Come noto il credito di imposta derivante da ristrutturazione edilizia e/o risanamento energetico può essere ceduto ed in determinati casi è ammesso anche uno sconto equivalente in fattura da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. Nella misura in cui nel 2019 si è usufruito di tali possibilità è necessario effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la data del 20 febbraio 2020. Di seguito un breve riassunto della normativa in materia, di interesse sia per i committenti che per le imprese esecutrici.
1. Cessione del credito di imposta derivante da interventi di riqualificazione energetica
La cessione del credito derivante dai suddetti interventi è ammessa già da alcuni anni, dapprima solo indeterminati casi e dal 2018 nella generalità dei casi; le istruzioni più aggiornate sono state pubblicate con Provvedimento dell’Agenzia n° 100372 del 18 aprile 2019.
I committenti che non hanno imposte da pagare (cd. „no tax area“) possono cedere il credito all’impresa fornitrice oppure anche a terzi, tra i quali banche e finanziarie, mentre i committenti con imposte capienti possono anch’essi cedere a terzi il credito di imposta, ma non a banche ed istituti finanziari. L’impresa fornitrice, cessionaria del credito, può a sua volta cedere detto
credito a terzi (suoi fornitori), con esclusione delle banche.
Il contribuente/committente deve comunicare la cessione di tale credito entro il 28 febbraio
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese: quindi per le spese sostenute nel
2019 il termine è il 28 febbraio 2020. La comunicazione avviene o tramite accesso al sito web
dell’Agenzia Entrate o tramite apposito modello, da inviare tramite PEC all’Agenzia. La
cessione viene poi comunicata dall’Agenzia all’impresa cessionaria – che deve acconsentire
alla cessione – tramite cassetto fiscale. L’impresa cessionaria del credito di imposta potrá
compensare tale credito già a partire dal 20 marzo 2020. In particolare il credito potrá essere
compensato in dieci rate di uguale importo tramite F24 nei prossimi dieci anni (codice tributo
6890).
Nel caso l’impresa cessionaria non acconsenta alla cessione, il credito di imposta “torna” nella disponibilità del cedente/committente, che potrà utilizzarlo nella sua dichiarazione dei redditi. Per la suddetta comunicazione va utilizzato il modello pubblicato con il provvedimento dell’Agenzia n° 660057 del 31 luglio 2019, che ha sostituito quello precedentemente pubblicato il 18 aprile 2019, e che alleghiamo alla presente circolare.
2. Sconto in fattura per sisma-bonus ed eco-bonus
La possibilità introdotta con il decreto crescita del 2019 per il committente, di richiedere uno
sconto in fattura al fornitore, per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica è stata
fortemente limitata con l’ultima Legge Finanziaria. In pratica tale possibilità spetta a partire
dal 1° gennaio 2020 soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica e se sono date
le tre seguenti condizioni:
- i costi dell’intervento sono di importo almeno pari a 200.000 Euro;
- deve trattarsi di interventi su parti comuni condominiali;
- deve trattarsi di interventi di ristrutturazione importante di primo livello,
intendendosi per tali gli interventi che (si rinvia al D.M. 26.6.2015) “... oltre ad interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.”
Chi avesse usufruito dello sconto in fattura nel periodo tra maggio e dicembre 2019, dovrà effettuare la succitata comunicazione entro il 28 febbraio 2020; in caso di ritardo la comunicazione non è ritenuta valida. L’opzione va comunicata dal soggetto avente diritto alla detrazione. Nel caso dei condomini spetta all’amministratore adempiere a tale obbligo. L’impresa esecutrice dei lavori potrà usufruire dell’importo dello sconto concesso in cinque rate annuali di uguale importo in compensazione tramite mod. F24. In caso di trasmissione della comunicazione in febbraio 2020, la compensazione potrà essere operata a partire dal 10 marzo
2020. L’impresa fornitrice, prima di procedere con la compensazione, in base alle attuali
disposizioni dovrà comunicare l’avvenuta cessione del credito tramite Fisconline o Entratel.
L’impresa potrà altresì cedere una volta sola il credito, ma non a banche.
Sul modello F24 andranno indicati i codici tributo 6809 per l’eco-bonus e 6909 per il sisma- bonus.
3. Cessione del credito di imposta ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera h)TUIR all’impresa esecutrice
I contribuenti che hanno eseguito nel 2019 lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, avevano la possibilità nel periodo da maggio a dicembre 2019 di cedere il loro credito di imposta, pari al 50% della spesa, senza grossi problemi al fornitore/all’impresa esecutrice. Ora tale possibilità è stata cancellata dalla legge Finanziaria 2020. Nel caso qualcuno avesse usufruito di tale opzione dovrà effettuare la comunicazione di cui in allegato entro la data del 28 febbraio 2020. L’impresa cessionaria del credito, una volta comunicata l’accettazione della cessione del credito, può, come nel caso citato sopra dello sconto in fattura, cedere una volta l’anzidetto credito ai propri fornitori/a terzi, con esclusione di banche, finanziarie ed assicurazioni. A partire dal 20 marzo 2020 potrà compensare in dieci rate annuali di uguale importo tale credito. Per la compensazione in mod.F24 il codice tributo è il medesimo che per l’eco-bonus: 6890 (cfr. Ris. Ag.Entrate 94/E del 20 novembre 2019)
4. Cessione del credito derivante da sisma-bonus
Acquisto di immobile: chi acquista un immobile abitativo ricostruito con miglioramento dei
criteri antisismici in zona a rischio sismico entro 18 mesi dal termine dei lavori, può usufruire
di un bonus che, in dipendenza dal tipo di intervento, può andare da 72.000 a 81.600 Euro. Se
prima tale bonus valeva soltanto per la zona sismica 1, dal 2019 il bonus vale anche per le zone
sismiche 1, 2 e 3, e quindi ad esempio anche la zona del Lago di Garda. Per tale credito di
imposta era possibile ottenere fino al 2019 uno sconto oppure cedere il credito a terzi. Dal 1°
gennaio 2020 è solo possibile la cessione del credito da parte del contribuente/committente,
anche al venditore stesso, e l’impresa cessionaria potrà compensare il credito in cinque rate
annuali di uguale importo. Comunicazioni per le cessioni avvenute nel 2019, come sopra, entro
il 28 febbraio 2020, codice tributo per la compensazione 6891.
Interventi antisismici: è possibile dal 1° gennaio 2017 cedere il sisma-bonus derivante da lavori di riduzione del rischio sismico a terzi, peraltro solo se in relazione ad interventi su parti comuni di condominii situati in zone sismiche 1, 2 e 3. Lavori antisismici effettuati su singole abitazioni o case non danno diritto alla cessione del credito di imposta. La cessione del credito può essere effettuata all’impresa costruttrice/esecutrice dei lavori o a terzi, ma non a banche o finanziarie.
Il cessionario potrà compensare il credito in cinque anni oppure potrà a sua volta cedere, una
sola volta, detto credito a terzi. La procedura prevista dal provvedimento n° 108572 dell’8
giugno 2017 prevede che:
- Il condomino comunica all’amministratore del condominio l’intenzione di cedere la sua
parte di credito di imposta;
- L’amministratore di condominio a sua volta deve comunicare all’Agenzia Entrate entro
il 28 febbraio dell’anno seguente la cessione del suddetto credito.
- L’impresa cessionaria del credito può operare la compensazione a partire dal 10 marzo
successivo. Codice per la compensazione in F24: 6891.
Suggerimento: in considerazione della imminente scadenza vi consigliamo di consegnare l’allegato modulo compilato personalmente presso l’Agenzia Entrate competente entro il prossimo 28 febbraio 2020, per avere la certezza dell’avvenuta consegna e presa in carico.