Rivalutazione di terreni e partecipazioni da effettuarsi entro il 2 novembre 2010

Rivalutazione di terreni e partecipazioni da effettuarsi entro il 2 novembre 2010

Come già illustrato nella nostra circolare n°. 2/2010 il legislatore ha nuovamente previsto la possibilità di affrancare le plusvalenze latenti,

- su partecipazioni in società non quotate,

- e su terreni,

a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva. La condizione necessaria è che tali beni siano posseduti all'1.1.2010, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché da enti non commerciali.

Ne consegue che, rimangono esclusi dalla disciplina in esame i beni posseduti da imprese.

L’imposta sostitutiva viene calcolata non sulla plusvalenza, ma applicando al valore del terreno o della partecipazione, così come risulta dalla perizia di stima redatta dai professionisti abilitati, le aliquote del:

  • 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
  • 2% per le partecipazioni non qualificate;

A tale scopo, la perizia di stima giurata sul valore dei beni al 1° gennaio 2010, dovrà necessariamente essere effettuata entro il 2 novembre 2010, termine entro il quale si dovrà anche provvedere al pagamento dell’imposta. In alternativa, si potrà optare per il versamento in tre rate annuali con scadenza rispettivamente,

il 2 novembre 2010,

il 31 ottobre 2011,

ed il 31 ottobre 2012,

maggiorate da interessi del 3% su base annuale. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:

“8055” per la rivalutazione delle partecipazioni e

“8056” per la rivalutazione dei terreni.

Inoltre come anno di riferimento dovrà essere indicato il 2010.

 

Al fine della rivalutazione é quindi necessaria la perizia di stima giurata, da effettuarsi entro il 2 novembre 2010. Sul punto è bene precisare, come nel caso dei terreni – al contrario delle partecipazioni – la stima debba essere redatta prima dell’alienazione del bene stesso. Pertanto chi ha alienato ad esempio in settembre, e fa redigere la relativa perizia di stima giurata in ottobre, potrà fruire dell’agevolazione qualora la vendita riguardi una partecipazione, mentre ne sarà escluso qualora l’oggetto di vendita sia un terreno.

 

Nella sostanza le disposizioni su entrambe le rivalutazioni sono rimaste le stesse delle precedenti rideterminazioni di valore, da ultima quella del 2008, con l’aggiunta di alcune particolarità:

  • e´ data la facoltà di operare la rivalutazione anche in modo parziale; si potrà quindi rivalutare solamente la parte del terreno o delle partecipazioni posseduti per la quale è ragionevolmente prevedibile una futura alienazione.
  • il valore del terreno rivalutato rappresenta il valore di riferimento ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in caso future alienazioni del bene. Ne consegue che, in caso di una vendita a valore inferiore rispetto a quello della rivalutazione, l’agenzia delle entrate potrà disconoscere tale minor valore.
  • ai sensi della circolare n. 12/E del 12 marzo 2010 la rivalutazione può riguardare sia il nudo proprietario che l’usufruttuario, limitatamente ai diritti vantati al 1° gennaio 2010;
  • si ritiene probabile che la rivalutazione, sulla base di quanto accaduto in passato, dovrà essere espressamente indicata nella dichiarazione dei redditi per il 2010, da presentare il prossimo anno.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-33 - rivalutazioni terreni e partecipazioni