Saldo ICI 2011
Il prossimo venerdì 16 dicembre 2011 scade il saldo 2011 per l’Imposta Comunale sugli Immobili. Per quanto riguarda l’obbligo contributivo, non ci sono variazioni rispetto all’anno scorso; riepiloghiamo di seguito le norme più importanti.
Si rammenta che con l’acconto in scadenza il 16/06/2011 è stato versato il 50% dell’imposta versata per il 2010, mentre con il saldo si determina l’imposta dovuta per il 2011 compreso il relativo conguaglio. Come noto l’ICI è da pagare in due rate, e secondo la normativa la prima rata pari al 50% è da pagare applicando le tariffe dell’anno scorso (aliquote e detrazioni). Gli altri fatti impositivi (proprietà, utilizzo, condizione) sono da considerare se avvenute nell’anno in corso. Conseguentemente per il pagamento del saldo 2011 viene calcolata l’ICI dovuta per il 2011 e poi detratto l’acconto. Solo alla fine dell’anno si devono considerare aliquote e detrazioni, come deliberati dai Comuni per il 2011. Le due rate quindi possono essere differenti.
I clienti, per i quali è stato calcolato il primo acconto, riceveranno in questi giorni anche il conteggio per il saldo 2011. In allegato riceverete anche il dettaglio degli immobili sui quali abbiamo provveduto a conteggiare l’ICI. Nel caso di variazioni sugli immobili intervenute nel corso del 2011, siete pregati di comunicarle al più tardi entro lunedì 12 dicembre 2011, in modo che possiamo tenerne conto per la determinazione del saldo 2011.
In particolare per il calcolo del saldo ICI 2011 che scade il 16/12/2011 sono rilevanti le seguenti variazioni: - acquisto o vendita di immobili, ovvero variazioni dei diritti reali quali usufrutto, diritto di abitazione o diritto di superficie, nel corso del 2011. L’imposta viene calcolata su base mensile se l’immobile è posseduto per un periodo minimo di 15 giorni; - modifiche nell’utilizzo dell’abitazione principale in corso d’anno; - per gli immobili di categoria D, privi di rendita, posseduti da imprese, la base imponibile è rappresentata dai costi di costruzione dell’immobile maggiorati delle spese incrementative (valore contabile); su tali costi si applicano dei coefficienti di adeguamento e non hanno alcuna rilevanza le spese incrementative sostenute nel corso del 2011. Attenzione nel caso la rendita venisse attribuita nel corso del 2011, l’imposta è dovuta per il 2011 sul valore contabile e solo dal 2012 sulla rendita catastale; - a seguito delle modifiche legislative bisogna prestare attenzione ai fabbricati rurali; - modifiche delle rendite catastali in corso d’anno: siete pregati di informarci delle eventuali modifiche che vi sono state comunicate dall’ufficio catastale nel corso del 2011. Una riclassificazione operata dall’ufficio del catasto non cambia l’importo dell’imposta dovuta. Quindi se nel corso del 2011 è stato comunicato il valore catastale definitivo, questo è da considerare solo a partire dal 2012. Attenzione: variazioni del valore catastale in caso di modifiche strutturali dell’immobile hanno valenza immediata; - terreno edificabile: se nel coso dell’anno un terreno viene identificato come terreno edificabile, l’imposta è dovuta sul valore di mercato in proporzione ai relativi mesi. A tale fine basta la delibera del Comune per l’identificazione nel piano urbanistico comunale, anche se questo non ha ancora assunto valenza legale ai sensi delle normative urbanistiche. - nuova costruzione o ristrutturazione: in caso di ultimazione del fabbricato, per il calcolo dell’ICI sono da considerare due periodi d’imposta: fino all’ultimazione del fabbricato l’ICI viene calcolata sul terreno e successivamente sulle unità abitative. Il calcolo è invertito in caso di demolizione di un fabbricato esistente o ristrutturazione; - decesso: in caso di decesso del proprietario nel corso del 2011, l’obbligo contributivo per il resto del periodo d’imposta permane in capo agli eredi. Considerato che l’imposta è calcolata su base mensile, bisogna applicare anche in questo caso la regola dei 15 giorni.
Facciamo notare che le attuali misure anti-crisi del governo Monti (reintroduzione dell’ICI sull’abitazione principale e l’aumento dei valori catastali) per l’attuale pagamento del saldo ICI non portano delle variazioni. Devono essere però considerati gli ultimi cambiamenti relativi agli impianti fotovoltaici (vedi circolare nr. 36/2011). |
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-46 - Saldo ICI 2011