“Rottamazione” cartelle entro il 15 maggio 2018

Con la ns. circolare n° 45/2017 vi avevamo informati sulla „proroga“ e rispettivamente sulla „riedizione“ della legge sulla rottamazione dei ruoli e delle cartelle, misure previste dal D.L. 148/2017. Le relative istanze sono da presentare entro il prossimo 15 maggio 2018. Di seguito una breve panoramica degli aspetti più rilevanti.

Sono ammesse alla procedura della rottamazione:

  1. Cartelle di pagamento per le quali il contribuente aveva richiesto al 24 ottobre 2016 larateazione ma non aveva adempiuto al pagamento di quanto dovuto entro 31.12.2016 e quindiad aprile 2017 non era stato ammesso alla procedura di rottamazione, sono ora “riammesse”.
  2. Sono nuovamente rottamabili i carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, potenzialmente ammissibili alla rottamazione di aprile 2017, per i quali però non è stata presentata la domanda di definizione (per dimenticanza o, nella maggior parte dei casi, a causadella scarsa chiarezza delle relative istruzioni amministrative).
  3. Sono inoltre ammessi anche i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (cd. „rottamazione-bis“).

Come noto la rottamazione consiste sostanzialmente nel pagamento delle imposte dovute mentre sanzioni ed interessi di mora vengono “condonati”.
Per essere ammessi alla procedura deve essere presentata un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. A tale scopo l’Agenzia ha pubblicato il nuovo modello DA 2000/17 che si utilizza per tutte le forme di rottamazione di cui sopra ed è scaricabile dal sito (www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Alleghiamo alla presente circolare modello ed istruzioni. L’istanza va presentata come detto entro il 15 maggio 2018 o in forma cartacea agli sportelli dell’Agenzia Entrate oppure trasmesso via PEC.

Dopo la presentazione dell’istanza si prospettano i seguenti scenari:

  • Entro il 30 giugno 2018 l’Agente della Riscossione dovrebbe comunicare gli importi dovuti aseguito dell’istanza.
  • Le rate giá scadute (di cui al punto 1) più sopra) saranno di seguito da pagare entro il 31 luglio2018, mentre i restanti pagamenti di cui ai punti 1) e 2) sopra verranno comunicati al contribuente entro il 30 settembre ed entro il 31 ottobre andranno effettuati i versamenti, salvo che venga richiesta la rateazione. In tale caso le tre rate scadranno il 31.10.18 (40%), il 30.11.2018 (40%) ed il 28.2.2019 (20%).
  • Soltanto nel caso dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel 2017 di cui al punto 3) sopra il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2018, sempre salvo il caso di rateazione, nel qual caso le rate scadranno nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Vi rimandiamo alla ns. giá citata circolare 45/2017 sulle norme in generale della rottamazione, che naturalmente sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso.

Consiglio: raccomandiamo di prendere in considerazione la possibilità offerta dalla legge e sfruttare l’agevolazione, salvo i casi nei quali la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria sia immotivata.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Distinti saluti.

Josef Vieider

Allegato: Modello DA 2000/17