Circolare n° 22/2019
Bolzano, 11 giugno 2019
Come già comunicatovi con la ns. circolare relativa alla legge di stabilità 2019, ancora una volta è stata prorogata la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni edificabili, essenzialmente detenuti/e da parte di persone fisiche non in regime di impresa (commi 1053 e 1054, art. 1, legge 145 del 30 dicembre 2018). Il termine per effettuare tale rivalutazione sarebbe il prossimo 30 giugno 2019 che, essendo una domenica, fa slittare il termine al 1° luglio 2019. Il riferimento è al valore di mercato al 1° gennaio 2019. Entro l’anzidetto termine del 1° luglio deve essere
- redatta la perizia di stima giurata e
- essere versata l’imposta sostitutiva, o perlomeno la prima delle rate di uguale importo
in caso di opzione per il pagamento rateale (tre rate con interessi al tasso del 3%).
L’imposta sostitutiva è pari al 10% (l’anno scorso era l’8%) per partecipazioni non qualificate e terreni edificabili, 11% in caso di partecipazioni qualificate, e va calcolata sul valore rivalutato (e non sulla potenziale differenza tra valore di carico e valore rivalutato). Per le modalità di versamento ed altri dettagli vi rimandiamo alle ns. numerose circolari in argomento (in pratica è dal 2002 che quasi ininterrottamente viene offerta questa possibilità). Ricordiamo soltanto i codici di versamento dell’imposta, che sono:
8055 per la rivalutazione di quote di partecipazione, e
8056 per la rivalutazione di terreni,
sempre con periodo di riferimento 2019.
Facciamo presente che, con la circolare dell’Agenzia Entrate n° 20/E del 18 maggio 2016 sono state fornite interessanti indicazioni ed interpretazioni per casi particolari, quali ad esempio rivalutazioni già effettuate in passato. Essendo i valori di mercato nel frattempo mutati si possono verificare ad esempio due situazioni opposte:
a) Il valore di mercato è aumentato rispetto al passato: in tale caso si può effettuare una ulteriore rivalutazione portando in detrazione dall’importo dell’imposta dovuta quanto già versato in passato;
b) Viceversa, se il valore è inferiore a quanto periziato in passato, si può effettuare una nuova valutazione in base a perizia e una volta determinato il nuovo valore inferiore si può chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso, sempreché non siano trascorsi più di 48 mesi dal versamento.
Un’eventuale rivalutazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi per il 2019 (nel 2020), ma l’omessa indicazione non inficia gli effetti della stessa: al massimo potrà essere sanzionata con un’ammenda da 258 ad 2.065 Euro.
Vi rammentiamo infine che nella dichiarazione per il 2018, che viene redatta quest’anno, andranno indicate eventuali rivalutazioni effettuate l’anno scorso.
Attenzione: la rivalutazione è di particolare interesse se si intende a breve cedere la partecipazione o il terreno, con il prezzo già più o meno stabilito, altrimenti è necessario fare i dovuti calcoli di convenienza. Si tenga anche conto che non vi è certezza sul fatto che una simile possibilità di rivalutazione venga offerta nuovamente in futuro. Per tale ragioni consigliamo a tutti di valutare bene le situazioni in cui una rivalutazione potrebbe essere di interesse e di comunicarci tempestivamente un’eventuale decisione in tale senso.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Josef Vieider