le società di capitali), e al
- 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni agricoli ed edificabili.
La base imponibile non è costituita dall’eventuale maggior valore dei terreni o delle partecipazioni, ma dal loro valore di mercato alla data del 1° gennaio 2015, come risultante da perizia di stima giurata che deve essere redatta entro il 30 giugno 2015. A seguito dell’incremento delle aliquote, i benefici della rivalutazione sono significativamente diminuiti.
Versamento dell’imposta
L’imposta deve essere versata entro il 30 giugno 2015. Eventualmente il pagamento può essere effettuato in tre rate di pari ammontare entro:
- il 30 giugno 2015,
- il 30 giugno 2016,
- il 30 giugno 2017,
corrispondendo in tal caso, gli interessi nella misura del 3%.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F.24 con i seguenti codici tributo:
„8055“ per la rivalutazione di partecipazioni;
„8056“ per la rivalutazione di terreni.
Il periodo di riferimento da indicare è l’anno 2015.
Ulteriori considerazioni
Da ricordare che le partecipazioni posso essere rivalutate con perizia di stima giurata anche se la partecipazione è già stata venduta dopo il 1° gennaio 2015; al contrario (almeno secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate in passato, pare che ora intenda cambiare orientamento) in caso di cessione di terreni, la perizia deve essere precedente all’atto di vendita.
Particolare attenzione va posto nella situazioni in cui già in passato sono state operate delle rivalutazioni, per il fatto che le mutate condizioni di mercato hanno portato a grosse differenze.
Se la differenza di valutazione è positiva, si può portare in detrazione dall’imposta dovuta l’importo effettivamente versato della “vecchia” imposta sostitutiva e si verserà soltanto la differenza.
In caso di differenza negativa (valore da perizia al 1° gennaio 2013, 100, valore da perizia al 1° gennaio 2015, 90) può essere richiesto a rimborso il differenziale di imposta versata rispetto a quella dovuta in base alla nuova perizia, sempreché non siano passati più di 48 mesi dalla data di versamento.
In questo senso una rivalutazione può tornare utile anche in caso di riduzione del valore rispetto al passato, cosa non infrequente in questi tempi di crisi. Queste valutazioni sono particolarmente importanti considerato che secondo l’Amministrazione finanziaria il valore di perizia attribuito con la rivalutazione costituisce, ai fini fiscali, il valore minimo nei successivi trasferimenti (quindi si applica il valore di stima anche se il prezzo pattuito tra le parti è inferiore).
Da aggiungere che nel caso di partecipazioni pervenute per donazione, viene confermata l'impossibilità, da parte del donatario, di scomputare l'imposta sostitutiva versata dal donante.
Ai soggetti che abbiano scomputato l'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni del costo della partecipazione effettuate dal donante, ai sensi della Risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015, viene consentito di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni, il minore versamento entro il 19 giugno 2015.
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-26-30.05.2015 Rivalutazione terreni e partecipazioni